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Covid-19: OK UE al fondo di sostegno spagnolo

Spiaggia di punta Braccetto, Ragusa
Ph. Simona Loprete / Spiaggia di punta Braccetto, Ragusa

Con la sentenza resa in data 19 maggio 2021 nella causa T-628/20 promossa da Ryanair DAC/Commissione (Spagna - Covid-19) il Tribunale dell’Unione europea ha dichiarato che il fondo di sostegno per l’emergenza Covid-19 a favore delle imprese strategiche di cui al Real Decreto-ley 25/2020 è una misura di aiuto di stato conforme al diritto comunitario

Il fondo di sostegno alla solvibilità delle imprese strategiche spagnole che si trovano temporaneamente in difficoltà a causa della pandemia di Covid-19 di cui al Real Decreto-ley 25/2020, De medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, del 3 luglio (BOE n. 185, del 6 luglio 2020) e all’Acuerdo del Consejo de Ministros sobre el funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas (Orden PCM/679/2020 del 23 luglio 2020 - BOE n. 201 del 24 luglio 2020), è conforme al diritto dell’Unione: infatti, pur consistendo in un regime di aiuti di stato, la misura adottata dal governo spagnolo è proporzionata e non discriminatoria.

Questo quanto emerge dalla sentenza del Tribunale dell’Unione europea resa in data 19 maggio 2021 nella causa T-628/20 promossa da Ryanair DAC/Commissione (Spagna - Covid-19): la compagnia aerea low cost ha inteso infatti reagire contro le misure disposte dal governo spagnolo per sostenere, con un fondo di sostegno alla solvibilità delle imprese dell’importo di dieci miliardi di euro a carico del bilancio statale, le misure di ricapitalizzazione per le imprese esercenti attività non finanziaria, aventi sede in Spagna, considerate di importanza sistemica e strategica per l’economia spagnola, che si trovano temporaneamente in difficoltà a causa della pandemia di Covid-19.

Come noto, infatti, entrambe le compagnie aeree spagnola Iberia e Vueling hanno sottoscritto un accordo con il governo spagnolo per oltre 1 miliardo di euro di finanziamenti necessari per permettere ai due vettori di superare l’emergenza Covid-19, salvaguardando i posti di lavoro; i prestiti godono della garanzia dell’Instituto de Credito Oficial, la banca pubblica iberica, e sono stati stanziati dall’esecutivo Sanchez nell’ambito delle più ampie misure prese per fronteggiare la pandemia.

Anche il gruppo Air France-Klm ha beneficiato del maggior volume di aiuti di Stato, dal momento che i governi francese e olandese hanno iniettato nelle loro compagnie di bandiera una cifra complessiva di circa 10,4 miliardi di euro, mentre Lufthansa ha goduto del più grande piano di salvataggio approvato dal governo tedesco, con 9 miliardi (sei in azioni e una garanzia pubblica per un prestito di altri tre miliardi).

In questo scenario, è naturale che la low cost irlandese Ryanair, pur dichiarando di avere “uno dei bilanci più solidi del settore”, con un rating di credito BBB (S&P e Fitch), abbia cercato di contrastare gli aiuti pandemici a favore delle compagnie aeree di bandiera, sia spagnole, sia svedese (Tribunale UE sentenza del 17 febbraio 2021, Ryanair/Commissione, T-238/20, v. comunicato stampa n.16/21) che finlandese, (Tribunale UE, sentenza del 17 febbraio 2021, Ryanair/Commissione, T-238/20 v. comunicato stampa n.53/21)

Il ricorso proposto dalla compagnia aerea Ryanair al Tribunale UE avverso la decisione del 31 luglio 2020, con cui la Commissione ha dichiarato il regime notificato dal governo spagnolo compatibile con il mercato interno, conformemente all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, in forza del quale gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro possono, a determinate condizioni, essere considerati compatibili con il mercato interno, è stato respinto in base ad una articolata serie di considerazioni, la prima delle quali concerne  il regime degli aiuti di stato.
Per poter beneficiare del regime di aiuti ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/15895, ai sensi del quale “ costituisce  un regime di aiuti qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell’atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l’aiuto che non è legato a uno specifico progetto può essere concesso a uno o più imprese per  un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito”, le imprese beneficiarie devono, in ogni caso, dimostrare:” i) di avere serie difficoltà a rimanere in attività senza un sostegno pubblico temporaneo; ii) che la cessazione forzata delle loro attività avrebbe un elevato impatto negativo sull’attività o sull’occupazione a livello nazionale o regionale; iii) che la loro sostenibilità a medio e a lungo termine sia assicurata da un piano di sostenibilità che indichi il modo in cui esse potrebbero superare la crisi e che descriva l’uso prospettato dell’aiuto pubblico; iv) di aver pianificato un calendario previsionale di rimborso del sostegno statale erogato dal fondo; v) di non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019; vi) di non poter ottenere un finanziamento privato attraverso le banche o i mercati finanziari, se non a un costo che comprometterebbe la loro sostenibilità”.

