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Chi sono i congiunti?

Congiunti
Congiunti

Abstract

Il più recente dei D.P.C.M. dell’era covid-19 introduce la nozione di “congiunti”, senza peraltro dare alcuna indicazione per capire chi essi siano. Guardando all’ordinamento nel suo complesso, seppure tra molte incertezze, qualche spunto per risolvere la questione può essere rinvenuto. In particolare, da anni Legislatore e giuristi si misurano con la nozione di “prossimo congiunto”, che, seppure più circoscritta rispetto a quella di “congiunto”, può essere utile per capirne, almeno in parte la portata.

 

Indice:

1. I “congiunti” nella pandemia

2. I “prossimi congiunti”

3. La mutevole nozione di “prossimo congiunto”

4. Spunti conclusivi

 

1. I “congiunti” nella pandemia

L’articolo 1 del D.P.C.M. 20 aprile 2020, destinato ad allentare le misure restrittive adottate nel nostro Paese allo scopo di contenere la diffusione pandemica del covid-19, prevede, tra l’altro, che siano considerati “necessari gli spostamenti per incontrare congiunti” e che siano “consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti” (i due corsivi sono aggiunti da me). In tal modo, il legislatore introduce nell’ordinamento il concetto di “congiunto”, che, a quanto mi risulta, è nuovo nell’ordinamento, poiché, in passato, sovente si è incontrata nella legge la nozione di “prossimo congiunto”, ma non quella di “congiunto” senza specificazioni.

Peraltro, la nozione di “prossimo congiunto” ha una precisa definizione solo in campo penalistico, mentre diviene, pur essa, incerta e sfuggente, sebbene sovente utilizzata, in ogni altro ramo dell’ordinamento. La nozione, ora introdotta, di “congiunto” senza aggettivazione alcuna, poi, non ha definizione in nessun àmbito dell’ordinamento. Sono stupefacenti per l’ingenuità, va anche notato, i tentativi del Ministro Primus o del Sottosegretario Secundus di dare definizione a tale concetto attraverso interviste rilasciate ai mezzi d’informazione.

Di fronte a questo estrema e ridicola parodia dell’interpretazione autentica, naturalmente, il giurista non può che sorridere amaramente, per poi mettersi a ragionare tecnicamente, nel tentativo di trovare nella legge spunti utili a circoscrivere tale nuovo concetto normativo.

Capire cosa sia, in termini tecnico-giuridici, un “congiunto”, tuttavia, è opera troppo nuova, e dunque troppo complessa, per essere affrontata in questa sede. Forse non è a dirsi lo stesso, peraltro, per il tentativo, pure non semplice (soprattutto se si voglia guardare al di fuori della legge penale), di riepilogare lo stato dell’arte con riferimento alla nozione di “prossimo congiunto”. Quest’ultima operazione, del resto, non pare inutile nemmeno per la comprensione dell’articolo 1 del D.P.C.M. 20 aprile 2020, giacché, se nel più sta il meno, chi possa definirsi “prossimo congiunto” sarà anche, inevitabilmente, tra i “congiunti” indicati dal legislatore pandemico (mentre, naturalmente, può non essere vero il contrario).

 

2. I “prossimi congiunti”

Va notato, allora, come l’espressione “prossimi congiunti”, originariamente rinvenibile soprattutto in norme penalistiche, sia trasmigrata spesso oltre i confini della legge penale; questa sorta di mutuazione trova esempi nel linguaggio, sia del legislatore extra-penale, sia di giudici ed autori che non si dedicano al diritto penale. Iniziando dalla giurisprudenza, e, in particolare, da quella in tema di illecito civile (per limitarsi alle decisioni più recenti, si vedano, ad es.: C. 28220/2019; C. 10812/2019; 14392/2019; C. 29784/2018; C. 9196/2018; T. Cagliari, 7.11.2019; T. Padova, 17.4.2019; T. Milano, 25.3.2019), così, nelle sentenze sovente si legge di risarcimento del danno non patrimoniale, riconosciuto, iure proprio, al “prossimo congiunto”, o ai “prossimi congiunti”, della vittima. Oltre all’àmbito dell’illecito civile, la locuzione si trova utilizzata, ma quasi sempre senza definirla, inoltre, ad esempio in decisioni tributarie (es.: C. 549/2020; C. 17152/2017) e riguardanti la scelta del luogo di inumazione (es.: C. 29548/2019; T. Velletri, 1.3.2019). Per ricordare, poi, solamente alcuni casi, tra i tanti, nei quali sono fonti normative, di vario grado, a ricorrere alla locuzione appena richiamata, si possono menzionare: l’articolo 342-ter codice civile, in materia di ordini di protezione; l’articolo 79 codice procedura civile, quanto alla legittimazione a chiedere la nomina di un curatore speciale per il giudizio; l’articolo 21 della l. 247/2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”), che esenta dalla “prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza” dell’esercizio della professione gli “avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge” colpiti da malattia che li abbia resi totalmente non autosufficienti; l’articolo 24, decreto legisltivo 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), che comprende il “prossimo congiunto” tra i legittimati a prestare il consenso al trattamento dei dati personali, per salvaguardare la vita o l’incolumità di un soggetto, impossibilitato a consentire di persona; l’articolo 6, d.P.R. 655/1964, in tema di assegnazione di alloggi economici e popolari, ove si menzionano i “prossimi congiunti” tra i componenti il nucleo familiare; l’articolo 18 del “Regolamento per l’erogazione dell’assistenza” della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, dove, dapprima si prevede la possibilità di alcune erogazioni in favore dei “prossimi congiunti” degli assistiti, e poi si precisa che, a tali effetti, “sono prossimi congiunti il coniuge superstite ed i figli conviventi”.

