Cassazione: il foro del titolare del trattamento dei dati personali prevale sul foro del consumatore

Sezione Terza Civile

Presidente G. Fiduccia, Relatore G. Federico

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 9.3.04 Tizio conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la Alfa s.p.a., la Gamma S.p.a. e Beta S.p.a., esponendo di essere vittima di un uso abusivo, da parte delle società predette, di dati personali a lui riferibili in ordine ad una operazione di finanziamento e chiedendo al Tribunale di voler disporre, in via d’urgenza, l’immediata comunicazione di ogni dato, informazione e notizia a lui relativi ed inseriti nelle banche dati delle convenute, nonché la cancellazione degli stessi ed il rilascio di una certificazione relativa alla sua posizione, oltre alla loro condanna al risarcimento dei danni personali e patrimoniali patiti ed alla cessazione di ogni abusiva utilizzazione dei dati stessi.

Le convenute si costituivano contestando le avverse domande, mentre sia la soc. Gamma che la soc. Beta eccepivano preliminarmente l’incompetenza per territorio del Tribunale adito ai sensi dell’art. 152 co. 2 D.L.vo 30.6.2003 n. 196.

Con sentenza depositata il 21.1.2005 il Tribunale dichiarava la propria incompetenza per territorio, rimettendo le parti davanti al Tribunale di Bologna con termine di giorni novanta per la riassunzione della causa.

L’Tizio impugnava tale decisione con istanza di regolamento di competenza ex art. 47 cpc, formulando quattro motivi di ricorso e depositando anche memoria.

La soc. Gamma resisteva al ricorso mediante memoria difensiva, mentre nessuna attività difensiva veniva svolta dalla soc. Alfa e dalla soc. Beta.

Motivi della decisione

Con il primo moti vo il ricorrente deduce l’applicabilità al caso di specie della competenza per territorio stabilita dall’art. 1469/ter cc (foro del luogo di residenza del consumatore), dovendosi ritenere il rapporto inter partes disciplinato dalle norme sulla tutela del consumatore nei confronti del consumatore.

Con il secondo motivo si deduce, in via subordinata, l’applicabilità dell’art. 20 cpc, essendo rappresentato il petitum della domanda dal risarcimento dei danni subiti a causa dell’uso illegittimo dei dati personali del ricorrente.

Con il terzo motivo si assume in ogni caso la sussistenza della competenza del Tribunale di Napoli, atteso che il contratto di finanziamento è stato stipula- to presso la filiale napoletana della Alfa Banca, dove esiste una sua banca dati.

Con il quarto motivo si pone la questione della legittimità costituzionale dell’art. 152 co. 2 D.L.vo sopra citato nella parte in cui, se interpretato nel senso di stabilire, in materia di tutela della privacy, una competenza territoriale esclusiva, contrasterebbe con l’art. 24 Costo in quanto costringerebbe il soggetto leso a rincorrere colui che ha trattato illegittimamente i suoi dati personali, con lesione del suo diritto ad agire in giudizio per la difesa dei propri diritti.

l. Il primo motivo non è fondato.

Ed invero, rileva il Collegio che la sentenza impugnata ha osservato correttamente che la tesi del ricorRente Tizio, secondo la quale il foro stabilito dall’art. 152 c. 2 D.L.vo n. 196/2003 ("per tutte le controversie di cui al comma 1 l’azione si propone con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento") non avrebbe carattere esclusivo, bensì concorrente con altri fori, in particolare con quello determinato dall’art. 1469-bis terzo comma n. 19 c.c., è innanzitutto contraddittoria in quanto ipotizza il concorso di un foro esclusivo, e cioè quello "del consumatore", con altri fori, ed è comunque assolutamente erronea, giacché assimila la disciplina della tutela del consumatore a quella dell’interessato al trattamento dei dati personali, due materie che presentano una "ratio" ben diversa e per le quali l’ordinamento giuridico ha apprestato rimedi differenti.

Infatti, mentre nel caso del consumatore si tratta di apprestare strumenti di tutela nei confronti del "professionista" che trovano la loro ragione d’essere nella differente forza contrattuale delle parti, nel caso invece del trattamento dei dati personali una delle parti ben può essere un soggetto economico professionale, come chi tratta od utilizza i dati personali, ma la "ratio" si rinviene esclusivamente nella particolare natura dell’attività di trattamento d’informazioni relative a soggetti identificati o identificabili, indipendentemente dalla posizione delle parti e dai loro rapporti di forza, attività che si assume come potenzialmente lesiva delle posizioni e dei diritti individuali.

Senza contare poi che, in base ai comuni criteri interpretativi, sia innegabile il carattere di specialità, quanto alla materia trattata, della disciplina della "privacy" stabilita dal citato D.L.vo n. 196/03, con la conseguente necessaria applicazione, ai fini della competenza territoriale, dell’art. 152 comma 2 di esso.

