Filesharing e problematiche giuridiche tra la disciplina del copyright e i programmi P2P

Sommario:

§ 1 - Introduzione.

§ 2 - I programmi cd “peer to peer”

§ 3 - Differenze tra i tradizionali sistemi client/server e gli attuali programmi “peer to peer”.

     § 3 . 1 - I sistemi client/server.

     § 3 .2 - Il sistema “peer to peer”.

§ 4 - Quadro normativo di riferimento.

§ 5 - La compatibilità normativa del “peer to peer”.

§ 6 - La dimensione giuridica del “filesharing”.

     § 6 . 1 - Programmi per elaboratore.

     § 6 . 2 - File musicali.

 

§ 1 – Introduzione.

Il fenomeno della condivisione di documenti (file) attraverso la rete telematica (internet), dalla nascita del cosiddetto Cyberspazio nel 1995 ad oggi, è cresciuto e si è sviluppato a livelli esponenziali. Chiunque possiede o utilizza un computer ha almeno una volta sentito parlare della possibilità di scambiare, reperire, mettere a disposizione (in una parola, condividere), documenti digitali o “digitalizzati” attraverso la rete informatica di internet.

Tale fenomeno, viene comunemente definito come “filesharing” (condivisione di documenti), e rappresenta un grande progresso informatico, essendo uno strumento grazie al quale è possibile condividere file di qualunque genere (musicale, fotografico, video, di testo o quant’altro è possibile produrre a livello digitale) con chiunque vi abbia interesse o necessità, grazie ad appositi programmi liberamente reperibili sul web.

Tutto ciò, evidentemente costituisce un enorme vantaggio rispetto ai tradizionali metodi di diffusione del passato, in quanto consente di mettere a disposizione di un numero indefinitamente alto di potenziali interessati, documenti di carattere scientifico, artistico, culturale, didattico etc., che altrimenti rimarrebbero limitati nella disponibilità di pochi.

Ovviamente, in questi termini, la cosa non comporterebbe alcun problema. Anzi.

Il fenomeno in parola però, è portatore di numerose problematiche sia da un punto di vista economico, che giuridico. Infatti, la possibilità di condividere liberamente file attraverso il web, oltre che a confliggere con gli interessi di coloro che traggono profitto dallo sfruttamento delle cd opere dell’ingegno (artistiche, cinematografiche, discografiche etc.), cioè i grandi editori multinazionali (cd major), che si vedono esposti a rilevanti danni nel commercio delle stesse, genera non pochi problemi di rilevanza giuridico-normativa.

In particolare, tenuto conto delle anzidette potenzialità, cioè la possibilità di reperire praticamente a costo zero opere soggette a diritti di privativa (es. una canzone, un film etc.), il “filesharing” determina il sorgere se non di chiari contrasti, quantomeno seri dubbi circa la sua compatibilità con la disciplina normativa sul diritto d’autore (cd copyright).

Tali dubbi, invero, non sono di facile soluzione (anche tenuto conto degli elevati interessi economici in gioco), e non possono essere adeguatamente risolti se non attraverso una chiave di lettura la quale tenga conto che tali nuove tecniche informatiche, e la rete stessa, hanno  natura prevalentemente comunicazionale e non meramente commerciale.

§ 2 – I programmi cd “peer to peer”

Per affrontare le problematiche del “filesharing” nella dimensione normativa sul diritto d’autore, occorre preliminarmente affrontare e spiegare quella che è la logica degli attuali programmi che consentono la diffusione di file attraverso internet.

Con l’avvento e lo sviluppo di internet, è divenuta ormai familiare quella che è la struttura tipica della rete web, nonché quella client/server. Lo sviluppo tecnologico però, ha di recente visto l’affermarsi nell’ambito della condivisione  telematica del sistema “peer to peer”[1] (scritto anche p2p), che rappresenta un passo in avanti rispetto al classico schema di condivisione di file.

Tale nuova forma di condivisione, non è basata sul coinvolgimento di un server centrale, ma su di una logica volta, a quanto sembra, ad evitare le problematiche legate agli originari sistemi di condivisione, si pensi al fenomeno Napster. La tecnologia “peer to peer” rappresenta una forma di comunicazione che avviene direttamente tra due utenti finali senza l’intermediazione di un server centrale[2], il quale svolge semplicemente una funzione di autenticazione degli utenti, nel mento in cui si collegheranno al sistema.

Tali programmi di filesharing, sono lo strumento che i “navigatori” della rete internet utilizzano per la condivisione e quindi trasmissione delle più svariate tipologie di file (come visto, dai video alla musica, dagli appunti di scuola o università ai software, giochi e così via). Attualmente, di programmi p2p ce ne sono presenti numerosi, facilmente e gratuitamente  reperibili su internet[3].

Il programma pioniere della condivisione di file attraverso il web (ma più che programma, dovrebbe parlarsi di fenomeno), su scala mondiale, è stato Napster. Tale sistema, però, non era basato sul meccanismo “peer to peer” puro, ma rappresentava un “ibrido” del sistema client/server che, come si è detto, era quello tradizionale e più diffuso.

L’autore di tale software, è stato destinatario di numerose azioni legali da parte dell’associazioni dei discografici statunitensi (RIAA)[4], che lo hanno considerato un mezzo attraverso il quale veniva violata la disciplina del copyright, sia riguardo i brani musicali che le opere cinematografiche condivise tramite il sistema, da parte degli utenti connessi a Napster. Molte delle cause intentate hanno avuto esito positivo per le major, a tal punto che il gestore del programma di “filesharing” è stato costretto a chiudere ed a riabilitare la sua attività[5].

§ 3 - Differenze tra i tradizionali sistemi client/server e gli attuali programmi “peer to peer”.

Molto importante, come si è detto, ai fini della comprensione delle problematiche normative del “filesharing”, è capire il sistema su cui si basano i software che permettono la condivisione di file, ed illuminante per tali fini è comprendere le differenze tra i tradizionali sistemi client/server (come Napster) e quelli più moderni p2p.

§ 3 . 1 -  I sistemi client/server.

L’architettura su cui sono basati tali meccanismi di condivisione di file, è molto diffusa su internet e comporta un rapporto tra computer chiamati “server” (che sono calcolatori che riescono ad elaborare un numero elevato di dati ed operazioni) ed altri denominati “client” (che sono i computer degli utenti finali che si connettono al sistema, tramite la rete, per reperire e/o scambiare file). Il server ha lo scopo appunto di “ servire” i client soddisfacendo le loro richieste.

Sostanzialmente, il singolo utente, per tramite del suo computer (client), ricerca e preleva i dati e le informazioni contenute nel server, a cui si connette mediante internet. Il client, cioè, una volta collegatosi ad esso, non farà altro che interrogarlo sull’informazione che intende prelevare, ad es. una canzone o un testo, avviando così una ricerca il cui esito potrà essere: positivo, ed allora il server mostrerà i risultati della ricerca che, poi, potranno essere selezionati e prelevati (scaricati) dall’utente-client; ovvero negativo, nel qual caso il server lo avvertirà della assenza in memoria dell’informazione ricercata.

