Deduzioni - CTP di Lecce: i rapporti tra società e Amministrazione devono essere qualificati come appalto e non come concessione in tutti i casi in cui i costi dei servizi ricadono sull’Amministrazione

Deduzioni - CTP di Lecce: i rapporti tra società e Amministrazione devono essere qualificati come appalto e non come concessione in tutti i casi in cui i costi dei servizi ricadono sull’Amministrazione
Deduzioni - CTP di Lecce: i rapporti tra società e Amministrazione devono essere qualificati come appalto e non come concessione in tutti i casi in cui i costi dei servizi ricadono sull’Amministrazione

Con le due sentenze in commento la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha stabilito che possono correttamente applicarsi le deduzioni Irap alle società Bianco Igiene Alimentare s.r.l. e Monteco s.r.l., le quali hanno in gestione il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti, in quanto queste effettuano suddetto servizio in appalto e non in concessione.

 

Una deroga al principio generale della indeducibilità del costo del lavoro

Le due pronunce della Commissione Tributaria prendono le mosse dal ricorso presentato dalla Bianco Igiene Alimentare s.r.l. e dalla Monteco s.r.l. avverso la determinazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una maggiorazione Irap con contestuale irrogazione di sanzione. L’Agenzia delle Entrate porta a fondamento di tale determinazione un’erronea fruizione da parte delle due società di deduzioni forfettarie Irap.

Per risolvere la questione, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ricorda innanzitutto che la legge 296/2006 ha introdotto, modificando l’articolo 11 del d.lgs. 446/97, nuove deduzioni dalla base imponibile Irap per i datori di lavoro che impiegano personale dipendente a tempo indeterminato, in deroga al principio generale della indeducibilità del costo del lavoro. Vengono tuttavia escluse dalle deduzioni le imprese operanti in concessione e a tariffa nel settore della raccolta e smaltimento rifiuti.  La Commissione rammenta inoltre che il litigio sorge dal fatto che l’Agenzia delle Entrate qualifica i rapporti intercorsi tra le due società e gli enti locali come concessione ed esclude quindi l’applicazione delle deduzioni operate.

Le definizioni di appalto e concessione e la decisione della Commissione

Il Collegio ritiene che trova applicazione, nella fattispecie, il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui si ha concessione quando l’operatore si assume in concreto i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull’utenza per mezzo della riscossione di un qualsiasi tipo di canone o tariffa, mentre si ha appalto di servizi quando l’onere del servizio stesso viene a gravare sostanzialmente sull’Amministrazione. Seguendo questa definizione, aggiunge la Commissione, può affermarsi che è la modalità della remunerazione il tratto distintivo della concessione dall’appalto di servizi.

Da una tale impostazione si ricava che nel caso di concessione di servizi si ha un rapporto trilaterale tra Amministrazione, concessionario e utenti del servizio, essendo questi ultimi in definitiva a supportare il costo del servizio stesso. Nell’appalto di servizi, invece, si è in presenza di un rapporto bilaterale tra Amministrazione e appaltatore, remunerato dalla prima per le attività svolte.

La Seconda Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ritiene dunque che, applicando tali principi al caso di specie, deve attribuirsi natura giuridica di appalto di servizi ai rapporti intercorsi tra la Bianco Igiene Ambientale s.r.l. e la Monteco s.r.l. e gli enti locali per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel periodo d’imposta in considerazione. Rileva, al riguardo, la circostanza che nei rapporti in questione non è previsto un corrispettivo ancorato alla variazione della domanda, né l’obbligo dell’Amministrazione di coprire eventuali perdite derivanti dalla gestione del servizio. Con i contratti in esame si è instaurato un rapporto bilaterale al quale rimangono estranei gli utenti del servizio, rispetto ai quali si configura un autonomo rapporto con l’ente pubblico in relazione al pagamento del servizio affidato in appalto.

La Commissione conclude quindi ritendendo che, nei casi di specie, i rapporti possano essere qualificati come appalti di servizi e non ricorre pertanto l’ipotesi di esclusione dalle deduzioni dalla base imponibile Irap.

(Commissione Tributaria Provinciale di Lecce - Seconda Sezione, Sentenze 5 giugno 2017, n. 2825 e 2826)