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Un bacio da 609 bis codice penale

Violenza sessuale
Violenza sessuale

Abstract

L’elaborato esamina il delitto di violenza sessuale, soffermando l’attenzione sull’episodio che ha indotto la Corte di Cassazione ad emettere la sentenza n. 36636/2019. Inoltre, alla luce di quanto emesso dagli Ermellini si ritiene opportuno effettuare una considerazione-confronto sull’attuale “modus vivendi” incentrato sul e nel mondo virtuale.

 

Indice:

1. Introduzione: tutela della persona

2. Definizione dell’espressione “libertà sessuale”

3. Delitto di violenza sessuale

4. Corte di Cassazione del 29 agosto 2019, n. 36636, bacio e violenza sessuale

5. Nozione di “atto sessuale”

6. Conclusione sulla violenza sessuale

 

1. Introduzione: tutela della persona

Qualcuno lo definirebbe solo un bacio, altri, invece, una vera e propria violenza sessuale, delitto previsto e punito ai sensi dell’articolo 609 bis Codice Penale.

Se si contestualizza l’episodio analizzato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione del 29 agosto 2019, n. 36636 sembra quasi sussista uno scollamento tra la società e il mondo giuridico.

L’attuale società è, infatti, basata sempre più spesso sull’aspetto fisico e sulle foto e/o video presenti sui vari social network, dove la fisicità viene posta con leggerezza e a volte ingenuità alla “mercé di tutti”.

Tale tendenza, corretta o meno, potrebbe erroneamente indurre il soggetto attivo ad abusarne quasi legittimamente, con altrettanta leggerezza e pretesa.

Di contro, nonostante il Codice Penale abbia un’impostazione prettamente fascista che antepone la tutela della persona a quella del patrimonio, grazie ai contributi giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione, i magistrati continuano a portare avanti l’obiettivo che il legislatore si era prefissato sin dal 1996, ovvero cercano di tutelare la persona umana in tutte le sue sfaccettature, inclusa la libertà sessuale.

 

2. Definizione dell’espressione “libertà sessuale”

Come tutte le nozioni, anche il concetto da attribuire all’espressione “libertà sessuale” è mutato nel tempo, difatti, quest’ultimo non deve più considerarsi attinente alla moralità pubblica e al buon costume, bensì alla persona umana ed alla sua libertà personale (articolo 13 Costituzione).

 

3. Delitto di violenza sessuale

In particolare, l’articolo 609 bis Codice Penale tutela la libertà sessuale intesa quale libertà di autodeterminarsi in ordine alla propria sfera sessuale ed agli atti che la compongono.

Come si evince dal pronome chiunque, si tratta di un reato comune, forma vincolata posto che il fatto di reato consiste necessariamente nel compimento di atti sessuali in contrasto con la volontà del soggetto passivo, mediante costrizione (realizzata per mezzo di violenza, minaccia o abuso di autorità) o induzione (attuata mediante abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa o mediante inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona).

In particolare, il concetto di abuso di autorità non va circoscritto all’ipotesi in cui l’agente sia un pubblico ufficiale ma, trattandosi di un delitto comune, vi rientra anche l’ipotesi in un qualunque soggetto attivo strumentalizzi la sua posizione di supremazia nei confronti della vittima.

La violenza sessuale per induzione si realizza, invece, quando l’agente approfitta delle particolari condizioni in cui si trovi il soggetto passivo, non rilevando in sé per sé lo stato di menomazione fisica o psichica di persona malata di mente, alla quale non si può negare e/o impedire di avere rapporti sessuali.

Laddove manchi il dissenso e la persona sia consenziente viene meno la tipicità del fatto. Più precisamente, per poter parlare di rapporto sessuale lecito, il consenso deve perdurare per tutta la durata dello stesso e non solo all’inizio, integrandosi dunque il delitto in esame quando il consenso originariamente prestato venga meno a causa di un ripensamento o a causa della non condivisione delle modalità di consumazione del rapporto.

Dal punto di vista soggettivo, il delitto de quo è punibile a titolo di dolo generico, essendo richiesta la consapevolezza di compiere atti sessuali costringendo o inducendo la vittima a subirli contro il proprio volere. È indifferente il fine specifico dell’aggressore: l’atto sessuale può essere compiuto per dare mero sfogo alla propria libidine, per vendetta o per un morboso innamoramento.

Infine, l’ultimo comma della norma in commento prevede una circostanza attenuante ad effetto speciale ed indefinita, qualora la lesione al bene giuridico tutelato sia minima.

 

4. Corte di Cassazione del 29 agosto 2019, n. 36636, bacio e violenza sessuale

Ritornando alla vicenda analizzata dalla pronuncia in esame, il caso vedeva un uomo dare un bacio sulla bocca ad una donna, dopo averle fatto numerose avances e dopo averla invitata a raggiungerlo negli spogliatoi di una palestra.

Di fondamentale rilevanza sono i vari elementi circostanziali:

la persona offesa, prima del predetto episodio, non aveva mai avuto alcun rapporto con l’agente,

il gesto era stato preceduto da palesi avances nei confronti della donna, dal carattere reiterato e molesto, palesemente respinte dalla stessa.

Inoltre, l’azione repentina ed improvvisa, dopo aver fatto chiudere gli occhi alla donna con un pretesto, era stata seguita – afferma la Cassazione - “da un’espressione minacciosa del ricorrente, il quale aveva intimato alla vittima di non riferire a nessuno quanto accaduto. Infine, l’agente, dopo avere dato il bacio, aveva invitato la vittima a raggiungerlo nello spogliatoio della palestra, perseverando in un atteggiamento non solo molesto ma esplicito nella sua valenza sessuale”.

Anche in quest’occasione, la Suprema Corte di Cassazione ha confermato il precedente e consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale l'atto di aggredire la vittima, tentando di baciarla sulla bocca costituisce violenza sessuale (anche al solo stadio del tentativo), in quanto trattasi di un’indebita interferenza nella sfera sessuale della vittima (Cass. pen. n. 25112/2007).

Bisogna, inoltre, precisare che la fattispecie di reato si configura anche nel caso in cui il contatto sia stato superficiale o fugace e non abbia attinto una zona erogena o considerata tale dal reo.

 

5. Nozione di “atto sessuale”

Il fondamento giurisprudenziale su cui si basano entrambe le sentenze risiede nell’ambigua e complessa definizione di “atto sessuale”, concetto che comprende ogni atto coinvolgente la corporeità della persona offesa, e posto in essere con la coscienza e volontà di compiere un atto invasivo della sfera sessuale di una persona non consenziente.

L’ambiguità e la complessità dell’espressione “atto sessuale” nasce nel momento in cui il legislatore ha adottato tale definizione onnicomprensiva, comprendete tanto gli atti di congiunzione carnale (intesa come qualsiasi forma di compenetrazione corporale che consenta il coito o un equivalente abnorme di esso), quanto gli atti di libidine violenti (intesi come ogni forma di contatto corporeo diversa dalla penetrazione, che, per le modalità con cui si svolge, costituisca inequivoca manifestazione di ebbrezza sessuale).

 

6. Conclusione sulla violenza sessuale

Di conseguenza, anche un bacio o un abbraccio non gradito, in considerazione della condotta complessiva, del contesto in cui l’azione si è svolta, dei rapporti intercorrenti tra le persone coinvolte, integra, come nel caso della pronuncia in commento, la condotta del delitto di violenza sessuale ex articolo 609 bis Codice Penale.

Letture consigliate

C. Cass., n. 36636/2019.

C. Cass., n. 25112/2007.