Ovviamente, un unico server è destinato ad essere contattato ed interrogato contemporaneamente da diversi client e, considerato che dovrà soddisfare le richieste di tutti,  quando il numero di client è molto elevato, le elaborazioni possono essere notevolmente rallentate.

§ 3 . 2 - Il sistema “peer to peer”.

L’architettura di tale sistema, a differenza di quello client/server in cui ci sono alcuni computer (server) finalizzati solo a servire altri (client), tutti i computer sono paritari in quanto destinati a fungere contemporaneamente sia da client che da server[6].

Tali programmi, vengono definiti “peer to peer” in quanto con il termine “peer” (che letteralmente significa pari) viene indicato il cd nodo della rete che sostanzialmente, nella maggior parte dei casi, altro non è se non il pc del singolo utente.

Le peculiarità dei programmi p2p sono rappresentate da: mancanza di un coordinamento accentrato e di un unico database, che conosca tutti gli utenti (peer); totale autonomia di ogni peer; assenza di una visione globale del sistema da parte dell’utente.

Invero, anche per i programmi di condivisione che adottano la tecnologia p2p è fondamentale consentire agli utenti di reperire ciò di cui hanno bisogno. Perciò, tali sistemi dovranno essere dotati di alcune funzioni essenziali quali: scoprire gli altri peer (discovering); richiedere e visionare i contenuti degli altri peer (queryng); condividere le risorse con gli altri utenti.

In particolare, si distinguono:

-                     sistemi p2p puri, in cui un utente che intende reperire dati e informazioni dovrà, una volta connessosi al sistema (diventando un nodo, peer), segnalare la sua presenza e chiedere ciò di cui ha bisogno nella speranza che qualcuno gli risponda.

-                     sistemi p2p con discovery server, dove ogni peer connettendosi al server del sistema, segnala la sua presenza ed ottiene la lista di tutti gli altri peer connessi. Inoltre, il singolo peer potrà ricercare l’informazione che gli interessa direttamente visionando il contenuto dei file condivisi da altro peer connesso[7].

-                     Sistemi misti, che rappresentano una combinazione di architettura client/server e p2p, in cui ogni utente connettendosi ad un server centrale, oltre a comunicare la propria presenza, invia la propria lista di file in condivisione[8]. Così, a differenza del p2p puro, ciascun peer può richiedere la lista di tutti i file condivisi e presenti in quel momento sul sistema, e di volta in volta l’utente che li mette a disposizione; trovato il file cercato contatterà il singolo peer che lo possiede e il download avviene per tramite del server tra i due peer. Con questo sistema però, il server è in grado di conoscere sia gli utenti connessi che le operazioni da loro effettuate.

L’architettura dei sistemi p2p, che ha attratto un enorme interesse da parte della comunità scientifica, garantisce una facile amministrazione e una risoluzione di molti problemi che si presentano nei programmi con struttura del tipo client/server, come ad esempio l’avaria di un server ovvero sovraccarico dello stesso[9].   

Ancorché il p2p si sia diffuso soprattutto per la condivisione di file come quelli audio, video etc., c’è da mettere in evidenza senz’altro che le potenzialità ed i campi d’applicazione in cui può essere sfruttato tale sistema di comunicazione, sono di un enorme interesse per tutta la collettività.

§ 4 – Quadro normativo di riferimento.

Passando ora ad analizzare l’impatto giuridico che il fenomeno del “filesharing” ha avuto, risulta necessario individuare la disciplina normativa a cui fare riferimento, e cioè quella deputata a regolamentare il cd diritto d’autore.

Ovviamente, le norme su cui si focalizzerà l’attenzione sono quelle che appartengono all’ordinamento giuridico interno, con l’indicazione che le recenti riforme in materia di copyright nel nostro paese, sono il frutto di adeguamenti al diritto comunitario che più volte ha adottato direttive proprio riguardo a tale ambito.

In Italia, la normativa che si occupa del diritto d’autore è rappresentata dalla legge 22 aprile 1941 n. 633, la quale è stata più volte modificata (meglio dire aggiornata) da riforme adottate soprattutto a cavallo tra gli anni ’90 e l’inizio del nuovo millennio[10], periodo in cui si è fatta sempre più pressante la necessità di adeguare alle nuove tecnologie della comunicazione, la disciplina in tema di diritto d’autore.

Non è questa la sede per una analitica analisi della predetta legge sul diritto d’autore, e per questo si rinvia, per una panoramica sul suo ambito di applicazione e sulla sua struttura, ai testi istituzionali; qui ci si limiterà a prendere in considerazione solo i profili di tale normativa che più incidono, o entrano in gioco, circa il fenomeno della condivisione di file attraverso la rete internet. 

In particolare, si farà riferimento alle norme della legge 633/41 della sezz.. V “opere registrate su supporti” e VI “programmi per elaboratore”, del capo IV del titolo I, aggiunte rispettivamente dal d.lgs. 68/03 e d.lgs. 518/92; la sezione II del capo V, sempre del I titolo, intitolata “riproduzione privata ad uso personale”, totalmente riformata dal d.lgs. 68/03[11]; il titolo II ter, inserito con il d.lgs. 68/03, intitolato “misure tecnologiche di protezione e informazione sul regime dei diritti”; la sezione II, capo III, di cui al titolo III, intitolata “difese e sanzioni penali”, innovata dal d.l. 7/05.

§ 5 - La compatibilità normativa del “peer to peer”.

Innanzitutto, alla luce della suesposta normativa sul diritto d’autore,  è opportuno prendere le mosse da un interrogativo la cui risposta è di non facile né immediata individuazione, quello cioè se considerare i programmi p2p legali oppure no.  Invero, l’interrogativo, alla luce dell’attuale scenario, risulta essere ancora privo di una risposta adeguata.  

Preliminarmente, va precisato che i programmi “peer to peer”, in quanto sistemi di condivisione e scambio di file, non risultano contrari ad alcuna legge, dato che sono software che vengono ideati e diffusi per consentire agli utenti lo scambio di dati ed informazioni non necessariamente illegali (come i videogiochi, brani musicali, opere cinematografiche senza l’autorizzazione del produttore).

Ciò che potrebbe rendere vietato dalla legge i software di “filesharing”, è solo l’illecità dei file condivisi dagli utenti. In particolare, per i sistemi p2p, ciò che impedisce di considerarli illegali, è l’assenza di un serve centrale che, con una visione globale di tutti gli utenti connessi e del contenuto dei loro hard disk, provveda a smistare ed a indicizzare le richieste, e soprattutto conosca il contenuto eventuali file illegali condivisi. 

