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Art. 347 - Usurpazione di funzioni pubbliche

1. Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni.

2. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle.

3. La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

Rassegna di giurisprudenza

Per la configurabilità del reato di usurpazione di funzioni pubbliche è necessario che la condotta realizzi in concreto un indebito esercizio di funzioni pubbliche in assenza di una legittima investitura (Sez. 6, 4159/2013), condotta diversa da quella posta in essere da chi si attribuisca la qualità di pubblico funzionario, punita come illecito amministrativo dall’art. 498 a seguito della depenalizzazione ex art. 43 DLGS 507/1999 (Sez. 2, 46093/2018).

Il dolo del reato previsto dall’art. 347 è generico e consiste nella volontà di assumere ed esercitare la funzione pubblica sapendo di non esserne autorizzato (Sez. 6, 19100/2015).

Il reato di usurpazione di funzioni pubbliche di cui all’art. 347 è finalizzato a proteggere l’interesse volto a riservare l’esercizio di pubbliche funzioni a soggetti che ne abbiano effettiva e concreta investitura (Sez. 6, 31427/2012).