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Art. 668 - Persona condannata per errore di nome

1. Se una persona è stata condannata in luogo di un’altra per errore di nome, il giudice dell’esecuzione provvede alla correzione nelle forme previste dall’articolo 130 soltanto se la persona contro cui si doveva procedere è stata citata come imputato anche sotto altro nome per il giudizio; altrimenti si provvede a norma dell’articolo 630 comma 1 lettera c). In ogni caso l’esecuzione contro la persona erroneamente condannata è sospesa.

Rassegna giurisprudenziale

Persona condannata per errore di persona (art. 668)

Qualora si sia proceduto nei confronti del vero imputato – arrestato in flagranza e condannato con il rito direttissimo – con attribuzione al predetto delle generalità di soggetto del tutto estraneo al reato, il procedimento di rettifica delle generalità non ha luogo nelle forme del giudizio di revisione ma semplicemente in quelle della correzione di errore materiale e tale procedura dev’essere effettuata dal giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 668 (Sez. 1, 22902/2018).

Spetta al giudice dell’esecuzione  che, investito in executivis dalla persona condannata, con sentenza irrevocabile, sia dell’erronea indicazione delle sue generalità nella sentenza stessa, sia della propria estraneità al fatto, abbia escluso la ricorrenza della prima doglianza  verificare se tale persona, nella sua fisica identità e indipendentemente dal nome attribuitogli, sia stata citata in giudizio; in caso di esito positivo dell’accertamento, egli deve stabilire se le generalità risultanti dal titolo esecutivo siano esatte, provvedendo, in caso di generalità indicate erroneamente, ad eventuale rettifica con la procedura di cui all’art. 130; in caso opposto, egli deve trasmettere gli atti al giudice competente per la revisione, in quanto, ove sia mancata la citazione in giudizio della persona fisica, comunque denominata, alla quale il fatto è stato attribuito, opera l’espressa previsione dell’art. 668, mentre qualora la citazione sia regolarmente avvenuta, ancorché con generalità errate, e sia riferibile alla persona condannata, devono comunque essere prese in autonoma considerazione le nuove prove da questa dedotte a dimostrazione della propria estraneità al fatto (Sez. 7, 10651/2018).