Il Tribunale, dopo avere esaminato le disposizioni di diritto spagnolo individuate come base giuridica della misura in questione, le ha definite come atti di portata generale che disciplinano tutte le caratteristiche dell’aiuto di cui trattasi, consentendo da sole, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, tanto la concessione individuale di aiuti alle imprese che ne hanno fatto domanda, quanto la definizione, in maniera generale e astratta, dei beneficiari dell’aiuto.
Una volta verificato che il regime di aiuti di Stato disposto dalla Spagna con il Real Decreto-Ley 25/2020 è conforme al regime comunitario di aiuto di stato, il Tribunale ha esaminato la decisione della Commissione alla luce del principio di non discriminazione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, TFUE, che vieta ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità nel campo di applicazione dei trattati, verificando se la differenza di trattamento istituita dal regime di aiuti di cui trattasi, nei limiti in cui va a beneficio delle solo imprese stabilite in Spagna e aventi i loro principali centri di attività in Spagna, sia giustificata da un obiettivo legittimo e se sia necessaria, adeguata e proporzionata per conseguirlo.

In merito il Tribunale ha confermato, da un lato, che l’obiettivo del regime di cui trattasi soddisfa i requisiti posti dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, dal momento che esso mira effettivamente a porre rimedio al grave turbamento dell’economia spagnola causato dalla pandemia di Covid-19; dall’altro ha accertato che la limitazione del regime di cui trattasi alle sole imprese non finanziarie che hanno un’importanza sistemica o strategica per l’economia spagnola, stabilite in Spagna e aventi i loro principali centri di attività nel suo territorio, è misura sia adeguata che necessaria per conseguire l’obiettivo di porre rimedio al grave turbamento dell’economia della Spagna.

Secondo il Tribunale, tanto i criteri di ammissibilità al regime, quanto le modalità di concessione degli aiuti – consistenti nell’ingresso temporaneo dello Stato spagnolo nel capitale delle imprese interessate – nonché le restrizioni ex post previste da tale regime nei confronti dei beneficiari degli aiuti, testimoniano la volontà della Spagna di sostenere le imprese realmente e stabilmente radicate nell’economia spagnola, e tale approccio è coerente con l’obiettivo del regime volto a porre rimedio al grave turbamento dell’economia spagnola in una prospettiva di sviluppo di quest’ultima a medio e a lungo termine.

Per quanto riguarda la proporzionalità del regime di aiuti, il Tribunale ha deciso che, nel prevedere modalità di concessione del beneficio di portata generale e multisettoriale, senza distinzione del settore economico interessato, la Spagna poteva legittimamente basarsi su criteri di ammissibilità volti a individuare imprese che presentino sia un’importanza sistemica o strategica per la sua economia, che un legame permanente e stabile con quest’ultima.

Il Tribunale ha esaminato la decisione della Commissione anche alla luce dei principi di libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento enunciate, rispettivamente, all’articolo 56 e all’articolo 58 TFUE, ricordando  che la libera prestazione dei servizi nel settore dei trasporti è disciplinata dal regolamento n. 1008/20087; in merito a tale violazione, tuttavia,   Ryanair non aveva, dimostrato in che modo l’esclusione dall’accesso alle misure di ricapitalizzazione previste dal regime in questione fosse tale da dissuaderla dallo stabilirsi in Spagna o dall’effettuare prestazioni di servizi da tale paese o verso quest’ultimo.

Infine il Tribunale ha ritenuto non fondato anche il motivo di ricorso legato alla violazione da parte della Commissione del suo obbligo di bilanciamento tra gli effetti benefici dell’aiuto e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata: infatti da un lato un simile bilanciamento non è richiesto dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, al contrario di quanto prescritto dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, e dall’altro, considerate le circostanze del caso di specie, un simile bilanciamento non avrebbe ragion d’essere, atteso che il suo risultato si presume positivo.