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Art. 55 - Eccesso colposo

1. Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

2. Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto (1).

(1) Comma aggiunto dall’art. 2 della L. 36/2019.

Rassegna di giurisprudenza

Il disposto di cui agli artt. 52 e 55, così come modificati dalla L. 36/2019, è disposizione più favorevole rispetto alla precedente e, pertanto, la stessa, ex art. 2 comma 4, può trovare applicazione retroattiva anche rispetto a fatti anteriormente commessi (Sez. 4, 28782/2019).

 

Eccesso nell’uso legittimo delle armi

L’eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi presuppone l’esistenza di tutti gli elementi e di tutte le condizioni della scriminante, reale (che esclude l’antigiuridicità) o putativa (che esclude il dolo), e consiste nell’oltrepassare per errore i limiti imposti dalla necessità, concretandosi nell’eccesso nell’uso dei mezzi (Sez. 1, 941/1983).

 

Eccesso in legittima difesa

I presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un’aggressione ingiusta e da una reazione legittima: mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un’offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa.

L’eccesso colposo sottintende i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti a quest’ultima collegati, sicché, per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima accertare la inadeguatezza della reazione difensiva, per l’eccesso nell’uso dei mezzi a disposizione dell’aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione ex ante, e occorre poi procedere ad un’ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell’eccesso colposo delineato dall’art. 55, mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante (Sez. 1, 45425/2005; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, 33591/2016).

In assenza di una situazione di effettiva sussistenza della scriminante, di cui si eccederebbero colposamente i limiti, non può essere configurato l’eccesso colposo previsto dall’art. 55 (Sez. 18926/2013).

L’eccesso colposo nella legittima difesa si caratterizza per l’erronea valutazione del pericolo e dell’adeguatezza dei mezzi usati (Sez. 5, 2505/2009).

L’eccesso colposo nella legittima difesa (art. 55) sottintende i presupposti della scriminante previsti dall’art. 52 con il superamento dei limiti a quest’ultima collegati, con la conseguenza che per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna: accertare innanzitutto la inadeguatezza della reazione difensiva, per l’eccesso nell’uso dei mezzi a disposizione dell’aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione ex ante; procedere poi ad un’ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell’eccesso colposo delineato dall’art. 55, mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante (Sez. 1, 8999/1997, richiamata da Sez. 1, 746/2019).

L’art. 55 postula necessariamente un collegamento tra eccesso colposo e situazioni scriminanti, con conseguente impossibilità di ritenere la sussistenza della fattispecie colposa descritta dall’art. 55 in assenza di una situazione di effettiva sussistenza della singola scriminate di cui si eccedono colposamente i limiti (Sez. 1, 18926/2013).