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Blocco licenziamenti e proroga cassa integrazione: tutte le novità introdotte dal Decreto Sostegno 2021

Il giorno di primavera, Rovigo, 21 marzo 2021
Ph. Francesca Russo / Il giorno di primavera, Rovigo, 21 marzo 2021

Il tanto atteso Decreto Sostegno è finalmente arrivato. Il Governo, riunitosi venerdì scorso, ha varato le nuove misure di sostegno per far fronte al perdurare dell’emergenza economica e sanitaria che ha colpito il nostro Paese in seguito al Covid-19.

Il Decreto a firma Draghi, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, prevede lo stanziamento di 32 miliardi di euro, ma lo stesso premier ha rimandato al Documento di Economia e Finanza il compito di trovare ulteriori risorse per l’introduzione di ulteriori misure.

Tra le diverse tutele e misure di sostegno per aziende, famiglie italiane e sanità, il decreto ha previsto il rifinanziamento della Cassa integrazione, con procedure più veloci e snelle, e la proroga del divieto di licenziamento e delle deroghe riguardanti il rapporto di lavoro a tempo determinato.

 

Blocco licenziamenti

Il Decreto Sostegno prevede la proroga del divieto di licenziamento individuale e collettivo per motivi economici fino al 30 giugno 2021. È, invece, prevista una proroga per un periodo maggiore, ossia fine al 31 ottobre 2021, solo per le imprese che utilizzano assegno ordinario e cassa in deroga, ovvero piccole imprese terziarie.

Le suddette proroghe di divieto di licenziamento non verranno applicate nelle ipotesi di:

  • cessazione definitiva dell’attività d’impresa;
  • per fallimento dell’azienda;
  • per accordo sindacale con incentivi all’esodo volontario.

 

Cassa integrazione prorogata

Altra misura prorogata a sostegno dei lavoratori è la cassa integrazione Covid-19, introdotta dal decreto Cura Italia e poi rinnovata, attraverso i decreti Rilancio, Agosto e Ristori, e in ultimo per ulteriori 12 settimane disposte dalla Legge di Bilancio 2021 e fruibili fino al prossimo 31 marzo 2021.

Il datore di lavoro che sospende o riduce la propria attività lavorative per eventi riconducibili al Covid, può, quindi, richiedere la misura di integrazione salariale senza l’applicazione di alcun contributo addizionale:

- per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra l’1 aprile e il 30 giugno 2021 in relazione al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO);

- per una durata massima di 28 settimane nel periodo compreso tra l’1 aprile e il 31 dicembre 2021 a titolo di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, destinati a piccole imprese artigianato terziario.

Mentre la CISOA (Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli) è concessa per una durata massima di 120 giorni nel periodo ricompreso tra l’1 aprile e il 31 dicembre 2021.

Le domande dovranno essere presentate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.

È confermata nel provvedimento anche la possibilità di richiedere l’anticipazione del trattamento da parte dell’INPS nella misura del 40%.

 

Rapporti di lavoro a termine

Al fine di facilitare il rinnovo dei contratti in scadenza e consentire ai datori di lavoro di effettuare le assunzioni stagionali e prorogare la durata dei contratti, il Decreto Sostegno ha confermata per tutto il 2021 la deroga sulle causali dei contratti a tempo determinato. Il datore di lavoro può, dunque, rinnovare e prorogare i contratti a termine, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta senza indicare le causali ordinariamente previste, fermo restando il limite massimo di durata pari a 24 mesi.