Cassazione SU Civili: prescrizione di contributi previdenziali

"Con l’entrata in vigore della legge 335/1995, la quale ha introdotto il nuovo regime per la prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti, opera, fuori dei casi di conservazione del precedente termine decennale, il nuovo termine di prescrizione più breve che comincia a decorrere dalla data del 1° gennaio 1996; detto termine non può essere superiore a cinque anni, mentre può essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente".

Le Sezioni Unite hanno così composto un contrasto giurisprudenziale, aderendo all’orientamento della sentenza 4153/2006 secondo cui "l’immediata introduzione del nuovo termine quinquennale per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, delina una netta cesura tra vecchio e nuovo, che determina effetti estintivi automatici sulle obbligazioni già in essere, incidendo direttamente sugli interessi contrapposti considerati dalla norma, e cioè da un lato quello dell’ente creditore alla riscossione dei contributi, dall’altro quello del lavoratore assicurato alla tutela della propria  posizione previdenziale, che risulta compromessa dalla prescrizione dei contributi".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.


(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 7 marzo 2008, n.6173).
"Con l’entrata in vigore della legge 335/1995, la quale ha introdotto il nuovo regime per la prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti, opera, fuori dei casi di conservazione del precedente termine decennale, il nuovo termine di prescrizione più breve che comincia a decorrere dalla data del 1° gennaio 1996; detto termine non può essere superiore a cinque anni, mentre può essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente".

Le Sezioni Unite hanno così composto un contrasto giurisprudenziale, aderendo all’orientamento della sentenza 4153/2006 secondo cui "l’immediata introduzione del nuovo termine quinquennale per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, delina una netta cesura tra vecchio e nuovo, che determina effetti estintivi automatici sulle obbligazioni già in essere, incidendo direttamente sugli interessi contrapposti considerati dalla norma, e cioè da un lato quello dell’ente creditore alla riscossione dei contributi, dall’altro quello del lavoratore assicurato alla tutela della propria  posizione previdenziale, che risulta compromessa dalla prescrizione dei contributi".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.


(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 7 marzo 2008, n.6173).