x

x

Art. 517-quater - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (1)

1. Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

(1) Articolo aggiunto dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 15, L. 99/2009.

Rassegna di giurisprudenza

Il delitto previsto dall’art. 517-quater configura il nuovo reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Il reato è integrato dalle condotte di contraffazione od alterazione dei segni distintivi (indicazioni e denominazioni) di origine geografica e da quelle di introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, offerta in vendita diretta ai consumatori e messa in circolazione dei prodotti con i segni mendaci.

Tale nuova figura di reato afferma in maniera esplicita la rilevanza penale della contraffazione e dell’alterazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, fornendo una tutela anche più ampia di quella riconducibile all’art. 517, perché l’art. 517-quater. non richiede l’idoneità delle indicazioni fallaci ad ingannare il pubblico dei consumatori, orientando la tutela verso gli interessi economici dei produttori ad utilizzare le indicazioni geografiche o le denominazioni d’origine (Sez. 3, 12270/2019).

Per la sussistenza del reato previsto dall’art. 517-quater non è richiesto che l’origine del prodotto agroalimentare sia tutelata, ai sensi dell’art. 11 DLGS 30/2005 (codice della proprietà industriale), attraverso la registrazione di un marchio collettivo, la cui contraffazione potrà dunque integrare anche i reati di cui agli artt. 473 o 474, attesa la diversità dei beni giuridici tutelati e la mancata previsione nell’art. 517-quater di clausole di riserva. La punibilità del reato è comunque condizionata dal quarto comma della disposizione al rispetto della normativa interna, comunitaria ed internazionale, a tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Sez. 3, 28354/2016).

Il dettato dell’art. 240 comma secondo non è sovrapponibile a quello dell’art. 517-quater che, in virtù della norma di raccordo dell’art. 474-bis, prevede la confisca obbligatoria delle res che servirono o furono destinate a commettere il reato o ne costituiscono l’oggetto, il prodotto o il prezzo o il profitto. Di conseguenza, l’art. 474-bis dispone la misura di sicurezza obbligatoria in situazioni che, a norma dell’art. 240, comma primo, prevedono una ablazione facoltativa e, tranne per il prezzo del reato, non riproduce le previsioni dell’art. 240, comma secondo (Sez. 3, 17716/2015).