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Art. 33-octies - Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla Corte di Cassazione

1. Il giudice di appello o la Corte di Cassazione pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado quando ritiene l’inosservanza delle disposizioni sull’attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica, purché la stessa sia stata tempestivamente eccepita e l’eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione.

2. Il giudice di appello pronuncia tuttavia nel merito se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione monocratica.

Rassegna giurisprudenziale

Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla Corte di cassazione (art. 33-octies)

L’inosservanza delle disposizioni sull’attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale collegiale in luogo di quello monocratico, non legittima l’annullamento della sentenza di primo grado da parte della Corte di appello, neppure se la relativa eccezione sia stata tempestivamente formulata ed in seguito riproposta con i motivi di impugnazione, operando in tal caso la regola prevista dall’art. 33-octies, comma 2, secondo cui il giudice di appello pronuncia nel merito anche quando riconosca che il reato avrebbe dovuto essere oggetto di cognizione da parte del giudice monocratico (Sez. 1, 41930/2016).

È ammissibile anche il conflitto tra tribunale in composizione monocratica e tribunale in composizione collegiale, rilevandosi, in particolare, che la inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale (art.33-quinquies) non è considerata dalla legge una questione di mera distribuzione degli affari interna all’ufficio, ma dà luogo a un vizio che può essere rilevato di ufficio o eccepito dalle parti e comportare, persino, l’annullamento della sentenza e la regressione del procedimento, ai sensi dell’art. 33-octies (Sez. 1, 6809/2016).

Il giudice di appello che conferisca al fatto una qualificazione giuridica più grave, in relazione alla quale sia prevista (a differenza che per quella contestata) la cognizione del tribunale in composizione collegiale e non monocratica, non deve annullare la sentenza, dato che la prescrizione in tal senso, posta nell’art. 33-octies, riguarda il caso di diretta violazione delle regole sul riparto di attribuzione e non nel caso in cui il giudice monocratico si sia pronunciato su una fattispecie effettivamente rimessa alla sua valutazione (Sez. 1, 43309/2015).