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Art. 528 - Lettura del verbale in camera di consiglio

1. Qualora sia necessaria la lettura del verbale di udienza redatto con la stenotipia ovvero l’ascolto o la visione di riproduzioni fonografiche o audiovisive di atti del dibattimento, il giudice sospende la deliberazione e procede in camera di consiglio alle operazioni necessarie, con l’assistenza dell’ausiliario ed eventualmente del tecnico incaricato della documentazione.

Rassegna giurisprudenziale

Lettura del verbale in camera di consiglio (art. 528)

I giudici ogni volta che deliberano lo fanno senza avere a disposizione la trascrizione della registrazione, che in ogni caso – se sorge qualche incertezza su quanto ascoltato direttamente – possono riascoltare, come espressamente previsto dall’art. 528. Né la legge prevede un rinvio della deliberazione in attesa della trascrizione della registrazione (o la trascrizione in caratteri comuni dei nastri impressi con i caratteri della stenotipia che, ex art. 483, può avvenire entro 3 giorni dalla loro formazione) e soprattutto una qualche nullità sul punto (Sez. 2, 35441/2013).