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Fenomenologia delle aggregazioni criminali di tipo mafioso

lungimiranza
Ph. Erika Pucci / lungimiranza

Indice:

1. Il tema

2. Neoformazioni in aree tradizionali

3. Mafie al nord

4. Mafie autoctone in aree non tradizionali

5. Mafie straniere

6. Conclusioni sulle aggregazioni mafiose

 

1. Il tema

La fattispecie criminosa ex articolo 416-bis è stata oggetto di approfondite e autorevoli analisi che esimerebbero da una trattazione generale[1]. Tuttavia, allo scopo di saggiare l’applicabilità della norma a nuovi casi emergenti dalla realtà socio-criminale, può risultare utile un breve excursus descrittivo.

La disposizione, lex specialis rispetto all’associazione per delinquere, è finalizzata a fronteggiare il fenomeno mafioso, che – per la sua peculiare capacità di penetrazione nel tessuto sociale – esigeva l’apprestamento di una regolamentazione differenziata[2].

Il tratto caratterizzante della figura risiede nel metodo mafioso, espressione di sintesi con cui ci si riferisce all’avvalimento della forza di intimidazione del vincolo associativo e dell’assoggettamento e dell’omertà che ne derivano. La condotta è finalisticamente orientata, in via alternativa, non soltanto alla commissione di delitti, ma anche al prepotere economico, al condizionamento dell’amministrazione, all’ingiusto arricchimento o all’ingerenza politica.

La norma ha una portata non eminentemente regionalistica[3], pur essendo stata costruita sul modello delle mafie tradizionali[4]. Il codice penale, infatti, cura di precisare – in via puramente ricognitiva – che la fattispecie trova applicazione anche alle organizzazioni comunque localmente denominate, anche straniere[5].

Si registra una divergenza interpretativa in ordine al carattere attuale o solo potenziale dell’utilizzo del metodo mafioso[6]. La tesi maggioritaria, in coerenza con i principi costituzionali di legalità e offensività, sostiene che la fattispecie sia integrata solo allorché l’associazione ricorra concretamente ad una diffusa intimidazione, cui si colleghino causalmente l’assoggettamento e l’omertà del corpo sociale.

È minoritaria, invece, la tesi secondo la quale la fattispecie si perfeziona ricorrendo la sola potenzialità del metodo mafioso. Secondo quest’avviso, si sarebbe in presenza di un’associazione pura, punita in quanto tale, e non già di un’associazione mista, punita soltanto nella misura in cui implementi il metodo mafioso nella realtà effettuale.

Non può che esprimersi l’adesione all’indirizzo più garantista e fedele non solo alla lettera della legge, ma anche ai valori fondamentali dell’ordinamento.

In questa prospettiva, parrebbe da respingere anche la tesi mediana, secondo cui – ­ a differenza delle mafie tradizionali ­– le fattispecie associative, comunque localmente denominate, anche straniere, avrebbero carattere puro, non evocando la disposizione di cui all’articolo 416-bis, ultimo comma, l’effetto di assoggettamento e omertà nella collettività. Pare tuttavia irragionevole diversificare il fatto tipico a seconda della collocazione geografica e dell’etnia delle associazioni. Peraltro, paradossalmente, la legge sarebbe più dura nei confronti delle mafie minori (straniere, nuove e delocalizzate) rispetto ai sodalizi storici.

L’opzione teorica appena esplicitata rappresenta la bussola per orientarsi nelle zone concettuali di confine.

La fenomenologia mafiosa ha infatti assunto, in tempi recenti, un forte dinamismo. Si registra la nascita di nuovi clan, che colmano i vuoti prodotti dall’operato delle Forze di polizia e della magistratura. Si assiste alla penetrazione delle mafie storiche in contesti non tradizionali, ove pure stanno emergendo neoformazioni autoctone e indipendenti. Infine, l’immigrazione ha alimentato focolai di mafie straniere, che importano le proprie subculture criminali nel controllo del territorio.

Si tenterà, dunque, di osservare come la giurisprudenza e la dottrina abbiano declinato il paradigma dell’articolo 416-bis, tenendo conto delle concorrenti esigenze di difesa sociale e di tutela dei valori costituzionali.

 

2. Neoformazioni in aree tradizionali

La tradizione criminale delle regioni meridionali non impedisce la nascita di nuovi sodalizi, sia con il placet dei gruppi egemoni, sia contro la loro volontà.

