x

x

Covid-19: dopo l’infezione i lavoratori possono rientrare in azienda solo se idonei alla mansione

Madonna di Campiglio, Agosto 2017
Ph. Francesca Russo / Madonna di Campiglio, Agosto 2017

Il Ministero della Salute, con Circolare del 12 aprile 2021 (Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata), ha fornito alle aziende indicazioni procedurali per la riammissione del dipendente dopo l’assenza da lavoro per malattia da Covid-19 e per la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro.

Alla luce della normativa vigente a livello nazionale e del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021, il Ministero ha elencato le fattispecie che si potrebbero verificare, di seguito indicate.

 

Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

Per quanto riguarda il rientro dei lavoratori dopo l’infezione da Covid-19, con riferimento a colore che hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare, anche fino al 20-30%). Per i soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva la situazione risulta essere ancora più complessa, in quanto gli stessi potrebbero continuare ad avere disturbi rilevanti, e, pertanto, necessitano di una particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.

In entrambe le ipotesi, ha ribadito il Ministero, il medico competente, se nominato, effettua la visita medica (prevista dall’articolo 41, comma 2 lettera e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i, quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione e per valutare profili specifici di rischiosità, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

 

Lavoratori positivi sintomatici

I lavoratori risultati positivi al Covid-19 con sintomi di malattia, ma più leggeri rispetto al precedente caso, possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento dalla comparsa dei sintomi (senza considerare anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo), accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno tre giorni senza sintomi. Ai fini del rientro, il lavoratore dovrà trasmettere al datore di lavoro il certificato di negativizzazione.

 

Lavoratori positivi asintomatici

Per quanto riguarda i lavoratori positivi al Covid-19 ma asintomatici per tutto il periodo, possono rientrare a lavoro dopo un isolamento di almeno dieci giorni dalla comparsa dei sintomi e test negativo. Anche in questo caso, ai fini del rientro, il lavoratore dovrà trasmettere al datore di lavoro il certificato di negativizzazione.

I soggetti positivi ma guariti (come certificato da tampone negativo), qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi, non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.

 

Lavoratori positivi a lungo termine

I soggetti che continuano a risultare positivi al Covid-19 e che non presentano sintomi da almeno una settimana, possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (come indicato nella Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020).

Tuttavia, ai fini della riammissione nel luogo di lavoro, il dipendente positivo oltre il ventunesimo giorno potrà tornare in servizio solo dopo la negativizzazione del tampone.

 

Lavoratore contatto stretto asintomatico

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, deve informare il proprio medico curante il quale rilascia certificazione medica di malattia, salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile.

Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di dieci giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, se nominato.