Whistleblowing - Presidente della Repubblica: la legge deve garantire il segreto delle indagini e non deve incidere sull’autonomia e sull’indipendenza della magistratura
Lo scorso 30 novembre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge sul whistleblowing (“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”), approvata in via definitiva dalla Camera dei deputati il 15 novembre 2017.
Ha anche inviato una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni, evidenziando, nell’esercizio della funzione che gli è propria di garante della Costituzione, la necessità che, nella predisposizione delle norme di attuazione della nuova disciplina, si operi in coerenza con i principi costituzionali dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, nonché dell’integrità e del corretto esercizio dell’azione penale, preservando in questo modo l’esercizio della funzione giurisdizionale.
Lo scopo della legge, come sottolinea il Capo dello Stato, è quello di: “tutelare l’attività di segnalazione di condotte illecite attraverso la garanzia dell’anonimato, la protezione nei confronti di misure discriminatorie o ritorsive incidenti nell’ambito del rapporto di lavoro, nonché mediante la previsione di una giusta causa per quanto concerne la rivelazione di notizie coperte da determinati obblighi di segreto”.
La novella, pertanto, “non mette in discussione il segreto delle indagini di cui all’articolo 329 del Codice di procedura penale, poiché, in caso contrario, verrebbero compromessi l’integrità e il corretto esercizio dell’azione penale e vulnerati di conseguenza i principi costituzionali che regolano l’attività degli organi giudiziari”.
Né la stessa incide “sull’autonomia e sull’indipendenza della magistratura, né quindi sulla posizione e sulle funzioni che sono dalla Costituzione attribuite al Consiglio superiore della magistratura per tutto quanto attiene la posizione giuridica degli appartenenti all’ordine giudiziario”.
Una precisazione non di poco conto, in assenza della quale avrebbe potuto sostenersi che anche i magistrati, in quanto dipendenti pubblici (e pubblici ufficiali, dunque obbligati a presentare denuncia ai sensi dell’articolo 361 del Codice Penale), avrebbero dovuto inviare le segnalazioni agli organi che la legge individua come destinatari delle segnalazioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, ossia il responsabile della prevenzione della corruzione, l’ANAC e l’autorità giudiziaria ordinaria o contabile, quando referenti di tali soggetti sono i capi degli uffici e il Consiglio superiore della magistratura.
Ciò, come rilevato dal Presidente della Repubblica, si presenta come un insostituibile presidio dell’autonomia e dell’indipendenza dell’ordine giudiziario.
Qui di seguito il testo della lettera del Presidente della Repubblica.