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Art. 33-quinquies - Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale

1. L’inosservanza delle disposizioni relative all’attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica e delle disposizioni processuali collegate è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall’articolo 491, comma 1. Entro quest’ultimo termine deve essere riproposta l’eccezione respinta nell’udienza preliminare.

Rassegna giurisprudenziale

Inosservanza delle disposizioni sulla competenza collegiale o monocratica del tribunale (art. 33-quinquies)

L’inosservanza delle disposizioni che regolano l’attribuzione dei reati al Tribunale in composizione monocratica ovvero in composizione collegiale, comporta, per regola generale, la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente senza regressione di fase e, quindi, senza restituzione degli atti al PM (SU, 29315/2015).

L’inosservanza delle norme in esame non dà luogo né a questione di capacità, né a questione di competenza, né a questione di corretta composizione dell’organo giudiziario. La violazione non è quindi riconducibile al paradigma delle nullità di ordine generale, assolute e insanabili, nonché rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del procedimento di cui all’art.178, comma 1, lettera a), in riferimento all’art. 179 comma 1 (Sez. 2, 40861/2017).

L’inosservanza delle disposizioni sull’attribuzione degli affari penali al giudice collegiale o monocratico va rilevata o eccepita, a pena di decadenza, a norma dell’art. 33-quinquies, prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall’art. 491 comma 1, cioè subito dopo il compimento per la prima volta dell’accertamento della costituzione delle parti (Sez. 1, 5152/2016).

È ammissibile anche il conflitto tra tribunale in composizione monocratica e tribunale in composizione collegiale, rilevandosi, in particolare, che la inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale (art.33-quinquies) non è considerata dalla legge una questione di mera distribuzione degli affari interna all’ufficio, ma dà luogo a un vizio che può essere rilevato di ufficio o eccepito dalle parti e comportare, persino, l’annullamento della sentenza e la regressione del procedimento, ai sensi dell’art. 33-octies (Sez. 1, 6809/2016).