Tutto ciò vale soprattutto per i software “peer to peer” di ultima generazione, in quanto in questi sistemi la ricerca e la condivisione dei file avviene direttamente tra i computer (peer) dei singoli utenti, senza passare per un server centrale. Quest’ultimo, si occuperà soltanto dell’autentica iniziale del singolo peer al momento della connessione al sistema, non essendo interessato dalle successive ed ulteriori attività dei singoli utenti, come la ricerca e lo scambio dei file. In sostanza, tutte le attività di condivisione, su tali sistemi, sono effettuate in maniera decentrata, cioè i file passeranno solo ed esclusivamente per i computer dei vari peer (che, come si è detto, fungono oltre che da client anche da server), divenendo quindi la cosa un fatto personale tra i singoli soggetti interessati.

Napster, basato sulla architettura client/server ibrido, venne dichiarato illegale e fu costretto a chiudere (o meglio a convertirsi), in quanto venne riconosciuto responsabile di aver infranto le norme sul copyright riguardo i file musicali di formato Mp3 (i quali venivano scambiati in assenza dell’autorizzazione dell’editore) secondo la fattispecie del concorso nell’illecito e della responsabilità oggettiva. Nello specifico, a titolo di responsabilità oggettiva in quanto non aveva impedito lo scambio dei file illegali, nonostante avesse conoscenza sia degli utenti che delle operazioni effettuate, nonché del loro contenuto; a titolo di concorso nell’illecito in virtù del fatto aveva consapevolmente messo a disposizione uno strumento, cioè il programma di “fileshring”, per violare il diritto d’autore, in assenza del quale gli utenti non avrebbero potuto compiere dette violazioni[12].

Come visto però, i sistemi “peer to peer”, data la logica della loro architettura, hanno evitato tali inconvenienti. In assenza di un server centrale che gestisca le informazioni sulle attività ed il loro contenuto, esclude in radice la possibilità di un potenziale controllo. In particolare, i sever si occupano solo di autenticare l’utente al momento della connessione, dopodichè tutte le altre attività, di ricerca, scambio, trasferimento etc., avverranno direttamente tra i vari singoli peer (utenti), mettendo in totale fuori gioco la possibilità di un controllo centrale[13].

§ 6 – La dimensione giuridica del “filesharing”.

Appurata la legalità, almeno teorica, dei sistemi p2p, occorre ora vedere se anche per il più generale fenomeno del “filesharing” è configurabile una compatibilità con la legge sul diritto d’autore. Ed anche in questa circostanza, è evidente che la risposta non è né facile né immediata. 

Visto il vasto ambito a cui il “filesharing” può essere riferito, si limiterà, per motivi di economia, l’analisi della presente trattazione solo ai file musicali ed ai programmi per elaboratore (cd software proprietario), valendo quanto per essi riferito mutatis mutandis anche per le altre opere intellettuali[14].

§ 6. 1 -  Programmi per elaboratore.

Tali  programmi, sono anche definiti di software proprietario in quanto l’utente finale può utilizzarlo soltanto sulla base di una licenza d’uso a pagamento, che spesso, per salvaguardare i diritti del produttore e dell’autore, impone anche notevoli restrizioni.

La disciplina sul copyright presente in Italia, da all’acquirente di un software proprietario la possibilità di effettuare una sola copia di sicurezza, per l’eventualità di smarrimento, malfunzionamento del software etc. Salvo autorizzazione inoltre, questa copia non può essere ceduta ad altre persone. La legge sul diritto d’autore, in particolare, commina una sanzione penale, della reclusione da 6 mesi a 3 anni e con una multa da € 2.582 a € 15.493, a chiunque effettui per fini di lucro una duplicazione abusiva, e cioè senza autorizzazione, di un software proprietario; tale condotta inoltre, costituirà anche illecito civile, che comporterà l’obbligo dell’autore al risarcimento dei danni causati al produttore del programma. Una sanzione penale è altresì comminata anche a coloro che duplicano abusivamente il software senza fini di lucro, semplicemente allo scopo di un risparmio personale.

In conseguenza a quanto appena osservato, commette reato chi mette a disposizione di altri, tramite sistemi p2p, programmi che abbia duplicato senza autorizzazione.

Dall’altra parte però, va osservato che la posizione di chi scarica la copia non autorizzata del programma,  non è la stessa di colui che, avendola abusivamente duplicata, la mette in rete per lo scambio. Al riguardo, c’è da evidenziare che le opinioni sono discordanti.

Infatti, c’è anche chi, ritenendo che il “filesharing” sia configurabile come una mera attività di trasmissione, che non necessiti di ulteriori operazioni di tipo attivo, come duplicazioni o riproduzioni, da parte di chi riceve il file, esclude la responsabilità di quest’ultimo ancorché la copia scaricata sia abusiva[15]. In particolare, si osserva che la trasmissione di un file abusivo sarebbe un fatto personale tra due utenti, e non un’attività di distribuzione di materiale “pirata”, dalla legge italiana vietata e penalmente sanzionata, tenuto anche conto della totale gratuità della condivisione con il sistema difilesharing”.

A ben vedere, però, tali osservazioni sarebbero idonee solo ad escludere una responsabilità penale, e non anche quella civile, relativa al risarcimento dei danni causati alle case di produzione del software[16].

Altra questione, invece, è l’ipotesi in cui ad essere scambiate o condivise in rete siano copie di sicurezza, legittimamente possedute dall’utente sul proprio pc. Invero, tale circostanza, secondo alcuni non costituisce reato, dato che il “filesharing” è un’attività riconducibile al concetto di trasmissione, e trasferire file leciti, come una copia di back up di un programma, non dovrebbe configurare reato. Secondo altri, invece, tale condivisione integra il concetto di riproduzione, che è diritto esclusivo degli autori ed editori. Di conseguenza, chi scambia la propria copia di sicurezza con altri, potrebbe essere incriminato per concorso in duplicazione abusiva, essere condannato al risarcimento dei danni e vedersi risolto il contratto di licenza d’uso per cessione non autorizzata della copia licenziatagli, considerato che la copia di sicurezza dovrebbe essere unica e personale, e perciò non cedibile.

Quindi, secondo quest’ultimo orientamento, si espone ad un’incriminazione per duplicazione abusiva anche colui che scarica sul proprio pc una copia lecita del programma, a patto che venga dimostrato che era consapevole che il file scaricato era abusivo e persegua un fine di profitto, potendo così intendersi anche il mero risparmio economico per l’utilizzo personale[17].

Problematica diversa, appositamente prevista e disciplinata dalla legge sul diritto d’autore, è quella relativa alle ipotesi in cui venga condiviso in rete un software “piratato”, cioè quando sono state aggirate le misure tecnologiche di protezione del programma, eventualmente poste dal produttore, (password, codici, chiavi che proteggono l’opera da duplicazioni o manipolazioni non consentite dalla casa di produzione). In queste circostanze, ai sensi della riforma apportata alla legge sul copyright, chi viola tali misure tecnologiche di protezione è passibile sia di sanzioni penali che amministrative, come la confisca del materiale.

Nei confronti di coloro che dovessero condividere copie di programmi piratati, non sarebbe però configurabile alcun reato penale, salvo l’ipotesi che abbiano commissionato direttamente la copia pirata, ad es. tramite la “chat” del programma “filesharing”. Nonostante questo però, si ritiene che non sarebbero comunque esonerati da una eventuale responsabilità civile nei confronti del produttore.

Problema di fondo, comunque, è rappresentato dalla difficoltà di dimostrare la consapevolezza dell’utente finale di condividere software che violino la disciplina del copyright. Infatti, sia gli editori che le forze dell’ordine sono costretti ad attività d’indagine davvero difficili, come ad esempio iscrivendosi ai servizi o adottare potenti “sniffer”, non sempre leciti, per monitorare le attività degli utenti.

Il livello di consapevolezza dell’utente, poi, sale in relazione alla sua esperienza, ma anche dalle circostanze che nel concreto possono verificarsi. Si consideri la differenza tra l’ipotesi in cui si scarica un file denominato "pollo.exe", in cui non si può conoscere il contenuto fin quando non sia stato scaricato completamente,  e quella in cui il file scaricato si nominato in modo da rendere palese il suo contenuto, ad es. “Office 2003.exe”.

Infine, è opportuno precisare che tutto quanto fin qui evidenziato non riguarda anche i programmi “freeware”, cioè che possono essere utilizzati e copiati gratuitamente, e quelli “shareware”, i quali sono dati in prova per un periodo di tempo determinato. E lo stesso è a dirsi pure per il software di “public domain”, dove l’autore ha rinunciato a tutti i diritti di privativa sullo stesso (cd programma "no copyright").

§ 6. 2 -  File musicali.

Tra i file più condivisi sulla rete, i file musicali sono quelli i più scambiati. L’originario formato analogico del brano musicale viene convertito in un file digitale (in formato MP3), grazie a software di compressione che sfruttano le tecnologie MPEG, i quali decodificano il segnale analogico in una sequenza di numeri, ottenendo così un formato digitale. Attraverso questo passaggio, i file musicali sono “compressi” ed alleggeriti, in termini di kilobit, di circa il 30%, divenendo così più facile e rapido trasferirli ad altre persone (ovviamente l’efficienza dello scambio dipende in gran parte anche dal tipo di connessione che si utilizza).

Con riferimento alle opere musicali, si deve osservare che la normativa italiana sul diritto d’autore, consente all’acquirente dell’opera (singolo brano o intero Compact Disc) di effettuare una sola copia per uso personale. Ciò vuol significare che non potrà condividire tale copia con altre persone.

Anche per il “filesharing” di file musicali valgono le stesse considerazioni fatte a proposito del programma per elaborazione di tipo proprietario e cioè che, per taluni la condivisione secondo il meccanismo del “filesharing”, essendo mera trasmissione, è completamente legale, secondo altri, invece, sarebbe illegale in quanto il ricevente verrebbe comunque in possesso di una copia dell’opera non autorizzata.

Nonostante tale attività, così come visto nel caso del software proprietario, nella maggior parte dei casi non venga penalmente perseguita, tenuto conto anche della gratuità con cui il file viene condiviso attraverso i sistemi di “filesharing”, vi è comunque il pericolo di divenire destinatari di azioni di natura civile a carattere risarcitorio, volte ad ottenere il risarcimento dei danni che le major discografiche possono lamentare. Infatti, fatta salva la copia ad uso personale, queste ultime di norma non riconoscono all’utente il diritto di riprodurre e distribuire i brani musicali acquistati.

[1] La sigla “peer to peer” rappresenta un’abbreviazione, in inglese, e significa ‹‹condivisione di risorse fra pari››; AV.VV., Guida ad un uso consapevole dei sistemi P2P e dei programmi di filesharing, in www. Newglobal.it.

[2] AV.VV., Guida ad un uso consapevole dei sistemi P2P e dei programmi di filesharing, citato.

[3] Tra quelli più conosciuti, WinMX, Kazaa, Gnutella, Freenet, Imesh, Morpheus, iDC++, ZDC++

[4] L’acronimo sta per: Recording Industry Association of America.

[5] Attualmente Napster è un sito che ha ad oggetto la commercializzazione on-line di musica e video musicali; www.napster.com.

[6] Questi vengono anche definiti come servent.

[7] Tale tecnologia è utilizzata ad esempio da TooFast.   

[8] E cioè dei file contenuti in una cartella apposita accessibile, una volte connessi al sistema di “filesharing”, da tutti gli altri peer presenti sullo stesso.

[9] Si pensi al fenomeno dei cd attacchi DDoS, che sono attacchi effettuati attraverso il sovraccarico di un server con inutili richieste, il cui numero elevatissimo intasa l’elaborazione di dati rallentando notevolmente le risposte alle legittime richieste; AV.VV., Guida ad un uso consapevole dei sistemi P2P e dei programmi di filesharing, citato

[10] Tra le più significative: d.lgs., del 16 novembre 1994, n. 685, di attuazione della direttiva CEE, 93/83; d.lgs., del 26 maggio 1997, n. 154, di attuazione direttiva CEE, 93/98; l., del 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d’autore; d.lgs., del 9 aprile 2003, n. 68, di attuazione della direttiva CEE, 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi alla società dell’informazione.

[11] Ma in parte anche dalla legge di conversione del d.l.72/04, cd decreto Urbani, nato proprio per contrastare il fenomeno del “filesharing” e in particolare la pirateria informatica, invero con scarsi risultati.

[12] In america è stato emanato il Digital Millennium Copyright Act, che impone ai provider tipo Napster di controllare sia gli utenti che il contenuto dei file scambiati.

[13] È evidente che gli autori dei nuovi programmi di “filesharing” li hanno ideati in modo tale da superare i limiti normativi riscontrati in Napster.

[14] Invero, la normativa prevista dalla l., 22 aprile 1941, n. 633, disciplina la tutela del diritto d’autore in maniera differenziata a seconda del tipo di opera intellettuale a cui si fa riferimento. In linea di massima però, per quelli che sono i profili che qui interessano, quanto detto a tale riguardo può valere anche per le altre opere.

[15] Si esclude cioè che tale attività di download possa essere qualificata come una materiale duplicazione, bastando a tal fine quella già effettuata a monte.

[16] Soprattutto quando si riesce a dimostrare la consapevolezza, se non addirittura la volontà, nell’arrecare danno alle stesse, con la condivisione di materiale che violi il diritto d’autore.

[17] Costui, utilizza un software non licenziatogli e senza ottenere alcuna autorizzazione per la copia duplicata, maggiormente quando è quella di sicurezza di un’altra persona che si trovi dall’altra parte del Globo. Inoltre, rischia anche di dover concorrere a risarcire i danni subiti dal produttore.

