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Art. 518 - Pubblicazione della sentenza

1. La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, 516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza.

Rassegna di giurisprudenza

È legittima l’applicazione d’ufficio, da parte del giudice d’appello, delle pene accessorie non applicate da quello di primo grado, ancorché la cognizione della specifica questione non sia stata devoluta con l’impugnazione del pubblico ministero (fattispecie in cui, nonostante l’appello fosse stato proposto dal solo imputato, la Corte territoriale ha irrogato la pena accessoria d’ufficio, ordinando la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 518) (Sez. 6, 31358/2011).

La pubblicazione della sentenza di condanna è prevista sempre dall’ art. 6, comma 4 L. 283/1962, per i casi di frode tossica o dannosa alla salute e non anche per il cattivo stato di conservazione (Sez. 3, 26863/2014).