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Art. 33-sexies - Inosservanza dichiarata nell’udienza preliminare

1. Se nell’udienza preliminare il giudice ritiene che per il reato deve procedersi con citazione diretta a giudizio pronuncia, nei casi previsti dall’articolo 550, ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero per l’emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell’articolo 552.

2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424, commi 2 e 3, 553 e 554.

Rassegna giurisprudenziale

Inosservanza dichiarata nell’udienza preliminare (art. 33-sexies)

L’art. 33-sexies consente al GUP che ritenga che per il reato debba procedersi con citazione diretta a giudizio di trasmettere con ordinanza gli atti al PM per l’emissione del decreto di citazione ex art. 552. Tuttavia, il giudice deve, restare nell’ambito della imputazione formulata dal PM non potendo, ai fini della adozione del provvedimento ex art 33-sexies modificare i termini fattuali della imputazione (Sez. 4, 29334/2018).

L’art. 33-sexies deve essere interpretato nel senso che il suo ambito di operatività è riservato alle sole ipotesi in cui il giudice, pur condividendo la qualificazione giuridica del fatto data dal pubblico ministero, rilevi che per il reato contestato l’azione penale debba essere esercitata attraverso il decreto di citazione diretta a giudizio. Se così non fosse, in caso di contrasto tra PM e giudice, il primo, al quale è pacificamente preclusa la possibilità di sollevare conflitto, dovrebbe attenersi all’ordinanza restitutoria ex art. 33, ed esercitare, con citazione diretta, l’azione penale per il reato come diversamente qualificato; oltre ad esservi una indebita regressione del procedimento, potrebbe poi trovare applicazione l’art. 550 comma 3 che comporterebbe nuovamente la trasmissione degli atti al PM, con conseguente impossibilità per il PM di far valere il suo originario convincimento innanzi al giudice monocratico e inevitabile stallo del procedimento (Sez. 2, 20165/2018).

È abnorme, in quanto determina un’indebita regressione del processo, il provvedimento del GUP il quale, investito della richiesta di rinvio a giudizio per un reato che preveda la celebrazione dell’udienza preliminare, disponga, previa riqualificazione giuridica del fatto, la restituzione degli atti al PM, ai sensi dell’art. 33-sexies, perché proceda con citazione diretta (Sez. 6, 28260/2017).

Sia l’art. 33 sexies che l’art. 550 comma 3 richiedono una verifica formale e meramente cartolare: da un lato, in applicazione dell’art. 33-sexies, il GUP restituisce, con ordinanza, gli atti al PM allorché rilevi una richiesta di giudizio per un reato a citazione diretta e, dall’altro, il giudice monocratico restituisce, con ordinanza, gli atti al PM nei casi in cui ritenga di essere stato investito con citazione diretta per un reato che invece richiede l’udienza preliminare. In base alla regola generale contenuta nell’art. 521 comma 1, il GUP può dare al fatto, anche in sede di udienza preliminare, una diversa qualificazione giuridica (SU, 5307/2007), ma l’epilogo decisorio, qualora il PM abbia esercitato l’azione penale contestando un reato che richieda l’udienza preliminare, non può consistere nel ricusare il giudizio, operando una regressione del procedimento non consentita ai sensi dell’art. 33-sexies. Quest’ultima disposizione deve essere interpretata nel senso che il suo ambito di operatività è riservato alle sole ipotesi in cui il giudice, pur condividendo la qualificazione giuridica del fatto data dal pubblico ministero, rilevi che per il reato contestato l’azione penale debba essere esercitata attraverso il decreto di citazione diretta a giudizio (Sez. 2, 30302/2017).