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Art. 13-bis

Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori

1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento è valutata ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione.

Rassegna di giurisprudenza

L’art. 4-bis, commi 1-quater e 1-quinquies, include il reato di cui all’art. 609-ter c.p. tra quelli relativamente ostativi, nel senso che ammettono la conseguibilità dei benefici penitenziari non ab origine - quindi previa sospensione dell’esecuzione - bensì soltanto sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta per almeno un anno in costanza di detenzione. Qualora si tratti di delitti in danno di persona minorenne, il comma successivo prevede che il giudice di sorveglianza valuti la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all’art. 13-bis. Quest’ultima norma attribuisce alle persone condannate per reati di natura sessuale in danno di minorenni la facoltà di sottoporsi ad un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, e tale partecipazione è per l’appunto valutata ai fini della concessione dei benefici penitenziari. Sotto un profilo formale, si rileva che sono ostative alla sospensione dell’esecuzione della pena detentiva irrogata per i delitti di violenza sessuale, ai sensi dell’art. 656, comma 9, c.p.p., tutte le fattispecie indicate dall’art. 4-bis, mediante un rinvio formale, il quale recepisce tutte le modifiche incidenti nel tempo su quest’ultima disposizione (Sez. 4, 43117/2012). I reati di natura sessuale sono accomunati dal comma 1-quater dalla necessità del passaggio dall’osservazione scientifica della personalità, svolta per un anno e condotta collegialmente, in sede inframuraria: detta modalità non ammette equipollenti, in quanto solo tale valutazione consente il superamento della presunzione di pericolosità prevista per determinate categorie di delitti (Sez. 1, 12138/2019). L’unica esenzione positivamente prevista dalla legge riguarda l’ultimo comma dell’art. 609-bis c.p. relativo ai casi di violenza sessuale di minore gravità. Quanto ai reati sessuali in danno di persona minorenne, il comma 1-quinquies (introdotto con L. 172/2012, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, stipulata a Lanzarote il 25/10/2007) prevede la possibilità di volontaria sottoposizione al programma di riabilitazione specifica di cui all’art. 13-bis (trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno), che - anche se effettuato prima dell’inizio della fase esecutiva - deve essere valutato ai fini dei benefici penitenziari, che restano pur sempre subordinati ai risultati positivi della osservazione scientifica della personalità del detenuto (Sez. 1, 39985/2019).

Posta l’inclusione dei delitti di cui agli artt. 609-bis, 609-ter e 609-quater c.p. nel catalogo di reati, di cui all’art. 4-bis, comma 1-quater, per effetto della L. 38/2006, non può essere disposta la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva irrogata per gli stessi, neanche ove sia stata riconosciuta la circostanza attenuante speciale della minore gravità, essendo la concessione di benefici penitenziari ai condannati per tali delitti subordinata alla osservazione scientifica collegiale della personalità condotta per almeno un anno, e richiamando l’art. 656, comma 9, c.p.p., le fattispecie indicate dall’art. 4-bis, mediante un rinvio formale, che recepisce tutte le modifiche incidenti nel tempo su quest’ultima disposizione (Sez. 4, 43117/2012). Deve ulteriormente rilevarsi in diritto che con L. 172/2012, contenente “ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro Io sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”, l’art. 4-bis, comma 1-quater, è stato modificato nel senso di includere tra i reati, per i quali “i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi (...) solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno (...)”, anche i reati di cui agli artt. “600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies”; è stato inserito, dopo il detto comma 1-quater, il comma 1-quinquies, alla cui stregua per i delitti in esso previsti (che non ricomprendono il delitto di cui all’art. 600-quater cod. pen., ascritto al ricorrente) “(...) ai fini della concessione dei benefici (...) il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all’articolo 13-bis della presente legge”; è stato, infine, inserito, per quanto qui interessa, dopo l’art. 13, l’art. 13-bis, che prevede che i condannati per gli stessi delitti indicati nel precedente art. 4-bis, comma 1-quinquies, “possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero o di sostegno”, la cui partecipazione è valutata “ai fini della concessione dei benefici (...)”. Sulla base di tale intervento normativo, che ha riguardato, tra l’altro, la previsione dell’art. 4-bis, al quale rinvia formalmente l’art. 656, comma 9, c.p.p., sono assoggettati alla disciplina limitativa della sospensione dell’esecuzione della pena anche gli ulteriori reati inclusi nel novero di quelli indicati dal detto art. 4-bis, comma 1-quater, con i quali condividono l’operatività della presunzione di pericolosità, superabile solo all’esito del periodo di osservazione della personalità, costituente -alla pari del trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno dei minori nei casi previsti- presupposto per l’accesso ai benefici penitenziari da disporsi esclusivamente dalla magistratura di sorveglianza, cui è rimessa ogni pertinente valutazione, e non condizione per la sospensione, che il giudice dell’esecuzione deve apprezzare ai sensi dell’art. 656 c.p.p., arrestandosi, in ogni caso, in presenza di reati ostativi, che deve limitarsi a constatare (Sez. 1, 4138/2016).

Il dato psicologico per il trattamento di soggetti condannati per reati di violenza sessuale in danni di minorenni è decisivo, come, del resto, si evince dal disposto dell’art. 13-bis (Sez. 7, 41132/2015).