Brevi note sull’adozione in Svizzera

I Presupposti

Un bambino può essere adottato se i futuri genitori adottivi ne hanno avuto cura e lo hanno educato almeno per la durata di un anno; inoltre se vi è da ritenere che l’adozione sia nell’interesse dell’adottando e non in contrasto con gli interessi di altri figli dei genitori adottivi.

I coniugi possono procedere all’adozione soltanto di comune accordo e devono essere coniugati da almeno cinque anni o avere superato il 35.mo anno di età. Una persona non sposata può richiedere l’adozione se ha superato il 35.mo anno di età. Può procedere ad adozione una persona sposata di età superiore ai 35 anni, se il coniuge è incapace di intendere e di volere o se si è allontanato dal domicilio coniugale senza lasciare recapito oppure se vi è stata, da almeno tre anni, separazione giudiziale.

L’ adottando deve avere un’età di almeno 16 anni inferiore a quella di chi richiede l’adozione.

II Consenso all’adozione

Se l’adottando ha la capacità di intendere e di volere, egli deve prestare il suo consenso all’adozione; se è sottoposto a tutela, occorre l’assenso del tutore. I genitori naturali dell’adottando devono dare il consenso all’adozione del loro figlio. La dichiarazione di assenso deve essere rilasciata presso l’autorità tutoria di residenza o di domicilio dei genitori o del figlio; può essere fatta per iscritto od oralmente. Della dichiarazione orale deve essere fatta menzione in apposito verbale.

L’assenso all’adozione non può essere prestato prima che siano decorse sei settimane dalla nascita e può essere revocato entro sei settimane dall’avvenuta espressione dello stesso. Se l’assenso viene nuovamente prestato dopo la revoca del medesimo, esso è irrevocabile.

L’assenso di un genitore non è necessario:

1) se il genitore è ignoto o assente e non è noto il suo domicilio oppure se non ha la capacità di intendere e di volere

2) se ha mostrato palese disinteresse per il figlio.

In caso di mancato assenso di uno dei genitori, la decisione sull’adozione è adottata dall’autorità tutoria del luogo di residenza dell’adottando.

Una persona coniugata può essere adottata soltanto con il consenso del coniuge.

III Effetti dell’adozione

L’adottato è equiparato nei suoi diritti ad un figlio ed il rapporto di filiazione con i genitori naturali si estingue: All’adottato può essere dato un nuovo nome ed egli acquista i diritti degli adottanti per quanto concerne la loro posizione in relazione al comune e al cantone di residenza.

IV Norme procedurali

Competente a dichiarare l’adozione è l’autorità cantonale del luogo di residenza dei genitori adottivi. La domanda di adozione conserva la sua validità in caso di morte dell’adottante.

L’adozione può essere dichiarata soltanto dopo approfonditi accertamenti in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti della medesima; se è necessario, deve essere nominato un perito. In particolare devono essere effettuati accertamenti sulla personalità e le condizioni di salute degli adottanti e dell’adottando, sull’idoneità ad educare, sulle condizioni economiche, sui motivi dell’adozione e sulle condizioni familiari degli adottanti. Se gli adottanti hanno figli, deve essere valutata la loro posizione in relazione alla progettata adozione.

V “Segreto” di adozione

Senza il loro consenso, il nome degli adottanti non può essere comunicato ai genitori naturali.

Compiuti i 18 anni di età, l’adottato ha diritto di essere informato sulle generalità dei suoi genitori naturali; prima del compimento dell’età predetta, occorre la sussistenza di un interesse degno di tutela. L’autorità richiesta, prima di fornire le notizie all’adottato, informa, per quanto possibile, i genitori naturali; se questi sono contrari a contatti personali col loro figlio dato in adozione, l’adottato deve essere informato di ciò.

VI Impugnazione

L’adozione può essere impugnata dinanzi all’autorità giudiziaria se non vi è stato il richiesto consenso all’adozione da parte dei genitori naturali, sempre che l’impugnazione non sia contraria agli interessi dell’adottato.

Se l’adozione è avvenuta in violazione dei presupposti legislativi sostanziali, chiunque vi abbia interesse, ivi compreso il comune di residenza, può impugnarla; l’impugnazione non è invece ammessa in caso di mera violazione di norme procedurali.

L’impugnazione deve essere proposta non oltre sei mesi da quando chi la propone ha avuto conoscenza della violazione ed in ogni caso entro due anni dall’avvenuta dichiarazione di adozione.

