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Art. 116 - Copie, estratti e certificati

1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti.

2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza.

3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall’articolo 114.

3-bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all’autorità giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell’avvenuto deposito, anche in calce ad una copia.

Rassegna giurisprudenziale

Copie, estratti e certificati (art. 116)

Poiché l’accesso agli atti è previsto come disposizione di carattere generale in favore di chiunque vi abbia interesse (art. 116), e poiché gli atti di indagine sono coperti dal segreto, a norma dell’art. 329, fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza, non v’è ragione per precludere al difensore il diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti relativi (Sez. 6, 26929/2018).

I difensori devono avere il diritto incondizionato ad accedere, su loro istanza, alle registrazioni poste a base della richiesta del PM e non presentate a corredo di quest’ultima, in quanto sostituite dalle trascrizioni, anche sommarie, effettuate dalla PG; il diritto all’accesso implica, come naturale conseguenza, quello di ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni medesime”.

Il conseguimento di tale diritto non può essere assicurato con il ricorso all’art. 116, giacché la suddetta norma, vista congiuntamente all’art. 43 Att., non attribuisce un diritto incondizionato alla parte interessata ad ottenere copia degli atti, ma solo una mera possibilità. Il diritto della difesa di conoscere le registrazioni poste a base del provvedimento eseguito ha natura incondizionata in quanto il relativo esercizio è preordinato allo scopo di esperire efficacemente tutti i rimedi previsti dalle norme processuali (Sez. 2, 39491/2014).

Il difensore del fermato ha diritto, nel procedimento di convalida, di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare. Il denegato accesso agli atti da parte del PM determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell’interrogatorio e del provvedimento di convalida; la nullità deve ritenersi sanata se non eccepita nel corso dell’udienza di convalida.

Il difensore ha diritto di prendere conoscenza degli atti che costituiscono la base tanto del giudizio di convalida che della decisione sulla eventuale richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti dell’arrestato o del fermato ma solo in funzione dell’esercizio di difesa nell’ambito del giudizio di convalida operato dal GIP.

Il diritto di difesa, infatti, deve essere inteso come potestà effettiva di assistenza tecnica e professionale nello svolgimento di qualsiasi processo, in modo che venga assicurato il contraddittorio e venga rimosso ogni ostacolo a far valere le ragioni delle parti, così da far assumere a tale diritto un’importanza essenziale nel dinamismo della funzione giurisdizionale.

La possibilità di conoscere direttamente, da parte del difensore, l’integralità degli elementi e degli atti che formano oggetto della richiesta di convalida e di applicazione della misura rappresenta la base ineludibile sulla quale poter configurare un contraddittorio effettivo e, con esso, un effettivo soddisfacimento della funzione difensiva che l’interrogatorio in sede di convalida è destinato a realizzare.

Per altro verso, però, essendo l’accesso agli atti previsto come disposizione di carattere generale in favore di chiunque vi abbia interesse (art. 116), e poiché gli atti di indagine sono coperti dal segreto, a norma dell’art. 329, fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza, il diritto del difensore di prendere visione ed estrarre copia degli atti relativi alla udienza di convalida è precluso prima dell’esercizio del potere del PM di chiedere la convalida (SU, 36212/2010).