2. Anche il secondo motivo è infondato.

Infatti, anche in caso di proposizione di domanda di risarcimento del danno subito a causa del presunto uso illegittimo dei dati personali, deve ritenersi che essa sia attratta nella competenza territoriale esclusiva del giudice individuato dal citato art. 152 comma 2, atteso che il comma 12 di questa stessa disposizione di legge stabilisce espressamente che "con la sentenza il giudice accoglie o rigetta la domanda, in tutto o n parte, prescrive le misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della parte soccombente le spese del procedimento".

3. Questo terzo motivo è manifestamente infondato.

Non può, infatti, farsi riferimento, ai fini della determinazione della competenza per territorio, alle sedi secondarie del soggetto che effettua il trattamento dei dati ovvero al luogo di conclusione del rapporto sottostante, in quanto nessuna norma di legge consente il ricorso a tali criteri.

4. Anche la questione di legittimità costituzionale posta dal ricorrente con il quarto motivo di ricorso deve ritenersi manifestamente infondata.

Si rileva che sul punto la sentenza impugnata ha svolto ampia ed approfondita disamina (v. paragrafo 1.3. da pago 9 a pago 11), che qui espressamente si richiama ed alla quale non risulta che il ricorrente abbia opposto, con la presente doglianza, pertinenti e convincenti argomentazioni in replica che ne inficino le relative conclusioni.

In particolare, quanto all’asserita lesione del diritto di difesa, sancito dall’art. 24 cost., giustamente la sentenza impugnata ha osservato come, in materia di ripartizione della competenza per territorio, il costante orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale abbia posto in risalto l’ampia discrezionalità goduta dal legislatore, con il solo limite del criterio di ragionevolezza che esige, nell’introduzione di deroghe agli ordinari criteri di competenza, un equo contemperamento degli interessi in gioco, e come, nel caso di specie, in conformità a quanto sopra rilevato, "la scelta di attribuire la competenza in via esclusiva al giudice del luogo in cui risiede il titolare del trattamento trova giustificazione nell’esigenza di avvicinare il giudice stesso al luogo in cui i dati vengono trattati e diffusi.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Concorrono giusti motivi, attesa la peculiarità delle questioni decise, per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra il ricorrente e la parte costituita soc. Gamma.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra il ricorrente e la parte costituita.

Roma, 10.4.06

Depositato in cancelleria 31 maggio 2006

Sezione Terza Civile

Presidente G. Fiduccia, Relatore G. Federico

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 9.3.04 Tizio conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la Alfa s.p.a., la Gamma S.p.a. e Beta S.p.a., esponendo di essere vittima di un uso abusivo, da parte delle società predette, di dati personali a lui riferibili in ordine ad una operazione di finanziamento e chiedendo al Tribunale di voler disporre, in via d’urgenza, l’immediata comunicazione di ogni dato, informazione e notizia a lui relativi ed inseriti nelle banche dati delle convenute, nonché la cancellazione degli stessi ed il rilascio di una certificazione relativa alla sua posizione, oltre alla loro condanna al risarcimento dei danni personali e patrimoniali patiti ed alla cessazione di ogni abusiva utilizzazione dei dati stessi.

Le convenute si costituivano contestando le avverse domande, mentre sia la soc. Gamma che la soc. Beta eccepivano preliminarmente l’incompetenza per territorio del Tribunale adito ai sensi dell’art. 152 co. 2 D.L.vo 30.6.2003 n. 196.

Con sentenza depositata il 21.1.2005 il Tribunale dichiarava la propria incompetenza per territorio, rimettendo le parti davanti al Tribunale di Bologna con termine di giorni novanta per la riassunzione della causa.

L’Tizio impugnava tale decisione con istanza di regolamento di competenza ex art. 47 cpc, formulando quattro motivi di ricorso e depositando anche memoria.

La soc. Gamma resisteva al ricorso mediante memoria difensiva, mentre nessuna attività difensiva veniva svolta dalla soc. Alfa e dalla soc. Beta.

Motivi della decisione

Con il primo moti vo il ricorrente deduce l’applicabilità al caso di specie della competenza per territorio stabilita dall’art. 1469/ter cc (foro del luogo di residenza del consumatore), dovendosi ritenere il rapporto inter partes disciplinato dalle norme sulla tutela del consumatore nei confronti del consumatore.

Con il secondo motivo si deduce, in via subordinata, l’applicabilità dell’art. 20 cpc, essendo rappresentato il petitum della domanda dal risarcimento dei danni subiti a causa dell’uso illegittimo dei dati personali del ricorrente.

Con il terzo motivo si assume in ogni caso la sussistenza della competenza del Tribunale di Napoli, atteso che il contratto di finanziamento è stato stipula- to presso la filiale napoletana della Alfa Banca, dove esiste una sua banca dati.

