Cassazione Penale: il custode continua l’impresa e mette a norma gli impianti

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso un decreto con il quale ha disposto il sequestro preventivo di uno stabilimento industriale permettendo tuttavia la prosecuzione dell’attività industriale e nominando un custode, autorizzato a gestire l’industria in modo da contenere le emissioni entro i limiti di legge. In particolare, il GIP ha nominato il custode, ravvisando l’opportunità di non impedire totalmente l’attività produttiva, in attesa della messa a norma degli impianti di smaltimento fumi e polveri, onde salvaguardare il livello occupazionale.

Come già il Tribunale del Riesame, anche la Cassazione ha rigettato l’impugnazione del provvedimento di sequestro promossa dal Pubblico Ministero, che ha evidenziato che nel medesimo non fosse stato assegnato al custode un preciso programma degli interventi con apposizione di vincolanti prescrizioni e di un termine per dar loro attuazione.

Secondo la Cassazione: “a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 104 bis disp. att. c.p.p., inserito nel codice di rito dall’art. 2, comma 9, lett. b), legge 15 luglio 2009, n. 94, in forza del quale "nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l’amministrazione (...) l’autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario (...)" nulla osta al fatto che l’attività produttiva continui anche in pendenza di un provvedimento di sequestro preventivo che abbia ad oggetto beni per i quali si ponga un’esigenza di utile gestione. Se di norma quindi i poteri che competono al custode sono attinenti alla mera custodia a fini conservativi delle cose in sequestro, la cui disponibilità è opportuno che sia sottratta alla persona sottoposta alle indagini, nulla vieta - ed anzi ora l’art. 104 bis disp. att. c.p.p. espressamente consente - che nella sfera dei poteri del custode rientri anche l’amministrazione dei beni in sequestro, con esercizio di poteri di vera e propria gestione”.

Ancora: "ciò in realtà poteva già desumersi dall’art. 259 c.p.p., applicabile anche al sequestro preventivo (Cass., sez. un., 18 maggio 1994-3 dicembre 1994, n. 9); cfr. altresì Cass., sez. II, 6 maggio 2009-5 giugno 2009, n. 23572, che ha affermato che rientrano nella competenza del g.i.p., in quanto "autorità giudiziaria" che ha disposto il sequestro, la nomina, del custode per l’amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e la determinazione delle modalità di esecuzione del medesimo. Ma dopo l’introduzione dell’art. 104 bis cit. deve ritenersi certamente consentito al g.i.p. nel decreto di sequestro preventivo di tenere conto anche di altre esigenze, come quelle produttive ed occupazionali, nell’esercizio di una sua scelta discrezionale, e di procedere alla nomina di un amministratore del compendio aziendale sequestrato. Va quindi ribadito - come già affermato da questa con riferimento a quest’ultima disposizione (cfr. Cass., sez. III, 29 aprile 2010’ -9 giugno 2010, n. 22028) - che è possibile la nomina di un amministrare dei beni sottoposti a sequestro preventivo perché dia anche corso agli adempimenti necessari a ripristinare lo stato antecedente alla condotta illecita".

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 6 ottobre 2010, n.35801)

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso un decreto con il quale ha disposto il sequestro preventivo di uno stabilimento industriale permettendo tuttavia la prosecuzione dell’attività industriale e nominando un custode, autorizzato a gestire l’industria in modo da contenere le emissioni entro i limiti di legge. In particolare, il GIP ha nominato il custode, ravvisando l’opportunità di non impedire totalmente l’attività produttiva, in attesa della messa a norma degli impianti di smaltimento fumi e polveri, onde salvaguardare il livello occupazionale.

Come già il Tribunale del Riesame, anche la Cassazione ha rigettato l’impugnazione del provvedimento di sequestro promossa dal Pubblico Ministero, che ha evidenziato che nel medesimo non fosse stato assegnato al custode un preciso programma degli interventi con apposizione di vincolanti prescrizioni e di un termine per dar loro attuazione.

Secondo la Cassazione: “a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 104 bis disp. att. c.p.p., inserito nel codice di rito dall’art. 2, comma 9, lett. b), legge 15 luglio 2009, n. 94, in forza del quale "nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l’amministrazione (...) l’autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario (...)" nulla osta al fatto che l’attività produttiva continui anche in pendenza di un provvedimento di sequestro preventivo che abbia ad oggetto beni per i quali si ponga un’esigenza di utile gestione. Se di norma quindi i poteri che competono al custode sono attinenti alla mera custodia a fini conservativi delle cose in sequestro, la cui disponibilità è opportuno che sia sottratta alla persona sottoposta alle indagini, nulla vieta - ed anzi ora l’art. 104 bis disp. att. c.p.p. espressamente consente - che nella sfera dei poteri del custode rientri anche l’amministrazione dei beni in sequestro, con esercizio di poteri di vera e propria gestione”.

Ancora: "ciò in realtà poteva già desumersi dall’art. 259 c.p.p., applicabile anche al sequestro preventivo (Cass., sez. un., 18 maggio 1994-3 dicembre 1994, n. 9); cfr. altresì Cass., sez. II, 6 maggio 2009-5 giugno 2009, n. 23572, che ha affermato che rientrano nella competenza del g.i.p., in quanto "autorità giudiziaria" che ha disposto il sequestro, la nomina, del custode per l’amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e la determinazione delle modalità di esecuzione del medesimo. Ma dopo l’introduzione dell’art. 104 bis cit. deve ritenersi certamente consentito al g.i.p. nel decreto di sequestro preventivo di tenere conto anche di altre esigenze, come quelle produttive ed occupazionali, nell’esercizio di una sua scelta discrezionale, e di procedere alla nomina di un amministratore del compendio aziendale sequestrato. Va quindi ribadito - come già affermato da questa con riferimento a quest’ultima disposizione (cfr. Cass., sez. III, 29 aprile 2010’ -9 giugno 2010, n. 22028) - che è possibile la nomina di un amministrare dei beni sottoposti a sequestro preventivo perché dia anche corso agli adempimenti necessari a ripristinare lo stato antecedente alla condotta illecita".

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 6 ottobre 2010, n.35801)