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AGCM: sempre vietata la vendita online di farmaci soggetti a prescrizione

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con il provvedimento n. 24525 del 18 settembre, torna nuovamente a pronunciarsi in tema di salute dei consumatori in relazione alla vendita online di farmaci cosiddetti etici. L’Antitrust, come nel caso oggetto dei provvedimenti n.23632 e n.8151 del 2012, riconferma per l’Italia il divieto di vendita online di farmaci soggetti a prescrizione medica.

La pronuncia trae origine dalla segnalazione congiunta di AIFA-Nas, in collaborazione con: Ministero per lo Sviluppo Economico e Ministero della Salute, e ulteriori segnalazioni della Guardia di Finanza, di Federfarma e della Federazione Ordine Farmacisti Italiani.

Il caso oggetto della delibera riguarda la commercializzazione di farmaci per la cura di disfunzioni sessuali da parte della società britannica Hexpress Ltd, attraverso siti internet accessibili dall’Italia ai domini 121doc.net, it.121doc.net, 121doc.it, anche avvalendosi dell’attività del portale www.anagen.net che rimanda agli stessi e al sito www.webpharmacy.biz.

Premesso che in Italia è vietata la vendita online di tutti i farmaci (articolo 122 del T.U.L.S) posto che è sempre necessaria l’intermediazione fisica di un farmacista (articolo 5 decreto legge n. 223/2006) e per alcuni tipi di farmaci è necessaria la prescrizione medica (articolo 87 del decreto legislativo n. 219/2006) la società in questione, a giudizio dell’Autorità, esercita un’attività commerciale configurabile come pratica scorretta ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera i) del Codice del Consumo.

Nel caso di specie, mediante un’articolata strategia aziendale, un numero crescente di consumatori italiani veniva infatti indotto, contrariamente al vero, a ritenere lecita la vendita dei suddetti farmaci, che per tipologia necessitano del controllo preventivo del medico e della conseguente prescrizione.

Prescrizione che, a contrario di quanto sostenuto dalla società, si ritiene necessaria anche qualora sia recepita la direttiva 2011/62 la quale, se da un lato stabilisce la possibilità di vendita online dei farmaci da banco (che non necessitano di prescrizione medica), dall’altro prevede per gli Stati membri la facoltà di individuare limitazioni in relazione ai farmaci etici. Ciò a motivo della necessaria protezione della salute pubblica.

A parere dell’Antitrust il comportamento della società britannica oltre tutto, attraverso ampie rassicurazioni sulla autenticità e sicurezza dei farmaci, nonché sulla privacy e celerità del servizio, porta il consumatore a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza e di conseguenza lo espone a gravi rischi per la salute.

La condotta risulta particolarmente grave proprio avuto riguardo ai destinatari dei farmaci. Posto che si tratta di medicinali per la cura di patologie legate alla sfera sessuale, la società, sfruttando il possibile stato di disagio e imbarazzo degli acquirenti, ha indotto i medesimi a non sottoporsi all’accertamento del professionista e pertanto ha generato in capo agli stessi un potenziale rischio per la salute.

A riprova del carattere offensivo dell’attività commerciale, viene inoltre rilevata l’esistenza di una campagna pubblicitaria condotta sulla stampa nazionale e pertanto in violazione dell’articolo 115 del decreto legislativo 219/06.

In aggiunta i farmaci venduti, essendo accompagnati da un foglietto illustrativo redatto solamente in lingua inglese, risultano contrari alla prescrizione in tema di importazione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto.

A differenza del caso precedentemente trattato (provvedimento n. 23632), nel quale l’Antitrust ingiungeva ai provider di inibire agli utenti italiani l’accesso ai siti che consentivano la vendita di farmaci etici, nel caso di specie l’Autorità, nell’esercizio dei poteri cautelari previsti dal Regolamento AGCM n. 23788/2012, si limita ad intimare al venditore la sospensione dell’attività commerciale entro 5 giorni dalla ricezione del provvedimento, nonché l’obbligo di comunicare alla stessa le misure adottate in sua esecuzione.

Nella delibera in esame la sospensione è intimata alla sola Hexpress Ltd, in quanto il titolare del sito www.anagen.net ha tempestivamente provveduto alla rimozione della pubblicizzazione dei farmaci e dei link di rimando alle varie pagine web.

L'Autorità afferma inoltre che, nel caso di inottemperanza alla delibera, potrà poi comminare una sanzione amministrativa da 10.000 a 150.000 euro e nell'ipotesi di reiterata inottemperanza potrà disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

In materia ricordiamo i seguenti documenti su Filodiritto:

Antitrust: e-commerce illegale di farmaci, gennaio 2013

Antitrust: oscurati siti che vendono on line farmaci contro impotenza, giugno 2012

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimento 18 settembre 2013, n.24525)
 

 

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con il provvedimento n. 24525 del 18 settembre, torna nuovamente a pronunciarsi in tema di salute dei consumatori in relazione alla vendita online di farmaci cosiddetti etici. L’Antitrust, come nel caso oggetto dei provvedimenti n.23632 e n.8151 del 2012, riconferma per l’Italia il divieto di vendita online di farmaci soggetti a prescrizione medica.


