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Art. 92 - Consenso della persona offesa

1. L’esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato è subordinato al consenso della persona offesa.

2. Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e può essere prestato a non più di uno degli enti o delle associazioni. È inefficace il consenso prestato a più enti o associazioni.

3. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento con le forme previste dal comma 2.

4. La persona offesa che ha revocato il consenso non può prestarlo successivamente né allo stesso né ad altro ente o associazione.



Rassegna giurisprudenziale

Consenso della persona offesa (art. 92)

Le associazioni a tutela dell’ambiente, in seguito alla L. 349/1986, possono fare valere dinanzi al giudice ordinario le loro istanze intervenendo in giudizio nei processi per reati che offendono l’ambiente o il territorio, in forza di un generalizzato e preventivo consenso offertogli dall’ordinamento (Sez. 5, 2361/2006).

Sotto il profilo dei soggetti legittimati a prestare il consenso vanno ricompresi, oltre alla persona offesa, anche i prossimi congiunti di quest’ultima, così come si ricava dall’art. 90, comma 3, limitatamente all’ipotesi in cui la persona offesa sia deceduta a causa del reato commesso.

La costituzione di parte civile della persona offesa che sia anche danneggiata dal reato non preclude l’intervento dell’ente. Questo, a sua volta, non dovrà chiedere il consenso della persona offesa laddove intenda costituirsi parte civile a sua volta (Sez. 3, 2245/2004).