Art. 657-bis - Computo del periodo di messa alla prova dell’imputato in caso di revoca
1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda.
Rassegna giurisprudenziale
Computo del periodo di messa alla prova dell’imputato in caso di revoca (art. 657-bis)
Si segnala che la prima sezione penale della Corte di cassazione, con l’ordinanza 16358/2018, ha sollevato eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 657-bis nella parte in cui non prevede anche per i minori la possibilità di scomputare dalla pena inflitta il periodo trascorso in messa alla prova.