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Art. 315 - Malversazione a danno di privati (1)

[1. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che si appropria o, comunque, distrae, a profitto proprio o di un terzo, denaro o qualsiasi cosa mobile non appartenente alla pubblica amministrazione, di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa non inferiore a lire due milioni.

2. Si applicano le disposizioni del capoverso dell’articolo precedente.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 20, L. 86/1990.

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