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Bonus edilizi: si possono cedere tre volte

bonus edilizi
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La bozza del decreto legge, che oggi sarà valutata dal Consiglio dei Ministri prevede l’attribuzione dei bonus edilizi.

Sono stati previsti bonus edilizi per tre cessioni. Inoltre, è stato disposto il divieto di cessione parziale del credito, in seguito alla prima cessione.

Al fine di garantire la tracciabilità del credito di imposta è stata disposta l’assegnazione di un codice identificativo. Ma queste sono alcune delle novità introdotte dal nuovo d.l.

 

Bonus edilizi: quali sono le novità

La bozza del d.l. ha previsto l’introduzione dei bonus edilizi. Per evitare forme di abuso nell’utilizzo di tali bonus edilizi sono stati previsti alcuni limiti. Si premette che le disposizioni di tale d.l. dovranno essere applicate alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Il divieto assoluto che è stato disposto riguarda la possibilità di cessioni parziali. Infatti, non è possibile effettuare cessioni parziali in seguito alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate.

Ma perché è stato previsto tale divieto in materia di bonus edilizi per i crediti?

La ratio posta alla base del divieto di cessioni parziali è quella di garantire l’utilizzo dei bonus edilizi in modo legale, ossia evitare che mediante le cessioni parziali i bonus edilizi possano essere suddivisi in tante parti.

Inoltre, tale divieto è funzionale a garantire il corretto utilizzo dei bonus edilizi evitando la violazione o eludere le norme in materia di antiriciclaggio.

Inoltre, si prevede la tracciabilità dei bonus edilizi. La domanda è: come si fa a tracciare i bonus edilizi?

Il testo del decreto legge prevede l’attribuzione di un codice per i singoli bonus edilizi. Al fine di garantire la corretta erogazione dei bonus edilizi è stata disposta l’attribuzione di un codice identificativo unico. Tale codice deve essere indicato nelle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate per le eventuali e successive cessioni del credito.

Infatti, il testo riportato nel d.l è il seguente: “Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.”

 

Bonus edilizi: il decreto Sostegni ter

I limiti imposti alle cessioni e agli sconti in fattura dei bonus edilizi permettono di evitare eventuali violazioni ed elusioni delle norme. Il decreto Sostegni ter, ossia il d.l. n. 4 del 2022 aveva disposto il blocco alle cessioni a catena o alle cessioni di molteplici crediti. Tali previsioni sono state ritenute troppo limitanti e per tale motivo i bonus edilizi sono stati rimodulati.

Cedere il credito una sola volta cosa significa?

  • I fornitori e le imprese che lavorano e pongono in essere lo sconto, registrato in fattura, potranno recuperare lo sconto soltanto sotto forma di credito di imposta.
  • I fornitori e le imprese che hanno praticato lo sconto in fattura potranno cedere il credito di imposta cedendolo una sola volta ad altri soggetti.
  • Sarà possibile cedere il credito di imposta anche a banche e a intermediari.
  • Le banche e gli intermediari non potranno cedere il credito di imposta.

Bonus edilizi: altri limiti del decreto Sostegni ter.

Le norme contenenti divieti per essere rispettate devono introdurre delle sanzioni.

Il decreto Sostegni ter sancisce che tutti i contratti posti in essere in violazione delle regole sopra indicate saranno ritenuti nulli. Il rischio di attività illecite legate ai bonus edilizi è notevole, soprattutto in seguito ai risultati delle recenti indagini condotte dalla Guardia di Finanza.

Per limitare le truffe ai danni dello Stato, finora quantificate in 4,4 miliardi di euro e che il Ministro dell’Economia, Daniele Franco, ha definito ‘tra le più grandi mai viste’.

Per tale motivo l’attribuzione dei bonus edilizi deve evitare che:

  • Cessionari di crediti possano pagare il prezzo della cessione mediante l’utilizzo di capitali ottenuti in seguito ad attività illecite;
  • Soggetti privi delle relative autorizzazioni per tali operazioni finanziarie possano operare in modo abusivo ponendo in essere operazioni plurime per molteplici clienti.

Inoltre, è stato previsto in materia di bonus edilizi che l’utilizzo dei crediti di imposta, oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria, possa avvenire solo in seguito alla cessazione dell’efficacia del provvedimento che dispone il sequestro. Ciò significa che se l’autorità giudiziaria competente dispone il sequestro il credito di imposta non potrà essere ceduto.

Ma la vera novità riguarda soprattutto i termini. Infatti, la bozza del decreto prevede lo slittamento dei termini di utilizzo dei crediti di imposta sottoposti a sequestro penale.

 

Bonus edilizi: sanzioni per i professionisti

Una delle principali novità in materia di bonus edilizi riguarda le informazioni false del tecnico abilitato. Infatti, se il tecnico abilitato omette di riferire importanti informazioni o attesta false attestazioni in relazione ai requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla realizzazione dell’intervento stesso è punito. Nelle condotte vietate al tecnico rientra anche la falsa attestazione della congruità delle spese. In questi tra casi il tecnico può essere sottoposto alla reclusione da 2 a 5 anni e alla multa da 50.000 a 100.000 euro.

È stata prevista anche una particolare aggravante di reato: se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.
Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, ha affermato “sul superbonus pene più severe per chi truffa su cessioni del credito e asseverazioni, ma torna la possibilità di cedere il credito fino a tre volte: fermiamo le truffe, non i cantieri”.