Con il quarto motivo si pone la questione della legittimità costituzionale dell’art. 152 co. 2 D.L.vo sopra citato nella parte in cui, se interpretato nel senso di stabilire, in materia di tutela della privacy, una competenza territoriale esclusiva, contrasterebbe con l’art. 24 Costo in quanto costringerebbe il soggetto leso a rincorrere colui che ha trattato illegittimamente i suoi dati personali, con lesione del suo diritto ad agire in giudizio per la difesa dei propri diritti.

l. Il primo motivo non è fondato.

Ed invero, rileva il Collegio che la sentenza impugnata ha osservato correttamente che la tesi del ricorRente Tizio, secondo la quale il foro stabilito dall’art. 152 c. 2 D.L.vo n. 196/2003 ("per tutte le controversie di cui al comma 1 l’azione si propone con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento") non avrebbe carattere esclusivo, bensì concorrente con altri fori, in particolare con quello determinato dall’art. 1469-bis terzo comma n. 19 c.c., è innanzitutto contraddittoria in quanto ipotizza il concorso di un foro esclusivo, e cioè quello "del consumatore", con altri fori, ed è comunque assolutamente erronea, giacché assimila la disciplina della tutela del consumatore a quella dell’interessato al trattamento dei dati personali, due materie che presentano una "ratio" ben diversa e per le quali l’ordinamento giuridico ha apprestato rimedi differenti.

Infatti, mentre nel caso del consumatore si tratta di apprestare strumenti di tutela nei confronti del "professionista" che trovano la loro ragione d’essere nella differente forza contrattuale delle parti, nel caso invece del trattamento dei dati personali una delle parti ben può essere un soggetto economico professionale, come chi tratta od utilizza i dati personali, ma la "ratio" si rinviene esclusivamente nella particolare natura dell’attività di trattamento d’informazioni relative a soggetti identificati o identificabili, indipendentemente dalla posizione delle parti e dai loro rapporti di forza, attività che si assume come potenzialmente lesiva delle posizioni e dei diritti individuali.

Senza contare poi che, in base ai comuni criteri interpretativi, sia innegabile il carattere di specialità, quanto alla materia trattata, della disciplina della "privacy" stabilita dal citato D.L.vo n. 196/03, con la conseguente necessaria applicazione, ai fini della competenza territoriale, dell’art. 152 comma 2 di esso.

2. Anche il secondo motivo è infondato.

Infatti, anche in caso di proposizione di domanda di risarcimento del danno subito a causa del presunto uso illegittimo dei dati personali, deve ritenersi che essa sia attratta nella competenza territoriale esclusiva del giudice individuato dal citato art. 152 comma 2, atteso che il comma 12 di questa stessa disposizione di legge stabilisce espressamente che "con la sentenza il giudice accoglie o rigetta la domanda, in tutto o n parte, prescrive le misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della parte soccombente le spese del procedimento".

3. Questo terzo motivo è manifestamente infondato.

Non può, infatti, farsi riferimento, ai fini della determinazione della competenza per territorio, alle sedi secondarie del soggetto che effettua il trattamento dei dati ovvero al luogo di conclusione del rapporto sottostante, in quanto nessuna norma di legge consente il ricorso a tali criteri.

4. Anche la questione di legittimità costituzionale posta dal ricorrente con il quarto motivo di ricorso deve ritenersi manifestamente infondata.

Si rileva che sul punto la sentenza impugnata ha svolto ampia ed approfondita disamina (v. paragrafo 1.3. da pago 9 a pago 11), che qui espressamente si richiama ed alla quale non risulta che il ricorrente abbia opposto, con la presente doglianza, pertinenti e convincenti argomentazioni in replica che ne inficino le relative conclusioni.

In particolare, quanto all’asserita lesione del diritto di difesa, sancito dall’art. 24 cost., giustamente la sentenza impugnata ha osservato come, in materia di ripartizione della competenza per territorio, il costante orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale abbia posto in risalto l’ampia discrezionalità goduta dal legislatore, con il solo limite del criterio di ragionevolezza che esige, nell’introduzione di deroghe agli ordinari criteri di competenza, un equo contemperamento degli interessi in gioco, e come, nel caso di specie, in conformità a quanto sopra rilevato, "la scelta di attribuire la competenza in via esclusiva al giudice del luogo in cui risiede il titolare del trattamento trova giustificazione nell’esigenza di avvicinare il giudice stesso al luogo in cui i dati vengono trattati e diffusi.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Concorrono giusti motivi, attesa la peculiarità delle questioni decise, per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra il ricorrente e la parte costituita soc. Gamma.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra il ricorrente e la parte costituita.

Roma, 10.4.06

Depositato in cancelleria 31 maggio 2006