Non casualmente la relazione semestrale della DIA al Parlamento della seconda metà del 2019 sottolinea – ad esempio – l’effervescenza criminale del centro storico napoletano[7], animata anche da giovanissimi dediti a fatti di sangue particolarmente efferati.

Occorre, dunque, analizzare a quali condizioni le neoformazioni in aree tradizionali possano essere sussunte nella fattispecie dell’associazione mafiosa.

Anzitutto, va rilevato come l’humus culturale non appaia decisivo per l’affermazione dell’effettività del metodo mafioso del nuovo clan. Certamente, è rilevante che la comunità sia in grado di comprendere la sintassi intimidatoria, ma questo non legittima il ricorso a scorciatoie logiche o probatorie. Anzi, il radicamento di storiche organizzazioni criminali potrebbe addirittura ostare alla capacità criminale della nuova compagine, che – proprio per questo – rischierebbe di non essere presa sul serio.

La soluzione patrocinata dalla Cassazione[8] è saldamente ancorata ai principi affermati dalla tesi maggioritaria, secondo cui l’articolo 416-bis ha carattere di reato associativo misto.

Non viene considerato risolutivo il rapporto, conflittuale o collaborativo, con i gruppi storici insistenti sul territorio. Il punctum pruriens della ricostruzione fattuale e giuridica attiene, piuttosto, alla concreta operatività del sodalizio e al clima di assoggettamento/omertà causato nella collettività.

Nel caso di specie, è stato scrutinato dalla Suprema Corte il caso di una neoformazione operante nel territorio della provincia napoletana, terra – come noto – già presidiata criminalmente da gruppi camorristici storici.

Al riguardo, è stato osservato che la fondazione del nuovo clan era stata assentita dalle tradizionali consorterie camorristiche locali, che le avevano concesso in sostanziale subappalto le attività estorsive su una quota parte della città. Ancora, è stata evidenziata la caratura criminale dei vertici, strettamente collegati alle famiglie storiche locali. È stata poi rimarcata la disponibilità di armi e la intensa operatività del gruppo, quantunque conchiusa nella durata di circa un anno, quando l’organizzazione è stata decapitata da un’ordinanza custodiale nei confronti dei suoi membri. Elemento ulteriore a conforto della tesi accusatoria è stato infine ravvisato nell’omertà interna, in ragione della quale i partecipi non hanno collaborato con la giustizia, in applicazione di un rigido codice d’onore criminale. 

La Corte si è attenuta quindi ad un vaglio rigoroso sull’esteriorizzazione del metodo mafioso, pervenendo al riconoscimento della mafiosità della neoformazione.

L’orientamento media tra le istanze di difesa sociale e i principi garantistici dell’ordinamento. Nega, infatti, non solo il carattere potenziale del metodo mafioso, riconducendo la fattispecie ex articolo 416 bis al reato associativo misto, ma anche qualsivoglia automatismo legato sia al contesto territoriale che a quello criminale del sodalizio. Per contro, tuttavia, per pervenire all’applicazione dell’articolo 416-bis non rinuncia alla piena e consapevole valorizzazione di tutti gli indizi – sia oggettivi, sia soggettivi – convergenti verso il concreto utilizzo del metodo mafioso.

 

3. Mafie al nord

La linea della palma va traslando sempre più a nord[9]. Secondo la dottrina, non dovrebbe parlarsi di colonizzazione, che implicherebbe la conquista criminale di un corpo sano. Piuttosto, emergerebbe la contiguità compiacente di ambienti imprenditoriali e politici che aprono le porte ai capitali mafiosi[10].

In particolare, nella relazione semestrale della DIA del secondo semestre del 2019 si dà conto della penetrazione capillare della ‘ndrangheta nel settentrione, con l’istituzione di locali soprattutto, ma non solo, in Piemonte e Lombardia[11]. Non mancano, del resto, locali anche all’estero, come testimoniato dall’eccidio di Duisburg[12].

Ebbene, anche questo è tema col quale la giurisprudenza si è dovuta misurare, per valutare se alle locali del nord sia predicabile l’applicazione dell’articolo 416-bis.

Al riguardo, va spesa qualche breve riflessione sull’organizzazione ‘ndranghetista, necessaria per apprezzare il ragionamento giuridico condotto dal giudice della nomofilachia, inevitabilmente tarato sulla realtà socio-criminale indagata.

