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Covid-19: cassa integrazione prorogata di quattro settimane e altre novità

Padova 2020
Ph. Francesca Russo / Padova 2020

Indice

1. Il nuovo provvedimento in materia di integrazione salariale

2. Modifiche in materia di integrazione salariale previste dal Decreto Rilancio alle disposizione del Decreto Cura Italia

3. Trenta giorni concessi al datore di lavoro per sanare gli errori

4. Ulteriori proroghe di termini

 

1. Il nuovo Decreto Legge in materia di integrazione salariale

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto Legge (del 16 giungo 2020, n. 52, in vigore dal 17 giugno 2020) che introduce ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, dandone notizia con il comunicato stampa del 15 giugno 2020.

Con il nuovo provvedimento, in materia di ammortizzatori sociali, si concede ai datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, di fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020, entro comunque il 31 ottobre 2020.

Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti.

 

2. Modifiche in materia di integrazione salariale previste dal Decreto Rilancio alle disposizione del Decreto Cura Italia

Il Decreto Rilancio, in vigore dal 19 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, prevede, al Titolo III dedicato alle “Misure in favore dei lavoratori”, al Capo I, all’articolo 69, alcune modifiche all’articolo 20 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 aprile 2020, n. 27.

In particolare, il citato articolo 69 del Decreto Rilancio, prevede le seguenti modificazioni all’articolo 20 del Decreto Cura Italia, vale a dire: “al comma 1, le parole: “per un periodo non superiore a nove settimane” sono sostituite dalle seguenti: “per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter”.

Con il nuovo Decreto Legge del 15 giugno scorso il Governo ha voluto evitare che lavoratori e aziende rimanessero senza copertura di ammortizzatori sociali dal momento che alcuni hanno terminato o stanno terminando le prime 14 settimane.

 

3. Trenta giorni concessi al datore di lavoro per sanare gli errori

Inoltre, il recente Decreto Legge dispone che, indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possano presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.

 

4. Ulteriore proroga dei termini

Infine, è prevista la proroga dal 15 luglio al 15 agosto 2020 dei termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione di Colf e braccianti agricoli, di cui all’articolo 103 del Decreto Rilancio, oltre che la proroga dal 30 giugno al 31 luglio 2020 dei termini per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza.