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Una coraggiosa ordinanza del Tribunale di Lecce: presunta incostituzionalità della disciplina della custodia cautelare alla luce della Convenzione dei diritti del fanciullo

Una coraggiosa ordinanza del Tribunale di Lecce: presunta incostituzionalità della disciplina della custodia cautelare alla luce della Convenzione dei diritti del fanciullo
Una coraggiosa ordinanza del Tribunale di Lecce: presunta incostituzionalità della disciplina della custodia cautelare alla luce della Convenzione dei diritti del fanciullo

Il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Lecce ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione a diverse disposizioni del codice di procedura penale e della legge sull’ordinamento penitenziario con l’articolo 117, comma primo, della Costituzione per violazione degli articoli 3, commi primo e secondo, 4 e 6, comma secondo, della Convenzione dei diritti del fanciullo (di seguito, Convenzione) e con l’articolo 3 della Costituzione.

Il caso

L’ordinanza in oggetto è stata emessa a seguito della proposizione della richiesta di concessione degli arresti domiciliari, avanzata dal difensore di un soggetto condannato, all’esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni quattordici di reclusione per reati relativi alla direzione di un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e diversi reati fine.

Nell’istanza, avanzata ai sensi dell’articolo 275, comma quarto, del codice di procedura penale, si rappresentava la grave difficoltà per la moglie e i figli di effettuare i colloqui e mantenere i contatti con l’imputato, detenuto in una struttura carceraria notevolmente distante dal luogo di residenza dei congiunti. Come conseguenza del ridursi dei colloqui tra l’imputato e i familiari, la situazione psicologica della figlia, di circa quattro anni, risultava essersi gravemente compromessa, tanto che si erano verificati episodi di autolesionismo da parte della stessa.

La decisione del GUP di Lecce

Il Giudice nell’ordinanza ha rilevato come “il problema legato alle conseguenze sullo stato di salute dei figli minori, derivante dallo stato di detenzione del genitore, non trova disciplina alcuna nel codice di rito, che è attento alle eventuali ripercussioni negative della detenzione sullo stato di salute del detenuto, ma ignora completamente la rilevanza da riconoscersi alle ripercussioni che tale condizione di detenzione possa avere sui suoi famigliari, anche nel caso in cui questi siano minori di età”.

L’assoluta insensibilità della normativa nazionale alla suddetta questione, ha scritto il Giudice a quo, pone problemi di compatibilità con la Convenzione sui diritti del fanciullo, in particolare con riferimento agli articoli 3 (“In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati”), 4 (“Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Per quanto attiene i diritti economici, sociali e culturali, gli Stati parti adottano tali misure in tutta la gamma delle risorse di cui dispongono e, all'occorrenza, nel quadro della cooperazione internazionale”) e 6, comma secondo (“Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto innato alla vita. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo”), che sanciscono il dovere degli Stati di assicurare l’effettiva e concreta protezione degli interessi del fanciullo, sia attraverso interventi normativi di carattere generale, sia a livello di attività amministrativa e giudiziaria.

La preminenza dell’interesse del fanciullo, sancita dalla Convenzione, non trova attuazione in un ordinamento che “si disinteressa completamente della prevenzione delle ricadute che, sul suo sereno sviluppo e finanche sulla sua salute ed incolumità, possono avere le decisioni adottate nei confronti dei suoi genitori dalle autorità di uno Stato contraente”.

Il giudice, nell’attuale sistema, è privo del “potere di valutare l’opportunità di sottoporre l’imputato alla misura degli arresti domiciliari a seguito di una ponderata contemperazione e bilanciamento, da un lato, tra i beni-interessi oggetto della tutela cui è demandata la valutazione di necessità della custodia cautelare in carcere, e dall’altro l’interesse del fanciullo a che il genitore sia sottoposto ad una misura cautelare che non interferisca pesantemente, sin quasi a negarla, con la possibilità del figlio di mantenere il rapporto con lui, e di non risentire nella sua salute e nel suo sviluppo, a causa della suddetta interferenza”.

Il GUP di Lecce ha ammesso che l’individuazione di una soluzione interpretativa rispettosa della Convenzione e dell’obbligo costituzionale di rispettarla pone rilevanti problemi di ordine pratico, quali il rischio di un’agevole sottrazione di soggetti con figli minori all’applicazione della misura cautelare in carcere (“pericolo ipotizzabile sulla base dell’assunto che tutti i detenuti con figli minori potrebbero, con qualche fondamento, addurre problemi della prole, non sempre di agevole verifica, tanto più che può supporsi che, inevitabilmente, lo stato di detenzione del genitore comporti inevitabilmente degli strascichi negativi per il minore stesso”), problemi che il Giudice a quo ritiene non poter essere assunti a ragione giustificatrice della violazione della Convenzione e, conseguentemente, della Costituzione (con riferimento all’articolo 117, comma primo).

Il GUP di Lecce ha, pertanto, sollevato questione di legittimità costituzionale con riferimento agli articoli 3 e 117, comma primo, della Costituzione, per violazione degli articoli 3 commi 1 e 2, 4 e 6 comma 2 della Convenzione, delle seguenti disposizioni del codice di rito e della legge sull’ordinamento penitenziario:

  • articolo 275 commi 4 e 4 bisp.p., nella parte in cui la norma processuale “non prevede il divieto della custodia in carcere dell’imputato genitore di prole minorenne, quando da tale stato di detenzione cautelare, in relazione anche al luogo di sua esecuzione ed alle difficoltà che ciò comporta all’esercizio del diritto di visita ed al mantenimento delle relazioni famigliari, possa derivare un rilevante nocumento alla salute, alla incolumità, o all’equilibrato sviluppo del fanciullo”;
  • articolo 299 comma 4 terp.p., “nella parte in cui la norma processuale non prevede la possibilità che il Giudice esegua accertamenti peritali sugli effetti della detenzione del genitore sulla salute ed incolumità del figlio minore, e sul suo equilibrato sviluppo, al fine di derivarne un divieto di custodia cautelare in carcere”;
  • articolo 275 comma 4 c.p.p., “nella parte in cui prevede il divieto di custodia cautelare del genitore di prole di età inferiore ai sei anni in caso di impossibilità a prestare dette cure da parte dell’altro genitore, e non anche nel caso in cui il minore derivi un danno diretto e rilevante alla salute, all’incolumità personale o alle sue possibilità di equilibrato sviluppo dalla custodia carceraria del genitore, o dalle modalità di esecuzione di detta custodia in luogo non vicino a quello di residenza della sua famiglia”;
  • articolo 42 comma 1 della legge sull’ordinamento penitenziario, “nella parte in cui non include, tra le esigenze di giustizia che legittimino il potere di disporre il trasferimento dell’imputato, quelle relative alla risoluzione di rilevanti problemi alla salute, incolumità o equilibrato sviluppo del figlio minorenne dell’imputato detenuto, derivanti dalla sua 10 detenzione in luogo non vicino a quello di residenza della sua famiglia”;
  • articolo 42 comma 2 della legge sull’ordinamento penitenziario, “nella parte in cui consenta il trasferimento dell’imputato in luoghi di detenzione non prossimi a quelli di residenza della famiglia, allorché vi sia presenza di figli minori”;
  • articolo 276 comma 1 terp.p. – che pone un ostacolo alla concessione degli arresti domiciliari a chi si sia vista revocare detta misura per averla violata nello stesso processo – “nella parte in cui la norma processuale imponga la revoca della misura degli arresti domiciliari, e frapponga in via logica un ostacolo alla sua successiva nuova concessione, anche nel caso in cui detta misura sia stata violata da soggetto la cui prole deriverebbe un rilevante danno alla salute, all’incolumità o all’equilibrato sviluppo, dalla detenzione carceraria del genitore”.

Ha, pertanto, disposto la trasmissione dell’ordinanza e degli atti del procedimento alla Corte Costituzionale e la sospensione del procedimento cautelare sino alla decisione della Consulta.

 

BIBLIOGRAFIA

Convenzione dei diritti del fanciullo, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno 1991, 35.

