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Art. 544-quater - Spettacoli o manifestazioni vietati (1)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

2. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale.

(1) Articolo inserito dalla L. 189/2004.

Rassegna di giurisprudenza

L’ANPANA  associazione che ha come scopo statutario la tutela degli animali  va considerata persona offesa in relazione ai delitti contro il sentimento degli animali e dalla contravvenzione prevista dall’art. 727; essa, quindi, è legittimata a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione relativa ai predetti reati (Sez. 3, 34095/2006).