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Art. 667 - Dubbio sull’identità fisica della persona detenuta

1. Se vi è ragione di dubitare dell’identità della persona arrestata per esecuzione di pena o perché evasa mentre scontava una condanna, il giudice dell’esecuzione la interroga e compie ogni indagine utile alla sua identificazione anche, a mezzo della polizia giudiziaria.

2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei cui confronti deve compiersi l’esecuzione, ne ordina immediatamente la liberazione. Se l’identità rimane incerta, ordina la sospensione dell’esecuzione, dispone la liberazione del detenuto e invita il pubblico ministero a procedere a ulteriori indagini.

3. Se appare evidente che vi è stato un errore di persona e non è possibile provvedere tempestivamente a norma dei commi 1 e 2, la liberazione può essere ordinata in via provvisoria con decreto motivato dal pubblico ministero del luogo dove l’arrestato si trova. Il provvedimento del pubblico ministero ha effetto fino a quando non provvede il giudice competente, al quale gli atti sono immediatamente trasmessi.

4. Il giudice dell’esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato. Contro l’ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l’interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell’articolo 666. L’opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell’ordinanza. 

5. Se la persona detenuta deve essere giudicata per altri reati, l’ordinanza è comunicata all’autorità giudiziaria procedente.

Rassegna giurisprudenziale

Dubbio sull’identità fisica della persona detenuta (art. 667)

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 666 comma 3, 667 comma 4 e 676 nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l’ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell’esecuzione nelle forme dell’udienza pubblica (Corte costituzionale, sentenza 109/2015).

Il dubbio sull’identità fisica dell’imputato sorto nel momento in cui viene data esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal TDR deve essere risolto, secondo la procedura di cui all’art. 667, dal medesimo tribunale in applicazione della regola dettata dall’art. 665 per cui competente a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato; ne deriva che è abnorme il provvedimento con il quale il tribunale deleghi al PM il compimento degli accertamenti a tal fine necessari (nella specie accertamenti dattiloscopici) (Sez. 4, 2746/2001).

In caso di dubbio sull’identità fisica della persona arrestata per esecuzione di pena, qualora il giudice dell’esecuzione, contrariamente a quanto prescritto, decida non con procedura de plano, ma in contraddittorio, il suo provvedimento non è opponibile, ma direttamente ricorribile per cassazione (Sez. 1, 2269/1990).