 

SITOGRAFIA

Per consultare il testo dell’ordinanza del GUP di Lecce:

http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2016/11/GUP-Sernia-incidenza-detenzione-padre-su-salute-figli-1.pdf

Per consultare il testo della Convenzione dei diritti del fanciullo:

http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/documenti/Convenzione_diritti_infanzia_adolescenza_autorita.pdf

(Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce – Ordinanza, Udienza 21 settembre 2016)

Il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Lecce ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione a diverse disposizioni del codice di procedura penale e della legge sull’ordinamento penitenziario con l’articolo 117, comma primo, della Costituzione per violazione degli articoli 3, commi primo e secondo, 4 e 6, comma secondo, della Convenzione dei diritti del fanciullo (di seguito, Convenzione) e con l’articolo 3 della Costituzione.

Il caso

L’ordinanza in oggetto è stata emessa a seguito della proposizione della richiesta di concessione degli arresti domiciliari, avanzata dal difensore di un soggetto condannato, all’esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni quattordici di reclusione per reati relativi alla direzione di un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e diversi reati fine.

Nell’istanza, avanzata ai sensi dell’articolo 275, comma quarto, del codice di procedura penale, si rappresentava la grave difficoltà per la moglie e i figli di effettuare i colloqui e mantenere i contatti con l’imputato, detenuto in una struttura carceraria notevolmente distante dal luogo di residenza dei congiunti. Come conseguenza del ridursi dei colloqui tra l’imputato e i familiari, la situazione psicologica della figlia, di circa quattro anni, risultava essersi gravemente compromessa, tanto che si erano verificati episodi di autolesionismo da parte della stessa.

La decisione del GUP di Lecce

Il Giudice nell’ordinanza ha rilevato come “il problema legato alle conseguenze sullo stato di salute dei figli minori, derivante dallo stato di detenzione del genitore, non trova disciplina alcuna nel codice di rito, che è attento alle eventuali ripercussioni negative della detenzione sullo stato di salute del detenuto, ma ignora completamente la rilevanza da riconoscersi alle ripercussioni che tale condizione di detenzione possa avere sui suoi famigliari, anche nel caso in cui questi siano minori di età”.

L’assoluta insensibilità della normativa nazionale alla suddetta questione, ha scritto il Giudice a quo, pone problemi di compatibilità con la Convenzione sui diritti del fanciullo, in particolare con riferimento agli articoli 3 (“In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati”), 4 (“Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Per quanto attiene i diritti economici, sociali e culturali, gli Stati parti adottano tali misure in tutta la gamma delle risorse di cui dispongono e, all'occorrenza, nel quadro della cooperazione internazionale”) e 6, comma secondo (“Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto innato alla vita. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo”), che sanciscono il dovere degli Stati di assicurare l’effettiva e concreta protezione degli interessi del fanciullo, sia attraverso interventi normativi di carattere generale, sia a livello di attività amministrativa e giudiziaria.

La preminenza dell’interesse del fanciullo, sancita dalla Convenzione, non trova attuazione in un ordinamento che “si disinteressa completamente della prevenzione delle ricadute che, sul suo sereno sviluppo e finanche sulla sua salute ed incolumità, possono avere le decisioni adottate nei confronti dei suoi genitori dalle autorità di uno Stato contraente”.

Il giudice, nell’attuale sistema, è privo del “potere di valutare l’opportunità di sottoporre l’imputato alla misura degli arresti domiciliari a seguito di una ponderata contemperazione e bilanciamento, da un lato, tra i beni-interessi oggetto della tutela cui è demandata la valutazione di necessità della custodia cautelare in carcere, e dall’altro l’interesse del fanciullo a che il genitore sia sottoposto ad una misura cautelare che non interferisca pesantemente, sin quasi a negarla, con la possibilità del figlio di mantenere il rapporto con lui, e di non risentire nella sua salute e nel suo sviluppo, a causa della suddetta interferenza”.

