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Art. 62

Appello cautelare

1. Contro le ordinanze cautelari è ammesso appello al Consiglio di Stato, da proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza, ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

2. L’appello, depositato nel termine di cui all’articolo 45, è deciso in camera di consiglio con ordinanza. Al giudizio si applicano gli articoli 55, comma 2 e commi da 5 a 10, 56 e 57.

3. L’ordinanza di accoglimento che dispone misure cautelari è trasmessa a cura della segreteria al primo giudice, anche agli effetti dell’articolo 55, comma 11.

4. Nel giudizio di cui al presente articolo è rilevata anche d’ufficio la violazione, in primo grado, degli articoli 10, comma 2, 13, 14, 15, comma 2, 42, comma 4, e 55, comma 13. Se rileva la violazione degli articoli 13, 14, 15, comma 2, 42, comma 4, e 55, comma 13, il giudice competente per l’appello cautelare sottopone la questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell’articolo 73, comma 3, e regola d’ufficio la competenza ai sensi dell’articolo 16, comma 3. Quando dichiara l’incompetenza del tribunale amministrativo regionale adito, con la stessa ordinanza annulla le misure cautelari emanate da un giudice diverso da quello di cui all’articolo 15, comma 6. Per la definizione della fase cautelare si applica l’articolo 15, comma 8.

Bibliografia. R. De Nictolis, Codice del Processo Amministrativo Commentato, IV ed., Wolters Kluver, 2017; F. Caringella e M. Giustiniani, Manuale del processo amministrativo, II ed., Dike, 2017; Quaranta e Lopilato, Il Processo amministrativo – commentario al Decreto Legislativo 104/2010, Giuffrè editore, 2011; R. Garofoli, Codice Amministrativo ragionato, VII edizione, Nel diritto editore, 2020.

 

Sommario. 1. Appello cautelare. 

 

1. Appello cautelare

La norma in commento disciplina l’appello avverso le ordinanze cautelari avanti al Consiglio di Stato.

L’appello deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza ovvero, nel caso in cui non sia stata notificata, di sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Nel processo amministrativo, il Consiglio di Stato è incompetente a confermare o revocare la misura cautelare concessa con decreto del presidente del Tar, in quanto, ai sensi dell’articolo 62 cod. proc. amm., la pronuncia cautelare collegiale del Consiglio di Stato non può precedere quella del Tar, essendo configurata esclusivamente quale decisione avente ad oggetto una decisione cautelare assunta in primo grado nella sede collegiale (Consiglio di Stato sez. IV, 11/01/2019, n. 39).

La norma dispone un rinvio alle previsioni del giudizio cautelare di primo grado. 

L’appello deve essere depositato nel termine di 30 giorni previsto dall’articolo 45 CPA ed è deciso in camera di consiglio con ordinanza. 

In tema di termini per il deposito del ricorso dinnanzi al giudice amministrativo di primo grado, nella materia del contenzioso degli appalti pubblici si applica il comma 2 dell’articolo 119 cod. proc. amm. (disposizione relativa al rito degli appalti), secondo cui i termini sono di regola ridotti alla metà. Segnatamente, tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all’articolo 62, comma 1 (T.A.R. Bari, (Puglia) sez. I, 17/07/2014, n. 948).

Al giudizio si applicano i commi 2 e da 5 a 10 dell’articolo 55 CPA, quali:

- l’articolo 55 co. 2: sulla presentazione di una cauzione cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare. 

- l’articolo 55 co. 5: sui tempi della prima camera di consiglio e sui termini per il deposito di memorie e documenti previsti per le parti. 

- l’articolo 55 co. 6: sulla possibilità, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, di provare il perfezionamento della notifica producendo copia dell’attestazione di consegna del servizio di monitoraggio sul sito internet delle poste;

- l’articolo 55 co. 7: sulla costituzione dei difensori in camera di consiglio e sulla trattazione del giudizio;

- l’articolo 55 co. 8: sulla produzione di documenti in camera di consiglio;

- l’articolo 55 co. 9: sui contenuti e presupposti dell’ordinanza cautelare.

- l’articolo 55 co. 10: sulla sollecita definizione del giudizio nel merito, in caso di accoglimento dell’ordinanza cautelare. Il Consiglio di Stato può provvedere nello stesso senso, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l’ordinanza cautelare di primo grado. In questo caso, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

Al giudizio di appello si applicano anche gli articoli 56 CPA sulle misure monocratiche e 57 CPA sulle spese del procedimento cautelare.

Nel giudizio di appello cautelare sono rilevabili d’ufficio la violazione, in primo grado, degli articoli 10, comma 2, 13, 14, 15, comma 2 e 55, comma 13 sulla giurisdizione e competenza, nonché dell’articolo 42, comma 4. 

Il giudice di appello, se rileva la violazione degli articoli appena citati, sottopone la questione al contraddittorio delle parti, ai sensi dell’articolo 73 co. 3, e regola d’ufficio la competenza ai sensi dell’articolo 16, comma 3. 

Il giudice d’appello, quando dichiara l’incompetenza del tribunale amministrativo regionale adito, con la stessa ordinanza annulla le misure cautelari emanate da un giudice diverso da quello di cui all’articolo 15, comma 6., CPA.

 

Il punto di vista dell’Autore

La norma in commento non è oggetto di particolari questioni interpretative, trattandosi di una norma che richiama espressamente le regole del giudizio cautelare di primo grado, quivi richiamate tramite la menzione dei relativi articoli di riferimento.