La ‘ndrangheta ha vocazione essenzialmente familiare, donde la maggior resistenza al pentitismo e all’infrazione del codice d’onore criminale. Inizialmente, si riteneva trattarsi – alla stregua della camorra napoletana[13] – di un arcipelago frastagliato ed orizzontale di famiglie criminali, le quali, secondo una formula di anarchismo feudale, dominavano frammenti di Calabria col metodo mafioso.

Risultanze investigative e giudiziarie ne hanno invece rivelato il carattere unitario e verticistico, che la rende assimilabile – sul versante organizzatorio – alla mafia siciliana.

In via di sintesi e con un buon grado d’approssimazione, può descriversi la struttura dell’onorata società come federazione di gruppi criminali con competenza territorialmente ripartita. Esistono poi – via via – livelli superiori di coordinamento e di direzione (case-madri), sino al vertice della struttura[14].

Le locali – che coincidono con una porzione di territorio e nelle quali possono operare una o più ‘ndrine – hanno autonomia organizzativa e operativa, ma devono ottemperare agli indirizzi strategici della casa-madre. Le locali situate nel Settentrione fanno capo a centrali calabresi, così che il baricentro della ‘ndrangheta rimane ancorato alla terra originaria.

Occorre, allora, vagliare se le locali integrino, ex se, un’associazione punibile a mente dell’articolo 416 bis c.p.

Preliminarmente, deve evidenziarsi come la questione differisca dall’azione fuori sede delle mafie tradizionali. In quest’ultimo caso, la competenza spetterebbe al giudice del luogo d’origine, ex articolo 8, comma 3, c.p.p.

Il tema che ci occupa afferisce, invece, alla costituzione di un’organizzazione autonoma[15], sebbene gemmata dalle ‘ndrine storiche e – in ultima analisi – da queste vigilata.

Un primo orientamento deduce il metodo mafioso dal mero collegamento locale/casa-madre. Si tratta di lettura che genera una doppia torsione: ermeneutica, con il riconoscimento dell’articolo 416-bis quale reato associativo puro; e probatoria, poiché, nell’automatismo istituito tra legame con le ‘ndrine calabresi e forza intimidatoria, trascura ogni riferimento alla realtà sociale in cui insiste la locale.  In questo contesto interpretativo si inscrive anche la giurisprudenza in tema di mafie silenti, ritenute rientrare nel paradigma dell’articolo 416-bis a prescindere – appunto – da una concreta operatività dell’organizzazione[16].

Altra tesi, invece, ritiene che il metodo mafioso debba essere attuale e concreto. Deve, dunque, esplicarsi in atto nella comunità di riferimento e ingenerare in essa uno stato di soggezione e omertà.

Come già argomentato, si predilige la seconda opzione delineata, quantunque implichi serie difficoltà probatorie per l’accusa e anche il rischio di un vuoto di tutela.

È evidente, infatti, come le mafie al nord sperimentino atteggiamenti meno vessatori rispetto alle condotte tenute nelle sedi storiche. Si tratta di una mafia più dedita all’enterprise syndacate che al power syndacate. Inoltre, non può trascurarsi la minor attitudine delle società settentrionali a comprendere il simbolismo mafioso e, pertanto, a esserne succubi. 

In virtù dei principi di legalità e di offensività, dovrà dunque imporsi un iter argomentativo senza sconti, che adduca la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi del reato e rifiutando geometrie variabili del fenomeno mafioso.

In tal senso, come sottolineato da autorevole dottrina, altro è ‘essere mafiosi’ altro è ‘fare i mafiosi[17].

 

4. Mafie autoctone in aree non tradizionali

L’articolo 416-bis è fattispecie che ha dimostrato – purtroppo – vocazione non solo regionalistica, ma nazionale. E ciò non solo nel senso che la linea della palma ha risalito la penisola italiana, ma anche in ragione dell’affermazione di gruppi autoctoni di carattere mafioso in aree non tradizionali[18].

Anche per la spettacolarità di alcune vicende che li hanno riguardati[19], assumono valenza emblematica i clan della città metropolitana di Roma e di Ostia lido, che hanno sottomesso alla loro forza intimidatrice rilevanti aree della capitale. Si tratta delle piccole mafie, che, pur non esprimendo il capillare prepotere delle mafie storiche, riescono a imporre il proprio dominio su significativi segmenti territoriali ed economici dei territori di radicamento.