Sommario:

§ 1 - Introduzione.

§ 2 - I programmi cd “peer to peer”

§ 3 - Differenze tra i tradizionali sistemi client/server e gli attuali programmi “peer to peer”.

     § 3 . 1 - I sistemi client/server.

     § 3 .2 - Il sistema “peer to peer”.

§ 4 - Quadro normativo di riferimento.

§ 5 - La compatibilità normativa del “peer to peer”.

§ 6 - La dimensione giuridica del “filesharing”.

     § 6 . 1 - Programmi per elaboratore.

     § 6 . 2 - File musicali.

 

§ 1 – Introduzione.

Il fenomeno della condivisione di documenti (file) attraverso la rete telematica (internet), dalla nascita del cosiddetto Cyberspazio nel 1995 ad oggi, è cresciuto e si è sviluppato a livelli esponenziali. Chiunque possiede o utilizza un computer ha almeno una volta sentito parlare della possibilità di scambiare, reperire, mettere a disposizione (in una parola, condividere), documenti digitali o “digitalizzati” attraverso la rete informatica di internet.

Tale fenomeno, viene comunemente definito come “filesharing” (condivisione di documenti), e rappresenta un grande progresso informatico, essendo uno strumento grazie al quale è possibile condividere file di qualunque genere (musicale, fotografico, video, di testo o quant’altro è possibile produrre a livello digitale) con chiunque vi abbia interesse o necessità, grazie ad appositi programmi liberamente reperibili sul web.

Tutto ciò, evidentemente costituisce un enorme vantaggio rispetto ai tradizionali metodi di diffusione del passato, in quanto consente di mettere a disposizione di un numero indefinitamente alto di potenziali interessati, documenti di carattere scientifico, artistico, culturale, didattico etc., che altrimenti rimarrebbero limitati nella disponibilità di pochi.

Ovviamente, in questi termini, la cosa non comporterebbe alcun problema. Anzi.

Il fenomeno in parola però, è portatore di numerose problematiche sia da un punto di vista economico, che giuridico. Infatti, la possibilità di condividere liberamente file attraverso il web, oltre che a confliggere con gli interessi di coloro che traggono profitto dallo sfruttamento delle cd opere dell’ingegno (artistiche, cinematografiche, discografiche etc.), cioè i grandi editori multinazionali (cd major), che si vedono esposti a rilevanti danni nel commercio delle stesse, genera non pochi problemi di rilevanza giuridico-normativa.

In particolare, tenuto conto delle anzidette potenzialità, cioè la possibilità di reperire praticamente a costo zero opere soggette a diritti di privativa (es. una canzone, un film etc.), il “filesharing” determina il sorgere se non di chiari contrasti, quantomeno seri dubbi circa la sua compatibilità con la disciplina normativa sul diritto d’autore (cd copyright).

Tali dubbi, invero, non sono di facile soluzione (anche tenuto conto degli elevati interessi economici in gioco), e non possono essere adeguatamente risolti se non attraverso una chiave di lettura la quale tenga conto che tali nuove tecniche informatiche, e la rete stessa, hanno  natura prevalentemente comunicazionale e non meramente commerciale.

§ 2 – I programmi cd “peer to peer”

Per affrontare le problematiche del “filesharing” nella dimensione normativa sul diritto d’autore, occorre preliminarmente affrontare e spiegare quella che è la logica degli attuali programmi che consentono la diffusione di file attraverso internet.

Con l’avvento e lo sviluppo di internet, è divenuta ormai familiare quella che è la struttura tipica della rete web, nonché quella client/server. Lo sviluppo tecnologico però, ha di recente visto l’affermarsi nell’ambito della condivisione  telematica del sistema “peer to peer”[1] (scritto anche p2p), che rappresenta un passo in avanti rispetto al classico schema di condivisione di file.

Tale nuova forma di condivisione, non è basata sul coinvolgimento di un server centrale, ma su di una logica volta, a quanto sembra, ad evitare le problematiche legate agli originari sistemi di condivisione, si pensi al fenomeno Napster. La tecnologia “peer to peer” rappresenta una forma di comunicazione che avviene direttamente tra due utenti finali senza l’intermediazione di un server centrale[2], il quale svolge semplicemente una funzione di autenticazione degli utenti, nel mento in cui si collegheranno al sistema.

Tali programmi di filesharing, sono lo strumento che i “navigatori” della rete internet utilizzano per la condivisione e quindi trasmissione delle più svariate tipologie di file (come visto, dai video alla musica, dagli appunti di scuola o università ai software, giochi e così via). Attualmente, di programmi p2p ce ne sono presenti numerosi, facilmente e gratuitamente  reperibili su internet[3].

Il programma pioniere della condivisione di file attraverso il web (ma più che programma, dovrebbe parlarsi di fenomeno), su scala mondiale, è stato Napster. Tale sistema, però, non era basato sul meccanismo “peer to peer” puro, ma rappresentava un “ibrido” del sistema client/server che, come si è detto, era quello tradizionale e più diffuso.

L’autore di tale software, è stato destinatario di numerose azioni legali da parte dell’associazioni dei discografici statunitensi (RIAA)[4], che lo hanno considerato un mezzo attraverso il quale veniva violata la disciplina del copyright, sia riguardo i brani musicali che le opere cinematografiche condivise tramite il sistema, da parte degli utenti connessi a Napster. Molte delle cause intentate hanno avuto esito positivo per le major, a tal punto che il gestore del programma di “filesharing” è stato costretto a chiudere ed a riabilitare la sua attività[5].

§ 3 - Differenze tra i tradizionali sistemi client/server e gli attuali programmi “peer to peer”.

Molto importante, come si è detto, ai fini della comprensione delle problematiche normative del “filesharing”, è capire il sistema su cui si basano i software che permettono la condivisione di file, ed illuminante per tali fini è comprendere le differenze tra i tradizionali sistemi client/server (come Napster) e quelli più moderni p2p.

§ 3 . 1 -  I sistemi client/server.

L’architettura su cui sono basati tali meccanismi di condivisione di file, è molto diffusa su internet e comporta un rapporto tra computer chiamati “server” (che sono calcolatori che riescono ad elaborare un numero elevato di dati ed operazioni) ed altri denominati “client” (che sono i computer degli utenti finali che si connettono al sistema, tramite la rete, per reperire e/o scambiare file). Il server ha lo scopo appunto di “ servire” i client soddisfacendo le loro richieste.

Sostanzialmente, il singolo utente, per tramite del suo computer (client), ricerca e preleva i dati e le informazioni contenute nel server, a cui si connette mediante internet. Il client, cioè, una volta collegatosi ad esso, non farà altro che interrogarlo sull’informazione che intende prelevare, ad es. una canzone o un testo, avviando così una ricerca il cui esito potrà essere: positivo, ed allora il server mostrerà i risultati della ricerca che, poi, potranno essere selezionati e prelevati (scaricati) dall’utente-client; ovvero negativo, nel qual caso il server lo avvertirà della assenza in memoria dell’informazione ricercata.