Il GUP di Lecce ha ammesso che l’individuazione di una soluzione interpretativa rispettosa della Convenzione e dell’obbligo costituzionale di rispettarla pone rilevanti problemi di ordine pratico, quali il rischio di un’agevole sottrazione di soggetti con figli minori all’applicazione della misura cautelare in carcere (“pericolo ipotizzabile sulla base dell’assunto che tutti i detenuti con figli minori potrebbero, con qualche fondamento, addurre problemi della prole, non sempre di agevole verifica, tanto più che può supporsi che, inevitabilmente, lo stato di detenzione del genitore comporti inevitabilmente degli strascichi negativi per il minore stesso”), problemi che il Giudice a quo ritiene non poter essere assunti a ragione giustificatrice della violazione della Convenzione e, conseguentemente, della Costituzione (con riferimento all’articolo 117, comma primo).

Il GUP di Lecce ha, pertanto, sollevato questione di legittimità costituzionale con riferimento agli articoli 3 e 117, comma primo, della Costituzione, per violazione degli articoli 3 commi 1 e 2, 4 e 6 comma 2 della Convenzione, delle seguenti disposizioni del codice di rito e della legge sull’ordinamento penitenziario:

  • articolo 275 commi 4 e 4 bisp.p., nella parte in cui la norma processuale “non prevede il divieto della custodia in carcere dell’imputato genitore di prole minorenne, quando da tale stato di detenzione cautelare, in relazione anche al luogo di sua esecuzione ed alle difficoltà che ciò comporta all’esercizio del diritto di visita ed al mantenimento delle relazioni famigliari, possa derivare un rilevante nocumento alla salute, alla incolumità, o all’equilibrato sviluppo del fanciullo”;
  • articolo 299 comma 4 terp.p., “nella parte in cui la norma processuale non prevede la possibilità che il Giudice esegua accertamenti peritali sugli effetti della detenzione del genitore sulla salute ed incolumità del figlio minore, e sul suo equilibrato sviluppo, al fine di derivarne un divieto di custodia cautelare in carcere”;
  • articolo 275 comma 4 c.p.p., “nella parte in cui prevede il divieto di custodia cautelare del genitore di prole di età inferiore ai sei anni in caso di impossibilità a prestare dette cure da parte dell’altro genitore, e non anche nel caso in cui il minore derivi un danno diretto e rilevante alla salute, all’incolumità personale o alle sue possibilità di equilibrato sviluppo dalla custodia carceraria del genitore, o dalle modalità di esecuzione di detta custodia in luogo non vicino a quello di residenza della sua famiglia”;
  • articolo 42 comma 1 della legge sull’ordinamento penitenziario, “nella parte in cui non include, tra le esigenze di giustizia che legittimino il potere di disporre il trasferimento dell’imputato, quelle relative alla risoluzione di rilevanti problemi alla salute, incolumità o equilibrato sviluppo del figlio minorenne dell’imputato detenuto, derivanti dalla sua 10 detenzione in luogo non vicino a quello di residenza della sua famiglia”;
  • articolo 42 comma 2 della legge sull’ordinamento penitenziario, “nella parte in cui consenta il trasferimento dell’imputato in luoghi di detenzione non prossimi a quelli di residenza della famiglia, allorché vi sia presenza di figli minori”;
  • articolo 276 comma 1 terp.p. – che pone un ostacolo alla concessione degli arresti domiciliari a chi si sia vista revocare detta misura per averla violata nello stesso processo – “nella parte in cui la norma processuale imponga la revoca della misura degli arresti domiciliari, e frapponga in via logica un ostacolo alla sua successiva nuova concessione, anche nel caso in cui detta misura sia stata violata da soggetto la cui prole deriverebbe un rilevante danno alla salute, all’incolumità o all’equilibrato sviluppo, dalla detenzione carceraria del genitore”.

Ha, pertanto, disposto la trasmissione dell’ordinanza e degli atti del procedimento alla Corte Costituzionale e la sospensione del procedimento cautelare sino alla decisione della Consulta.

 

BIBLIOGRAFIA

Convenzione dei diritti del fanciullo, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno 1991, 35.

 

SITOGRAFIA

Per consultare il testo dell’ordinanza del GUP di Lecce:

http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2016/11/GUP-Sernia-incidenza-detenzione-padre-su-salute-figli-1.pdf

Per consultare il testo della Convenzione dei diritti del fanciullo:

http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/documenti/Convenzione_diritti_infanzia_adolescenza_autorita.pdf

(Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce – Ordinanza, Udienza 21 settembre 2016)