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Art. 658 - Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza

1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza, diversa dalla confisca, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell’articolo 665 trasmette gli atti al pubblico ministero presso il magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti previsti dall’articolo 679. Le misure di sicurezza di cui sia stata ordinata l’applicazione provvisoria a norma dell’articolo 312 sono eseguite dal pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento, il quale provvede a norma dell’articolo 659 comma 2.

Rassegna giurisprudenziale

Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza (art. 658)

In base al sistema disegnato in base alle sentenze della Corte costituzionale e agli artt. 658 e 679, il magistrato di sorveglianza ha l’onere di verificare se persistono, al momento della decisione, le condizioni che permettono di esprimere un giudizio positivo sulla persistenza della pericolosità sociale.

Ciò avviene anche in caso di condanna per associazione di tipo mafioso: ai fini dell’applicazione della misura di sicurezza prevista dall’art. 417 Cod. pen., l’accertamento in concreto della pericolosità attuale del soggetto ai sensi dell’art. 203 Cod. pen., pur non necessario al momento della pronuncia della sentenza di condanna, dovrà essere in ogni caso svolto dal magistrato di sorveglianza, alla luce degli elementi di cui all’art. 133 Cod. pen. e del comportamento del condannato durante e dopo l’espiazione della pena (Sez. 2, 28582/2015).

Il disposto dell’art. 658 prevede che “quando deve essere eseguita una misura di sicurezza diversa dalla confisca, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell’art. 665 trasmette gli atti al pubblico ministero presso il magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti previsti dall’art. 679”.

Il tenore delle norme risulta indiscutibile, riconoscendo al magistrato di sorveglianza una competenza funzionale non solo in relazione all’esecuzione delle misure di sicurezza diverse dalla confisca ordinate con sentenza o da disporsi successivamente, ma anche alla soluzione di ogni questione concernente l’esecuzione di dette misure, che non può essere demandata al giudice dell’esecuzione, il quale non è dotato dei poteri necessari.

Mentre il magistrato di sorveglianza può far uso, in sede esecutiva, delle norme del codice penale quali l’art. 209 relativo all’unificazione delle misure di sicurezza ovvero l’art. 212 che prevede, oltre alla sospensione, anche la trasformazione di dette misure, e comunque è colui che è deputato all’accertamento della pericolosità sociale e che proprio in quanto tale può sovraintendere all’esecuzione delle misure di sicurezza personali (Sez. 1, 35828/2016).

Dal combinato disposto degli artt. 658 e 679, nonché 86 Att. e 13 del relativo regolamento, si desume che alla vendita o alla distruzione delle cose confiscate provvede la cancelleria del giudice che ha disposto la confisca. I richiamati artt. 658 e 679 escludono, infatti, espressamente la confisca dal novero delle misure di sicurezza per la cui esecuzione è necessaria o, comunque, prevista l’iniziativa del PM.

L’articolo 86, cui l’articolo 13 del regolamento dà esecuzione, prevede espressamente che sia la cancelleria a provvedere alla vendita delle cose di cui è stata ordinata la confisca e che sia il giudice a disporne la distruzione qualora la vendita non sia ritenuta opportuna. La decisione del tribunale di trasferire al PM la competenza a provvedere sull’esecuzione della confisca con le conseguenti disposizioni in ordine allo smaltimento dei rifiuti si configura pertanto come un atto abnorme, perché determina la stasi del processo penale e l’impossibilità di proseguirlo (Sez. 3, 28143/2013).

La confisca del denaro o di beni fungibili che si trovi nel patrimonio del condannato, non è confisca per equivalente, ma confisca diretta. Pertanto, rientra indubbiamente nella competenza del gip l’esecuzione della confisca delle somme di denaro sequestrate (Sez. 1, 37833/2016).