 

3. La mutevole nozione di “prossimo congiunto”

Di fronte ad una così cospicua utilizzazione, legislativa e giurisprudenziale, della locuzione “prossimi congiunti”, chiunque si immaginerebbe una precisa definizione di cosa essa significhi, e, perciò, di chi possa considerarsi congiunto prossimo. Una definizione normativa generale di “prossimi congiunti”, viceversa, è ravvisabile solo per la materia penalistica. Unicamente l’articolo 307, 4° co., c.p., difatti, definisce i “prossimi congiunti” (“s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti”), e ciò, sì, in generale, ma soltanto “agli effetti della legge penale”.

Al di fuori della legge penale, dunque, non è affatto chiaro, o, almeno, non è definito normativamente, cosa si debba intendere allorché il legislatore ci parla di “prossimi congiunti”. In verità, alcuni spunti “definitori” sono ravvisabili, qua e là, nelle fonti normative. Talvolta, quasi sarebbe meglio, peraltro, che questi non vi fossero, poiché spesso essi creano più confusione che chiarezza.

Così è per l’articolo 21 della l. 247/2012, così detta “legge professionale forense”, che menzionando il coniuge subito dopo aver indicato i prossimi congiunti, lascia, sorprendentemente, intendere che questo non sarebbe ricompreso tra quelli. Così è per l’articolo 24, decreto legislativo 196/2003, che legittimando, appena oltre il “prossimo congiunto”, anche il “familiare”, pare presupporre una differenza, per nulla chiara, tra i due concetti (in verità, il concetto di “familiare” è ancora più indefinito di quello di “prossimo congiunto”, a meno che non si voglia riconoscere portata generale all’elencazione di “familiari” contenuta nell’articolo 25, decreto legislativo 286/1998, in tema di ricongiungimento familiare dello straniero. Ma non di questo ora mi occupo).

Così è, in un certo senso, anche per alcune circolari del Ministero dello sviluppo economico, che, disciplinando la concessione di particolari riconoscimenti, paiono suggerire che per “prossimi congiunti” debbano intendersi i figli, i nipoti e il coniuge [si veda, ad esempio, l’articolo unico della circolare 150377 del 2017: “…candidature dei prossimi congiunti di insigniti della distinzione (figli, nipoti, coniugi) possono…”]. Ove si guardi al significato che alla locuzione in esame è stato dato dalla giurisprudenza non penalistica, ancora, si nota come, nel tempo, il concetto abbia subito una netta estensione. In passato, infatti, per “prossimi congiunti” si erano intesi “soggetti uniti fra loro non solo da un vincolo meramente affettivo…ma affettivo-giuridico, che riposi cioè su rapporti che costituiscono fonti di reciproci diritti-doveri” (così, ad es., T. Trento, 19.5.1995. Si veda, altresì, Cass. civ., 1845/1976).

Più di recente, viceversa, si è chiarito che il riferimento ai prossimi congiunti della vittima primaria dell’illecito civile, deve essere inteso nel senso che, in presenza di un saldo e duraturo legame affettivo, si possa “prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali” (Cass. Pen., 46351/2014, che fa rientrare, ai fini del risarcimento, tra i “prossimi congiunti” anche la fidanzata della vittima primaria dell’illecito. Cfr., inoltre, T. Firenze, 26.3.2015).

 

4. Spunti conclusivi

Ciò che emerge da questo, seppure sommario, elenco di possibili significati, insomma, è che la nozione di “prossimi congiunti” è chiara e netta con riferimento alla sola legislazione penale, mentre in tutti gli altri ambiti dell’ordinamento, tale nozione si presenta anch’essa come incerta, talvolta opaca, e certamente mutevole, sebbene paia, ormai, che vi si possano fare rientrare, oltre al coniuge e ai parenti e affini almeno fino al terzo grado, anche il fidanzato e la fidanzata, se legati da un “saldo e duraturo legame affettivo”.

Sulla nozione giuridica di “fidanzato/a”, infine, non mi spingerò, evidenziando solo che l’alternativa per cercare tale definizione potrebbe essere, ad esempio, tra il camminare sul solido, ma inattuale, terreno degli articoli 79 e seguenti codice civile (promessa di matrimonio), o l’affrontare le pericolose paludi di una modernità, fatta di sentenze che, per risarcire, piegano il mezzo al fine, e così ricomprendono tra i prossimi congiunti la fidanzata o il fidanzato.

Nemmeno voglio ipotizzare, infine, un diritto da medio-evo prossimo venturo, in cui l’interpretazione della legge possa seriamente venirci da rappresentanti dell’esecutivo per mezzo di dichiarazioni televisive.