La Suprema Corte ha analizzato il fenomeno con le lenti di cui all’articolo 416-bis, facendo coerente applicazione dei principi accolti in materia, nella consapevolezza che per queste nuove mafie “non basta la parola[20]. S’intende con questo affermare che, mancando di una tradizione criminale mafiosa, i nuovi sodalizi dovranno essere meticolosamente scrutinati alla luce del paradigma positivo. Peraltro, l’espressione può presentare risvolti critici: sembrerebbe dire – a contrario – che per le mafie tradizionali basta la parola. Un approccio garantista dovrebbe invece implicare un serio e rigoroso vaglio, a prescindere dal nomen mafioso, la cui assenza o presenza non può ridondare a vantaggio o danno del sodalizio.

In questo quadro esegetico, l’attività criminosa dei clan laziali è stata valutata nella consapevolezza che la previsione astratta non dev’esser fatta coincidere con il modello sociologico delle mafie storiche. Sebbene in guisa indubitabilmente diversa, i gruppi romani presentano le caratteristiche di mafiosità richieste dall’articolo 416-bis. Sono, infatti, consorterie note sul territorio per la loro violenza, le quali – servendosi del proprio avviamento criminale – asserviscono l’economia e la politica locali, creando un clima di generale succubanza. L’assunto accusatorio trova conferma nel carisma di alcuni capi, deputati anche alla risoluzione di controversie tra associati o tra altri gruppi criminali.

In questa logica, non integra gli estremi dell’articolo 416-bis Mafia capitale[21], nonostante la caratura criminale dell’organizzazione e l’assoluto prestigio delinquenziale di alcuni suoi membri. È stato infatti evidenziato come il vincolo associativo non producesse un effetto di assoggettamento diffuso, venendo piuttosto in evidenza una politica pattizia a carattere corruttivo. Non, quindi, la prevaricazione nei confronti di vittime che percepissero una minaccia mafiosa, ma – piuttosto – un reticolo di contatti nel mondo di mezzo[22]. Con questa colorita espressione si allude ad una zona di confine tra il legale e l’illegale, dove è possibile ottenere prestazioni di servizi leciti o illeciti.

La dimensione corruttivo-paritaria del rapporto[23], dunque, escludeva il carattere mafioso dell’organizzazione, ad onta dell’indiscusso carisma di uno dei suoi leader. Se infatti la riconosciuta estimazione dei capi è indizio di capacità criminale dell’organizzazione, non va trascurato che la mafiosità è pur sempre qualificazione attinente a quest’ultima. In sostanza, mafiosa dev’essere l’organizzazione e non il capo; né il prestigio del capo può – da sé solo – sorreggere un giudizio di sussunzione nell’articolo 416-bis.

 

5. Mafie straniere

Il fenomeno migratorio ha anche determinato l’ingresso nel nostro Paese delle mafie straniere, organizzazioni criminali che – pur fortemente differenziate tra loro e rispetto al mafia style – si connotano comunque per l’utilizzo della forza intimidatrice del vincolo associativo.

La DIA ha osservato, nella sua relazione del secondo semestre del 2019[24], come le strategie delle mafie straniere mutino in ragione del contesto geografico. Al sud, di fronte a organizzazioni potenti e consolidate, assumono funzioni ancillari, operando soltanto su autorizzazione dei clan locali. Al nord, al contrario, hanno più ampi margini di autonomia, mancando un centro gravitazionale malavitoso autonomo.

Si prenderanno in considerazione la mafia nigeriana e quella cinese, rispetto alle quali la Suprema Corte di Cassazione ha già avuto occasione di pronunciarsi.

I secret cults nigeriani si caratterizzano per la struttura gerarchizzata, un sistema di regole rigoroso e legami cultuali tra gli associati. Quest’ultimo profilo è fortemente specializzante, perché convinzioni religiose ed esoteriche penetrano nello stesso svolgimento dei rapporti interni al sodalizio. È frequente il ricorso, per infliggere punizioni o sacramentare patti, ai riti voo-doo o ju-ju, di difficile comprensione per l’osservatore occidentale che non sperimenti un approccio sociologico aperto.

La Suprema Corte di Cassazione[25] ha qualificato gli Eiye e i Black axe, secret cults nigeriani, associazioni di stampo mafioso. Ha fatto riferimento ­– oltre che ai riti di affiliazione – al clima di intimidazione dispiegato nei confronti dei connazionali, ritenendo che il metodo mafioso possa esplicarsi anche in ambienti circoscritti[26], senza che sia necessario un controllo totalizzante del territorio e nei confronti della generalità della cittadinanza.