Ovviamente, un unico server è destinato ad essere contattato ed interrogato contemporaneamente da diversi client e, considerato che dovrà soddisfare le richieste di tutti,  quando il numero di client è molto elevato, le elaborazioni possono essere notevolmente rallentate.

§ 3 . 2 - Il sistema “peer to peer”.

L’architettura di tale sistema, a differenza di quello client/server in cui ci sono alcuni computer (server) finalizzati solo a servire altri (client), tutti i computer sono paritari in quanto destinati a fungere contemporaneamente sia da client che da server[6].

Tali programmi, vengono definiti “peer to peer” in quanto con il termine “peer” (che letteralmente significa pari) viene indicato il cd nodo della rete che sostanzialmente, nella maggior parte dei casi, altro non è se non il pc del singolo utente.

Le peculiarità dei programmi p2p sono rappresentate da: mancanza di un coordinamento accentrato e di un unico database, che conosca tutti gli utenti (peer); totale autonomia di ogni peer; assenza di una visione globale del sistema da parte dell’utente.

Invero, anche per i programmi di condivisione che adottano la tecnologia p2p è fondamentale consentire agli utenti di reperire ciò di cui hanno bisogno. Perciò, tali sistemi dovranno essere dotati di alcune funzioni essenziali quali: scoprire gli altri peer (discovering); richiedere e visionare i contenuti degli altri peer (queryng); condividere le risorse con gli altri utenti.

In particolare, si distinguono:

-                     sistemi p2p puri, in cui un utente che intende reperire dati e informazioni dovrà, una volta connessosi al sistema (diventando un nodo, peer), segnalare la sua presenza e chiedere ciò di cui ha bisogno nella speranza che qualcuno gli risponda.

-                     sistemi p2p con discovery server, dove ogni peer connettendosi al server del sistema, segnala la sua presenza ed ottiene la lista di tutti gli altri peer connessi. Inoltre, il singolo peer potrà ricercare l’informazione che gli interessa direttamente visionando il contenuto dei file condivisi da altro peer connesso[7].

-                     Sistemi misti, che rappresentano una combinazione di architettura client/server e p2p, in cui ogni utente connettendosi ad un server centrale, oltre a comunicare la propria presenza, invia la propria lista di file in condivisione[8]. Così, a differenza del p2p puro, ciascun peer può richiedere la lista di tutti i file condivisi e presenti in quel momento sul sistema, e di volta in volta l’utente che li mette a disposizione; trovato il file cercato contatterà il singolo peer che lo possiede e il download avviene per tramite del server tra i due peer. Con questo sistema però, il server è in grado di conoscere sia gli utenti connessi che le operazioni da loro effettuate.

L’architettura dei sistemi p2p, che ha attratto un enorme interesse da parte della comunità scientifica, garantisce una facile amministrazione e una risoluzione di molti problemi che si presentano nei programmi con struttura del tipo client/server, come ad esempio l’avaria di un server ovvero sovraccarico dello stesso[9].   

Ancorché il p2p si sia diffuso soprattutto per la condivisione di file come quelli audio, video etc., c’è da mettere in evidenza senz’altro che le potenzialità ed i campi d’applicazione in cui può essere sfruttato tale sistema di comunicazione, sono di un enorme interesse per tutta la collettività.

§ 4 – Quadro normativo di riferimento.

Passando ora ad analizzare l’impatto giuridico che il fenomeno del “filesharing” ha avuto, risulta necessario individuare la disciplina normativa a cui fare riferimento, e cioè quella deputata a regolamentare il cd diritto d’autore.

Ovviamente, le norme su cui si focalizzerà l’attenzione sono quelle che appartengono all’ordinamento giuridico interno, con l’indicazione che le recenti riforme in materia di copyright nel nostro paese, sono il frutto di adeguamenti al diritto comunitario che più volte ha adottato direttive proprio riguardo a tale ambito.

In Italia, la normativa che si occupa del diritto d’autore è rappresentata dalla legge 22 aprile 1941 n. 633, la quale è stata più volte modificata (meglio dire aggiornata) da riforme adottate soprattutto a cavallo tra gli anni ’90 e l’inizio del nuovo millennio[10], periodo in cui si è fatta sempre più pressante la necessità di adeguare alle nuove tecnologie della comunicazione, la disciplina in tema di diritto d’autore.

Non è questa la sede per una analitica analisi della predetta legge sul diritto d’autore, e per questo si rinvia, per una panoramica sul suo ambito di applicazione e sulla sua struttura, ai testi istituzionali; qui ci si limiterà a prendere in considerazione solo i profili di tale normativa che più incidono, o entrano in gioco, circa il fenomeno della condivisione di file attraverso la rete internet. 

In particolare, si farà riferimento alle norme della legge 633/41 della sezz.. V “opere registrate su supporti” e VI “programmi per elaboratore”, del capo IV del titolo I, aggiunte rispettivamente dal d.lgs. 68/03 e d.lgs. 518/92; la sezione II del capo V, sempre del I titolo, intitolata “riproduzione privata ad uso personale”, totalmente riformata dal d.lgs. 68/03[11]; il titolo II ter, inserito con il d.lgs. 68/03, intitolato “misure tecnologiche di protezione e informazione sul regime dei diritti”; la sezione II, capo III, di cui al titolo III, intitolata “difese e sanzioni penali”, innovata dal d.l. 7/05.

§ 5 - La compatibilità normativa del “peer to peer”.

Innanzitutto, alla luce della suesposta normativa sul diritto d’autore,  è opportuno prendere le mosse da un interrogativo la cui risposta è di non facile né immediata individuazione, quello cioè se considerare i programmi p2p legali oppure no.  Invero, l’interrogativo, alla luce dell’attuale scenario, risulta essere ancora privo di una risposta adeguata.  

Preliminarmente, va precisato che i programmi “peer to peer”, in quanto sistemi di condivisione e scambio di file, non risultano contrari ad alcuna legge, dato che sono software che vengono ideati e diffusi per consentire agli utenti lo scambio di dati ed informazioni non necessariamente illegali (come i videogiochi, brani musicali, opere cinematografiche senza l’autorizzazione del produttore).

Ciò che potrebbe rendere vietato dalla legge i software di “filesharing”, è solo l’illecità dei file condivisi dagli utenti. In particolare, per i sistemi p2p, ciò che impedisce di considerarli illegali, è l’assenza di un serve centrale che, con una visione globale di tutti gli utenti connessi e del contenuto dei loro hard disk, provveda a smistare ed a indicizzare le richieste, e soprattutto conosca il contenuto eventuali file illegali condivisi. 

