Art. 583-quinquies - Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (1)

1. Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

2. La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno.

(1) Articolo introdotto dall’art. 12 della L. N. 69/2019.

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