Non dissimili argomentazioni suffragano la mafiosità delle organizzazioni cinesi, che producono – per via del vincolo associativo – l’assoggettamento e l’omertà nella comunità dei connazionali[27].

In questa prospettiva, si registra una inedita liquidità del metodo mafioso, che – come precipitato dei mutamenti sociali – si declina in forme eterogenee. In via esemplificativa, può osservarsi che ha conservato una certa intensità il legame tra cosca tradizionale e territorio. Per contro, le mafie straniere puntano non tanto su un vincolo territoriale, quanto su uno personale. Anche le nuove mafie e le proiezioni mafiose al nord presentano un nesso molto più sfumato con il territorio: le prime per un’inferiore riserva di violenza (che non esclude comunque azioni militari); le seconde per una precisa strategia affaristica.

Ad ogni modo, queste distinzioni, pur rilevanti in punto di ricostruzione criminologica e di contrasto, non impediscono l’applicazione dell’articolo 416-bis c.p., che conferma così la propria attitudine a infrenare un fenomeno secolare e sempre più variegato, sebbene fermo nel suo carattere essenziale: la prevaricazione sull’altro e l’affermazione di un potere illegale sui consociati, ratione personae o loci.

 

6. Conclusioni sulle aggregazioni mafiose

L’articolo 416-bis, quantunque nato nel segno della sicilianità, ha dimostrato la versatilità propria delle buone leggi. L’astrazione della nozione di metodo mafioso dall’esperienza socio-criminale maturata in ambito investigativo e giudiziario ha consentito di corrispondere alle sfide dei tempi, emancipando la mafia in senso normativo dalla fenomenologia classica.

Proprio, però, l’universalità del concetto deve condurre a un uso sapiente della norma incriminatrice, rispettoso dei valori costituzionali e, anche, del principio di realtà.
Se non può predicarsi l’esclusivo radicamento meridionale della mafia, circoscrivendola alle organizzazioni storiche, neppure si può – con facili entusiasmi ermeneutici – cedere ad un’iperbole mafiosa, tendendo a ravvisare l’operatività dell’articolo 416-bis senza indagarne a fondo i presupposti.

D’altro canto, bisogna sfuggire l’equiparazione tra mafiosità e provenienza da contesti mafiosi. Tanto le organizzazioni criminali stanziate al sud, quanto le loro proiezioni nel nord Italia debbono essere riguardate con un distaccato approccio analitico. In questa logica, ci si sente di affermare che – anche in queste fattispecie – non basta la parola: questa deve necessariamente seguire una ricostruzione in fatto e un rigoroso ragionamento logico-giuridico, respingendo qualsiasi pre-giudizio.

Conclusivamente, l’articolo 416-bis rimane il fondamentale strumento di lotta alla mafia, esito di una scelta legislativa forte e sviluppato da costanti riflessioni giurisprudenziali e dottrinali. Affinché, tuttavia, rimanga un istituto proprio di uno Stato costituzionale di diritto occorre rinunciare a facili scorciatoie, e accettare la sfida che la disposizione stessa lancia: la penetrazione del linguaggio mafioso e della realtà sociale in cui attecchisce. È una norma che identifica il nemico: agli organi di law enforcement spetta scoprirlo, senza inventarne altri.

 

[1] V., ex multis, G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, Giuffrè, Milano, 2015.

[2] Sulla genesi della novella – che fu varata nel 1982 anche sull’onda emozionale dovuta alle tragiche morti del parlamentare Pio La Torre e del Prefetto di Palermo Carlo Alberto Dalla Chiesa – v. R. CANTONE, Associazione di tipo mafioso, in Digesto delle discipline penalistiche, Utet, Torino, 2011.

[3] Come acutamente osserva F. BASILE, Riflessioni sparse sul delitto di associazione mafiosa. A partire dalla terza edizione del libro di Giuliano Turone, in Cross 1/2016, «per essere un mafioso, perseguibile ai sensi dell’articolo 416-bis c.p. fuori dei contesti geografici tradizionali non occorre portare la coppola, non occorre andare in giro con la lupara».

[4] La disposizione citava espressamente – naturalmente – la mafia e la camorra. Col d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito dalla l. 31 marzo 2010, n. 50, è stata inserita – con intervento simbolico – anche la parola ‘ndrangheta, a testimoniare dell’impegno statuale nel contrasto alla potente organizzazione criminale.

[5] Così in esito alla novella del pacchetto sicurezza del 2008, d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. dalla l. 24 luglio 2008, n. 125.

