COMPENSAZIONE GIUDIZIALE - REQUISITI

Tribunale di Milano, decreto 6/10/2011, Pres. Dr. M.Vitiello, Rel Dr.ssa D. Marconi
La compensazione giudiziale, disciplinato dall’articolo 1243 comma 2 codice civile, secondo cui il giudice, se il debito posto in compensazione non è liquido ma è di facile è pronta soluzione, può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente o può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all’accertamento del credito opposto in compensazione, presuppone essenzialmente che: 1) il debito illiquido opposto in compensazione sia di facile e pronta liquidazione: l’accertamento deve cioè riguardare solo l’entità del credito e non anche l’esistenza del diritto e comunque essere agevole e non richiedere l’espletamento di istruttoria complessa che arrechi danno alla decisione sulla domanda principale; 2) non risulti pendente separato giudizio avente ad oggetto l’accertamento del credito opposto in compensazione: la compensazione non può infatti fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso non essendo tale credito liquidabile altro che in quella sede.

http://www.novaraius.it/novaraius/dettaglio.jsp?sent_id=2289 La compensazione giudiziale, disciplinato dall’articolo 1243 comma 2 codice civile, secondo cui il giudice, se il debito posto in compensazione non è liquido ma è di facile è pronta soluzione, può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente o può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all’accertamento del credito opposto in compensazione, presuppone essenzialmente che: 1) il debito illiquido opposto in compensazione sia di facile e pronta liquidazione: l’accertamento deve cioè riguardare solo l’entità del credito e non anche l’esistenza del diritto e comunque essere agevole e non richiedere l’espletamento di istruttoria complessa che arrechi danno alla decisione sulla domanda principale; 2) non risulti pendente separato giudizio avente ad oggetto l’accertamento del credito opposto in compensazione: la compensazione non può infatti fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso non essendo tale credito liquidabile altro che in quella sede.

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