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Blocco licenziamenti e proroga cassa integrazione fino al 31 marzo 2021

Lago di Braies, 2017
Ph. Alessandro Saggio / Lago di Braies, 2017

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La Legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178), in vigore dal primo gennaio 2021, ha previsto nuove disposizioni sui trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, è stato introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD), assegno ordinario (ASO) e Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA).

Con Messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021, l’INPS ha chiarito le diposizioni dettate dalla suddetta Legge, che prevede la concessione della proroga della cassa integrazione a tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili al Covid-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali, fino al 31 dicembre 2020.

La Legge di bilancio prevede la possibilità di richiedere la concessione della Cassa Integrazione e dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal primo gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane. I trattamenti di CIGO devono essere collocati nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 marzo 2021, quelli di assegno ordinario e CIGD tra il primo gennaio e il 30 giugno 2021.

Per quanto riguarda la Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli, invece, è possibile richiederla per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 30 giugno 2021.

Sempre tramite il proprio Messaggio del 29 gennaio scorso, l’INPS ha fornito tutte le istruzioni per la presentazione delle domande.

Con riferimento ai licenziamenti, i commi da 309 a 311 della Legge di bilancio, estendono fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso).

Come espressamente previsto al comma 311 della suddetta Legge, il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

- dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;

- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione (Naspi, trattamento di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22).

- in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.