[6] Sul tema, cfr. I. MERENDA – C. VISCONTI, Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’articolo 416 bis tra teoria e diritto vivente, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.  

[7] Relazione semestrale della DIA al Parlamento, p. 225.

[8] Cass. pen., 15 luglio 2020, n. 20926.

[9] La metafora è in L. SCIASCIA, Il giorno della civetta, Torino, 1961. 

[10]R. SCIARRONE, Mafie del nord. Strategie criminali e contesti locali, Donzelli, Roma, 2019. 

[11] In totale sono emersi 43 locali, di cui 25 in Lombardia, 14 in Piemonte, 3 in Liguria e 1 in Valle d’Aosta (Relazione della DIA cit., p. 46.

[12] Il sanguinoso delitto fu consumato nel Ferragosto del 2007.

[13] Ma non dei clan casertani, organizzati federati in una struttura verticistica.

[14] Interessante Cass. pen., Sez. VI, 16 aprile 2014, n. 17700, secondo cui costituiscono fatti diversi – sì da escludersi il bis in idem – l’appartenenza a una locale e a un organo superiore (provincia). In realtà, la decisione sembra contraddire il carattere comunque unitario dell’organizzazione.

[15] La giurisprudenza si esprime in termini di autonomo centro d’imputazione di scelte criminali, echeggiando le norme civilistiche in tema di capacità: cfr. Cass. pen., Sez. VI, 12 maggio 2016, n. 44667.

[16] Per un’applicazione a ‘ndrine silenti cfr. Cass. pen., Sez. I. 10 gennaio 2012, n. 5888. V. anche Cass. pen. Sez. V, 11 luglio 2018, n. 47535, che, in relazione a una locale elvetica, ha ritenuto la sussistenza del reato associativo pur in mancanza di qualsivoglia esteriorizzazione del metodo mafioso, reputando sufficiente il solo collegamento con la casa-madre e la riproduzione dello schema organizzativo tradizionale della ‘ndrangheta. Stesse cadenze argomentative presenta Cass. pen., Sez. V, 3 marzo 2015, n. 31666.

[17] Sulla necessità della concreta spendita del metodo mafioso riguardo le locali lombarde, v. Cass. pen., Sez. VI, 5 giugno 2014, n. 30059 e Cass. pen., Sez. II, 30 aprile 2015, n. 34147; analogamente, in tema di locali piemontesi, cfr. Cass. pen., Sez. VI, 12 maggio 2016, n. 44667 e Cass. pen., Sez. I, 28 marzo 2012, n. 13635. L’esteriorizzazione del metodo mafioso e la capacità intimidatoria possono anche fondare sulla diffusa consapevolezza del legame delle filiali del nord con le cosche calabresi.

[18] Sul tema, G. AMARELLI, Associazione di tipo mafioso e mafie non tradizionali. Le mafie autoctone alla prova della giurisprudenza: accordi e disaccordi sul metodo mafioso, in Giurisprudenza italiana 4/2018.

[19] Si rammenta il caso di cronaca di un volo di elicottero per la celebrazione dei funerali di uno dei vertici di un clan laziale.

[20] Cass. pen., Sez. II., 16 marzo 2020, n. 10255. Sul tema, v. la nota adesiva di C. VISCONTI, “Non basta la parola mafia”: la Cassazione scolpisce il “fatto” da provare per un’applicazione ragionevole dell’articolo 416 bis alle associazioni criminali autoctone, in Sistema penale, 24 marzo 2020.

[21] Sul tema, v. F. VITARELLI, L’operatività del 416-bis c.p. in contesti non tradizionali: una tipicità liquida? Risvolti pratici e persistenti questioni teoriche all’esito del processo “Mafia Capitale”, in La legislazione penale, 15 settembre 2020.

[22] Sul ‘mondo di mezzo’ come campo operativo nel quale attori della sfera lecita e di quella criminale si scambiano prestazioni di servizi v. A. LA SPINA, Il mondo di mezzo. Mafia e antimafie, Il Mulino, Bologna, 2016.

[23] Cfr. Cass. pen., sez. VI, sent. 4 dicembre 2012, n. 8695.

[24] Relazione semestrale cit., p. 611.

[25] Cass. pen., Sez. I, 24 aprile 2015, n. 16353.

[26] La Corte fa riferimento ad un controllo «socio-territoriale».

[27] Cass. pen., Sez. VI, 30 maggio 2001, n. 35914.