x

x

Art. 322-ter.1 - Custodia giudiziale dei beni sequestrati (1)

1. I beni sequestrati nell’ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all’articolo 322-ter, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.

(1) Articolo introdotto dalla L. 3/2019.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano precedenti significativi in termini.