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Stop a cartelle e pignoramenti su stipendi e pensioni fino al 28 febbraio 2021

Padova, giugno 2020
Ph. Francesca Russo / Padova, giugno 2020

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Con la proroga dello stato di emergenza a causa della pandemia in corso, il Consiglio dei Ministri ha approvato di recente un nuovo Decreto Legge (del 30 gennaio 2021, n. 7, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021), che prevede, tra le varie disposizioni, la sospensione di cartelle e pignoramenti fino al 28 febbraio 2021.

Restano in vigore le misure già introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti normativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria (di cui si è data notizia su Filodiritto con l’articolo “Covid-19: stop a cartelle e pignoramenti su stipendi e pensioni fino al 31 dicembre 2020”), aggiornate con i nuovi termini definiti dall’ultimo Decreto tanto atteso.

Soluzione temporanea questa, in attesa delle nuove decisioni di un altro Governo che sostituirà quello del Presidente dimissionario Giuseppe Conte, in seguito alla recente crisi.

Ma vediamo nel dettaglio il riepilogo che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha messo a disposizione dei cittadini, tramite il proprio sito, riportando le misure precedentemente stabilite dal Governo con l’aggiornamento dei nuovi termini previsti nel nuovo Decreto Legge.

 

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

È differito al 28 febbraio 2021 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020), al 28 febbraio 2021 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 marzo 2021.

 

Sospensione attività di notifica e pignoramenti

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha, poi, precisato che:

sono sospese fino al 28 febbraio 2021 le attività di notifica di nuove cartelle, di altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020) e fino al 31 dicembre 2020 e dall’entrata in vigore del D.L. 3/2021 e fino al 28 febbraio, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati”.

Quindi, fino al 28 febbraio 2021, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore, anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

A decorrere dal primo marzo 2021 riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore, e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha, infine, richiamato l’attenzione del cittadino comunicando quanto segue; “il “Decreto Ristori” (D.L. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020) ha differito al primo marzo 2021 il termine di pagamento delle rate 2020 della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE), in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dal “Decreto Rilancio” e introdotto importanti novità sull’istituto della rateizzazione”.

 

Rateizzazioni

Per quanto riguarda i piani di dilazione, entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione, conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare una nuova richiesta di dilazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.

Per le richieste presentate entro il 31 dicembre 2021, viene elevata da 60 mila a 100 mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione senza necessità per il contribuente di dover documentare la temporanea situazione di difficoltà al pagamento in unica soluzione.

Per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020, il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Inoltre, per tutti i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza dai piani di rateizzazione viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.

Infine, per i contribuenti decaduti dai benefici della prima Rottamazione” (D.L. n. 193/2016) e della “Rottamazione-bis” (D.L. n. 148/2017) per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute, è prevista la possibilità di chiedere la rateizzazione del pagamento per le somme ancora dovute.