Tutto ciò vale soprattutto per i software “peer to peer” di ultima generazione, in quanto in questi sistemi la ricerca e la condivisione dei file avviene direttamente tra i computer (peer) dei singoli utenti, senza passare per un server centrale. Quest’ultimo, si occuperà soltanto dell’autentica iniziale del singolo peer al momento della connessione al sistema, non essendo interessato dalle successive ed ulteriori attività dei singoli utenti, come la ricerca e lo scambio dei file. In sostanza, tutte le attività di condivisione, su tali sistemi, sono effettuate in maniera decentrata, cioè i file passeranno solo ed esclusivamente per i computer dei vari peer (che, come si è detto, fungono oltre che da client anche da server), divenendo quindi la cosa un fatto personale tra i singoli soggetti interessati.

Napster, basato sulla architettura client/server ibrido, venne dichiarato illegale e fu costretto a chiudere (o meglio a convertirsi), in quanto venne riconosciuto responsabile di aver infranto le norme sul copyright riguardo i file musicali di formato Mp3 (i quali venivano scambiati in assenza dell’autorizzazione dell’editore) secondo la fattispecie del concorso nell’illecito e della responsabilità oggettiva. Nello specifico, a titolo di responsabilità oggettiva in quanto non aveva impedito lo scambio dei file illegali, nonostante avesse conoscenza sia degli utenti che delle operazioni effettuate, nonché del loro contenuto; a titolo di concorso nell’illecito in virtù del fatto aveva consapevolmente messo a disposizione uno strumento, cioè il programma di “fileshring”, per violare il diritto d’autore, in assenza del quale gli utenti non avrebbero potuto compiere dette violazioni[12].

Come visto però, i sistemi “peer to peer”, data la logica della loro architettura, hanno evitato tali inconvenienti. In assenza di un server centrale che gestisca le informazioni sulle attività ed il loro contenuto, esclude in radice la possibilità di un potenziale controllo. In particolare, i sever si occupano solo di autenticare l’utente al momento della connessione, dopodichè tutte le altre attività, di ricerca, scambio, trasferimento etc., avverranno direttamente tra i vari singoli peer (utenti), mettendo in totale fuori gioco la possibilità di un controllo centrale[13].

§ 6 – La dimensione giuridica del “filesharing”.

Appurata la legalità, almeno teorica, dei sistemi p2p, occorre ora vedere se anche per il più generale fenomeno del “filesharing” è configurabile una compatibilità con la legge sul diritto d’autore. Ed anche in questa circostanza, è evidente che la risposta non è né facile né immediata. 

Visto il vasto ambito a cui il “filesharing” può essere riferito, si limiterà, per motivi di economia, l’analisi della presente trattazione solo ai file musicali ed ai programmi per elaboratore (cd software proprietario), valendo quanto per essi riferito mutatis mutandis anche per le altre opere intellettuali[14].

§ 6. 1 -  Programmi per elaboratore.

Tali  programmi, sono anche definiti di software proprietario in quanto l’utente finale può utilizzarlo soltanto sulla base di una licenza d’uso a pagamento, che spesso, per salvaguardare i diritti del produttore e dell’autore, impone anche notevoli restrizioni.

La disciplina sul copyright presente in Italia, da all’acquirente di un software proprietario la possibilità di effettuare una sola copia di sicurezza, per l’eventualità di smarrimento, malfunzionamento del software etc. Salvo autorizzazione inoltre, questa copia non può essere ceduta ad altre persone. La legge sul diritto d’autore, in particolare, commina una sanzione penale, della reclusione da 6 mesi a 3 anni e con una multa da € 2.582 a € 15.493, a chiunque effettui per fini di lucro una duplicazione abusiva, e cioè senza autorizzazione, di un software proprietario; tale condotta inoltre, costituirà anche illecito civile, che comporterà l’obbligo dell’autore al risarcimento dei danni causati al produttore del programma. Una sanzione penale è altresì comminata anche a coloro che duplicano abusivamente il software senza fini di lucro, semplicemente allo scopo di un risparmio personale.

In conseguenza a quanto appena osservato, commette reato chi mette a disposizione di altri, tramite sistemi p2p, programmi che abbia duplicato senza autorizzazione.

Dall’altra parte però, va osservato che la posizione di chi scarica la copia non autorizzata del programma,  non è la stessa di colui che, avendola abusivamente duplicata, la mette in rete per lo scambio. Al riguardo, c’è da evidenziare che le opinioni sono discordanti.

Infatti, c’è anche chi, ritenendo che il “filesharing” sia configurabile come una mera attività di trasmissione, che non necessiti di ulteriori operazioni di tipo attivo, come duplicazioni o riproduzioni, da parte di chi riceve il file, esclude la responsabilità di quest’ultimo ancorché la copia scaricata sia abusiva[15]. In particolare, si osserva che la trasmissione di un file abusivo sarebbe un fatto personale tra due utenti, e non un’attività di distribuzione di materiale “pirata”, dalla legge italiana vietata e penalmente sanzionata, tenuto anche conto della totale gratuità della condivisione con il sistema difilesharing”.

A ben vedere, però, tali osservazioni sarebbero idonee solo ad escludere una responsabilità penale, e non anche quella civile, relativa al risarcimento dei danni causati alle case di produzione del software[16].

Altra questione, invece, è l’ipotesi in cui ad essere scambiate o condivise in rete siano copie di sicurezza, legittimamente possedute dall’utente sul proprio pc. Invero, tale circostanza, secondo alcuni non costituisce reato, dato che il “filesharing” è un’attività riconducibile al concetto di trasmissione, e trasferire file leciti, come una copia di back up di un programma, non dovrebbe configurare reato. Secondo altri, invece, tale condivisione integra il concetto di riproduzione, che è diritto esclusivo degli autori ed editori. Di conseguenza, chi scambia la propria copia di sicurezza con altri, potrebbe essere incriminato per concorso in duplicazione abusiva, essere condannato al risarcimento dei danni e vedersi risolto il contratto di licenza d’uso per cessione non autorizzata della copia licenziatagli, considerato che la copia di sicurezza dovrebbe essere unica e personale, e perciò non cedibile.

Quindi, secondo quest’ultimo orientamento, si espone ad un’incriminazione per duplicazione abusiva anche colui che scarica sul proprio pc una copia lecita del programma, a patto che venga dimostrato che era consapevole che il file scaricato era abusivo e persegua un fine di profitto, potendo così intendersi anche il mero risparmio economico per l’utilizzo personale[17].

Problematica diversa, appositamente prevista e disciplinata dalla legge sul diritto d’autore, è quella relativa alle ipotesi in cui venga condiviso in rete un software “piratato”, cioè quando sono state aggirate le misure tecnologiche di protezione del programma, eventualmente poste dal produttore, (password, codici, chiavi che proteggono l’opera da duplicazioni o manipolazioni non consentite dalla casa di produzione). In queste circostanze, ai sensi della riforma apportata alla legge sul copyright, chi viola tali misure tecnologiche di protezione è passibile sia di sanzioni penali che amministrative, come la confisca del materiale.

