x

x

Art. 315 - Procedimento per la riparazione

1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti è stato pronunciato a norma del comma 3 dell’articolo 314.

2. L’entità della riparazione non può comunque eccedere euro 516.456,90.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell’errore giudiziario.

Rassegna giurisprudenziale

Procedimento per la riparazione (art. 315)

È ammissibile la trasmissione della domanda di riparazione a mezzo del servizio postale. In tal caso il rispetto del termine di presentazione va accertato in relazione alla data di spedizione (Sez. 4, 847/2018).

Al termine biennale di cui all'art. 315, entro il quale la domanda deve essere proposta, deve essere attribuita natura processuale, ai fini della sospensione nel periodo feriale, trattandosi di termine entro il quale il processo deve essere necessariamente introdotto, non potendosi considerare processuali, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969. n. 742, i soli termini successivi all'instaurazione del giudizio, ma anche quelli precedenti, previsti a pena di decadenza (Sez. 4, 34362/2021).

In tema di procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione, la disposizione di cui al primo comma dell’art. 315, che prevede la sanzione di inammissibilità della domanda soltanto con riferimento alla mancata osservanza del termine per la sua proposizione, deve essere integrata, in virtù del rinvio operato dal terzo comma del medesimo articolo ed in assenza di motivi idonei ad escludere il rapporto di compatibilità, con il precetto di cui al primo comma dell’art. 645 in tema di riparazione dell’errore giudiziario, che prevede la sanzione di inammissibilità della domanda, oltre che per l’intempestività, anche per la mancata osservanza delle forme e delle modalità di proposizione e presentazione ivi disciplinate (Sez. 4, 25585/2018).