La pronuncia trae origine dalla segnalazione congiunta di AIFA-Nas, in collaborazione con: Ministero per lo Sviluppo Economico e Ministero della Salute, e ulteriori segnalazioni della Guardia di Finanza, di Federfarma e della Federazione Ordine Farmacisti Italiani.

Il caso oggetto della delibera riguarda la commercializzazione di farmaci per la cura di disfunzioni sessuali da parte della società britannica Hexpress Ltd, attraverso siti internet accessibili dall’Italia ai domini 121doc.net, it.121doc.net, 121doc.it, anche avvalendosi dell’attività del portale www.anagen.net che rimanda agli stessi e al sito www.webpharmacy.biz.

Premesso che in Italia è vietata la vendita online di tutti i farmaci (articolo 122 del T.U.L.S) posto che è sempre necessaria l’intermediazione fisica di un farmacista (articolo 5 decreto legge n. 223/2006) e per alcuni tipi di farmaci è necessaria la prescrizione medica (articolo 87 del decreto legislativo n. 219/2006) la società in questione, a giudizio dell’Autorità, esercita un’attività commerciale configurabile come pratica scorretta ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera i) del Codice del Consumo.

Nel caso di specie, mediante un’articolata strategia aziendale, un numero crescente di consumatori italiani veniva infatti indotto, contrariamente al vero, a ritenere lecita la vendita dei suddetti farmaci, che per tipologia necessitano del controllo preventivo del medico e della conseguente prescrizione.

Prescrizione che, a contrario di quanto sostenuto dalla società, si ritiene necessaria anche qualora sia recepita la direttiva 2011/62 la quale, se da un lato stabilisce la possibilità di vendita online dei farmaci da banco (che non necessitano di prescrizione medica), dall’altro prevede per gli Stati membri la facoltà di individuare limitazioni in relazione ai farmaci etici. Ciò a motivo della necessaria protezione della salute pubblica.

A parere dell’Antitrust il comportamento della società britannica oltre tutto, attraverso ampie rassicurazioni sulla autenticità e sicurezza dei farmaci, nonché sulla privacy e celerità del servizio, porta il consumatore a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza e di conseguenza lo espone a gravi rischi per la salute.

La condotta risulta particolarmente grave proprio avuto riguardo ai destinatari dei farmaci. Posto che si tratta di medicinali per la cura di patologie legate alla sfera sessuale, la società, sfruttando il possibile stato di disagio e imbarazzo degli acquirenti, ha indotto i medesimi a non sottoporsi all’accertamento del professionista e pertanto ha generato in capo agli stessi un potenziale rischio per la salute.

A riprova del carattere offensivo dell’attività commerciale, viene inoltre rilevata l’esistenza di una campagna pubblicitaria condotta sulla stampa nazionale e pertanto in violazione dell’articolo 115 del decreto legislativo 219/06.

In aggiunta i farmaci venduti, essendo accompagnati da un foglietto illustrativo redatto solamente in lingua inglese, risultano contrari alla prescrizione in tema di importazione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto.

A differenza del caso precedentemente trattato (provvedimento n. 23632), nel quale l’Antitrust ingiungeva ai provider di inibire agli utenti italiani l’accesso ai siti che consentivano la vendita di farmaci etici, nel caso di specie l’Autorità, nell’esercizio dei poteri cautelari previsti dal Regolamento AGCM n. 23788/2012, si limita ad intimare al venditore la sospensione dell’attività commerciale entro 5 giorni dalla ricezione del provvedimento, nonché l’obbligo di comunicare alla stessa le misure adottate in sua esecuzione.

Nella delibera in esame la sospensione è intimata alla sola Hexpress Ltd, in quanto il titolare del sito www.anagen.net ha tempestivamente provveduto alla rimozione della pubblicizzazione dei farmaci e dei link di rimando alle varie pagine web.

L'Autorità afferma inoltre che, nel caso di inottemperanza alla delibera, potrà poi comminare una sanzione amministrativa da 10.000 a 150.000 euro e nell'ipotesi di reiterata inottemperanza potrà disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

In materia ricordiamo i seguenti documenti su Filodiritto:

Antitrust: e-commerce illegale di farmaci, gennaio 2013

Antitrust: oscurati siti che vendono on line farmaci contro impotenza, giugno 2012

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimento 18 settembre 2013, n.24525)