Nei confronti di coloro che dovessero condividere copie di programmi piratati, non sarebbe però configurabile alcun reato penale, salvo l’ipotesi che abbiano commissionato direttamente la copia pirata, ad es. tramite la “chat” del programma “filesharing”. Nonostante questo però, si ritiene che non sarebbero comunque esonerati da una eventuale responsabilità civile nei confronti del produttore.

Problema di fondo, comunque, è rappresentato dalla difficoltà di dimostrare la consapevolezza dell’utente finale di condividere software che violino la disciplina del copyright. Infatti, sia gli editori che le forze dell’ordine sono costretti ad attività d’indagine davvero difficili, come ad esempio iscrivendosi ai servizi o adottare potenti “sniffer”, non sempre leciti, per monitorare le attività degli utenti.

Il livello di consapevolezza dell’utente, poi, sale in relazione alla sua esperienza, ma anche dalle circostanze che nel concreto possono verificarsi. Si consideri la differenza tra l’ipotesi in cui si scarica un file denominato "pollo.exe", in cui non si può conoscere il contenuto fin quando non sia stato scaricato completamente,  e quella in cui il file scaricato si nominato in modo da rendere palese il suo contenuto, ad es. “Office 2003.exe”.

Infine, è opportuno precisare che tutto quanto fin qui evidenziato non riguarda anche i programmi “freeware”, cioè che possono essere utilizzati e copiati gratuitamente, e quelli “shareware”, i quali sono dati in prova per un periodo di tempo determinato. E lo stesso è a dirsi pure per il software di “public domain”, dove l’autore ha rinunciato a tutti i diritti di privativa sullo stesso (cd programma "no copyright").

§ 6. 2 -  File musicali.

Tra i file più condivisi sulla rete, i file musicali sono quelli i più scambiati. L’originario formato analogico del brano musicale viene convertito in un file digitale (in formato MP3), grazie a software di compressione che sfruttano le tecnologie MPEG, i quali decodificano il segnale analogico in una sequenza di numeri, ottenendo così un formato digitale. Attraverso questo passaggio, i file musicali sono “compressi” ed alleggeriti, in termini di kilobit, di circa il 30%, divenendo così più facile e rapido trasferirli ad altre persone (ovviamente l’efficienza dello scambio dipende in gran parte anche dal tipo di connessione che si utilizza).

Con riferimento alle opere musicali, si deve osservare che la normativa italiana sul diritto d’autore, consente all’acquirente dell’opera (singolo brano o intero Compact Disc) di effettuare una sola copia per uso personale. Ciò vuol significare che non potrà condividire tale copia con altre persone.

Anche per il “filesharing” di file musicali valgono le stesse considerazioni fatte a proposito del programma per elaborazione di tipo proprietario e cioè che, per taluni la condivisione secondo il meccanismo del “filesharing”, essendo mera trasmissione, è completamente legale, secondo altri, invece, sarebbe illegale in quanto il ricevente verrebbe comunque in possesso di una copia dell’opera non autorizzata.

Nonostante tale attività, così come visto nel caso del software proprietario, nella maggior parte dei casi non venga penalmente perseguita, tenuto conto anche della gratuità con cui il file viene condiviso attraverso i sistemi di “filesharing”, vi è comunque il pericolo di divenire destinatari di azioni di natura civile a carattere risarcitorio, volte ad ottenere il risarcimento dei danni che le major discografiche possono lamentare. Infatti, fatta salva la copia ad uso personale, queste ultime di norma non riconoscono all’utente il diritto di riprodurre e distribuire i brani musicali acquistati.

[1] La sigla “peer to peer” rappresenta un’abbreviazione, in inglese, e significa ‹‹condivisione di risorse fra pari››; AV.VV., Guida ad un uso consapevole dei sistemi P2P e dei programmi di filesharing, in www. Newglobal.it.

[2] AV.VV., Guida ad un uso consapevole dei sistemi P2P e dei programmi di filesharing, citato.

[3] Tra quelli più conosciuti, WinMX, Kazaa, Gnutella, Freenet, Imesh, Morpheus, iDC++, ZDC++

[4] L’acronimo sta per: Recording Industry Association of America.

[5] Attualmente Napster è un sito che ha ad oggetto la commercializzazione on-line di musica e video musicali; www.napster.com.

[6] Questi vengono anche definiti come servent.

[7] Tale tecnologia è utilizzata ad esempio da TooFast.   

[8] E cioè dei file contenuti in una cartella apposita accessibile, una volte connessi al sistema di “filesharing”, da tutti gli altri peer presenti sullo stesso.

[9] Si pensi al fenomeno dei cd attacchi DDoS, che sono attacchi effettuati attraverso il sovraccarico di un server con inutili richieste, il cui numero elevatissimo intasa l’elaborazione di dati rallentando notevolmente le risposte alle legittime richieste; AV.VV., Guida ad un uso consapevole dei sistemi P2P e dei programmi di filesharing, citato

[10] Tra le più significative: d.lgs., del 16 novembre 1994, n. 685, di attuazione della direttiva CEE, 93/83; d.lgs., del 26 maggio 1997, n. 154, di attuazione direttiva CEE, 93/98; l., del 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d’autore; d.lgs., del 9 aprile 2003, n. 68, di attuazione della direttiva CEE, 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi alla società dell’informazione.

[11] Ma in parte anche dalla legge di conversione del d.l.72/04, cd decreto Urbani, nato proprio per contrastare il fenomeno del “filesharing” e in particolare la pirateria informatica, invero con scarsi risultati.

[12] In america è stato emanato il Digital Millennium Copyright Act, che impone ai provider tipo Napster di controllare sia gli utenti che il contenuto dei file scambiati.

[13] È evidente che gli autori dei nuovi programmi di “filesharing” li hanno ideati in modo tale da superare i limiti normativi riscontrati in Napster.

[14] Invero, la normativa prevista dalla l., 22 aprile 1941, n. 633, disciplina la tutela del diritto d’autore in maniera differenziata a seconda del tipo di opera intellettuale a cui si fa riferimento. In linea di massima però, per quelli che sono i profili che qui interessano, quanto detto a tale riguardo può valere anche per le altre opere.

[15] Si esclude cioè che tale attività di download possa essere qualificata come una materiale duplicazione, bastando a tal fine quella già effettuata a monte.

[16] Soprattutto quando si riesce a dimostrare la consapevolezza, se non addirittura la volontà, nell’arrecare danno alle stesse, con la condivisione di materiale che violi il diritto d’autore.

[17] Costui, utilizza un software non licenziatogli e senza ottenere alcuna autorizzazione per la copia duplicata, maggiormente quando è quella di sicurezza di un’altra persona che si trovi dall’altra parte del Globo. Inoltre, rischia anche di dover concorrere a risarcire i danni subiti dal produttore.