I Presupposti

Un bambino può essere adottato se i futuri genitori adottivi ne hanno avuto cura e lo hanno educato almeno per la durata di un anno; inoltre se vi è da ritenere che l’adozione sia nell’interesse dell’adottando e non in contrasto con gli interessi di altri figli dei genitori adottivi.

I coniugi possono procedere all’adozione soltanto di comune accordo e devono essere coniugati da almeno cinque anni o avere superato il 35.mo anno di età. Una persona non sposata può richiedere l’adozione se ha superato il 35.mo anno di età. Può procedere ad adozione una persona sposata di età superiore ai 35 anni, se il coniuge è incapace di intendere e di volere o se si è allontanato dal domicilio coniugale senza lasciare recapito oppure se vi è stata, da almeno tre anni, separazione giudiziale.

L’ adottando deve avere un’età di almeno 16 anni inferiore a quella di chi richiede l’adozione.

II Consenso all’adozione

Se l’adottando ha la capacità di intendere e di volere, egli deve prestare il suo consenso all’adozione; se è sottoposto a tutela, occorre l’assenso del tutore. I genitori naturali dell’adottando devono dare il consenso all’adozione del loro figlio. La dichiarazione di assenso deve essere rilasciata presso l’autorità tutoria di residenza o di domicilio dei genitori o del figlio; può essere fatta per iscritto od oralmente. Della dichiarazione orale deve essere fatta menzione in apposito verbale.

L’assenso all’adozione non può essere prestato prima che siano decorse sei settimane dalla nascita e può essere revocato entro sei settimane dall’avvenuta espressione dello stesso. Se l’assenso viene nuovamente prestato dopo la revoca del medesimo, esso è irrevocabile.

L’assenso di un genitore non è necessario:

1) se il genitore è ignoto o assente e non è noto il suo domicilio oppure se non ha la capacità di intendere e di volere

2) se ha mostrato palese disinteresse per il figlio.

In caso di mancato assenso di uno dei genitori, la decisione sull’adozione è adottata dall’autorità tutoria del luogo di residenza dell’adottando.

Una persona coniugata può essere adottata soltanto con il consenso del coniuge.

III Effetti dell’adozione

L’adottato è equiparato nei suoi diritti ad un figlio ed il rapporto di filiazione con i genitori naturali si estingue: All’adottato può essere dato un nuovo nome ed egli acquista i diritti degli adottanti per quanto concerne la loro posizione in relazione al comune e al cantone di residenza.

IV Norme procedurali

Competente a dichiarare l’adozione è l’autorità cantonale del luogo di residenza dei genitori adottivi. La domanda di adozione conserva la sua validità in caso di morte dell’adottante.

L’adozione può essere dichiarata soltanto dopo approfonditi accertamenti in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti della medesima; se è necessario, deve essere nominato un perito. In particolare devono essere effettuati accertamenti sulla personalità e le condizioni di salute degli adottanti e dell’adottando, sull’idoneità ad educare, sulle condizioni economiche, sui motivi dell’adozione e sulle condizioni familiari degli adottanti. Se gli adottanti hanno figli, deve essere valutata la loro posizione in relazione alla progettata adozione.

V “Segreto” di adozione

Senza il loro consenso, il nome degli adottanti non può essere comunicato ai genitori naturali.

Compiuti i 18 anni di età, l’adottato ha diritto di essere informato sulle generalità dei suoi genitori naturali; prima del compimento dell’età predetta, occorre la sussistenza di un interesse degno di tutela. L’autorità richiesta, prima di fornire le notizie all’adottato, informa, per quanto possibile, i genitori naturali; se questi sono contrari a contatti personali col loro figlio dato in adozione, l’adottato deve essere informato di ciò.

VI Impugnazione

L’adozione può essere impugnata dinanzi all’autorità giudiziaria se non vi è stato il richiesto consenso all’adozione da parte dei genitori naturali, sempre che l’impugnazione non sia contraria agli interessi dell’adottato.

Se l’adozione è avvenuta in violazione dei presupposti legislativi sostanziali, chiunque vi abbia interesse, ivi compreso il comune di residenza, può impugnarla; l’impugnazione non è invece ammessa in caso di mera violazione di norme procedurali.

L’impugnazione deve essere proposta non oltre sei mesi da quando chi la propone ha avuto conoscenza della violazione ed in ogni caso entro due anni dall’avvenuta dichiarazione di adozione.