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Adeguata verifica a distanza e Covid: di necessità virtù

identità digitale
identità digitale

Abstract

Il decreto antiriciclaggio consente l’utilizzo dell’identità digitale con un livello di garanzia “almeno significativo”.

 

Le modalità di identificazione a distanza

Il decreto antiriciclaggio consente l’utilizzo dell’identità digitale per identificare la clientela (articolo 19, comma 1, numero 2), lettera a), decreto legislativo 231/2007), a condizione che la stessa abbia un livello di garanzia “almeno significativo”, secondo i parametri del Codice dell’amministrazione digitale (CAD, d.lgs 82/2005), o del Regolamento UE/910/2014 sull'identità digitale (c.d. Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature).

I livelli, secondo l’articolo 8 del Regolamento eIDAS, sono tre: basso, significativo ed elevato. Quest’ultimo solo prevede un procedimento di rilascio che contempli il riconoscimento tramite fotografia o caratteristiche biometriche del titolare. Le procedure di rilascio per l’identità digitale attualmente lecite in Italia, si ricorda, sono lo SPID, modulabile nei tre livelli (basso, significativo ed elevato), e la CIE (Carta d’identità elettronica, solo per quello elevato). A tal proposito, pare opportuno rinviare agli approfondimenti presenti nello studio del Notariato sull’identità digitale (2BIS_2020 B), pubblicato nel novembre 2020, che rappresenta una sorta di vademecum per i soggetti obbligati di fronte alle nuove opportunità offerte dalle innovazioni tecnologiche.

In alternativa all’identità digitale si potrà accettare un certificato per la generazione di firma elettronica qualificata. In questo contesto, occorre premettere che la disciplina del documento informatico e della firma digitale è contenuta nel CAD, come modificato dal decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217. La generazione di questa tipologia di firma avviene attraverso un certificato qualificato rilasciato da una Autorità di certificazione (c.d. Certification Authority). Questa procedura, come anticipato, è idonea ad assolvere all’obbligo di identificazione, come previsto dal decreto antiriciclaggio.

Premesso che i destinatari della normativa AML rimangono, comunque, gli unici soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, in questi casi essi dovranno accertarsi che il dispositivo di firma sia stato rilasciato da un soggetto certificatore dotato di una disciplina in materia di identificazione conforme alle disposizioni di cui si discute, nonché verificare, in sede di instaurazione del rapporto o di conferimento dell’incarico professionale, la validità della firma elettronica stessa.

Il possesso da parte del cliente della firma elettronica qualificata, poi, risulta particolarmente utile anche per la sottoscrizione delle eventuali dichiarazioni rese dal cliente in sede di compilazione della scheda AML. Il decreto antiriciclaggio, all’articolo22 impone, come noto, un preciso obbligo per i clienti di fornire per iscritto e sotto la propria responsabilità (con sanzioni penali in caso di falso), tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere all’adeguata verifica.

Occorre comunque evidenziare che il ricorso a questi innovativi strumenti è idoneo ad esaurire solo la fase di identificazione del cliente.

Tutti gli altri adempimenti connessi all’adeguata verifica della clientela, come la valutazione sullo scopo e sulla natura del rapporto, ed il suo controllo costante devono essere ottemperati attraverso la compilazione della scheda-cliente.