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Art. 147 - Termine per le traduzioni scritte. Sostituzione dell’interprete

1. Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga durata, l’autorità procedente fissa all’interprete un termine che può essere prorogato per giusta causa una sola volta. L’interprete può essere sostituito se non presenta entro il termine la traduzione scritta.

2. L’interprete sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 51 a euro 516.

Rassegna giurisprudenziale

Termine per le traduzioni scritte. Sostituzione dell’interprete (art. 147)

È onere dell’imputato di precisare quale sia stato il pregiudizio effettivamente subito al diritto di difesa, allegando le lacune difensive determinate da una specifica non conoscenza dell’atto. L’indicato principio vale anche ove si deduca il mancato rispetto del diritto alla traduzione scritta in termine congruo: la congruità del termine e la sua violazione deve poter essere apprezzata in relazione a mancati profili di difesa dedotti in modo specifico con l’impugnativa proposta (Sez. 6, 10444/2017).