Giudice di Pace: Regione Campania e Comune di Caserta condannati a risarcire i danni per emergenza rifiuti

Emergenza rifiuti: la Regione Campania ed il Comune di Caserta sono stati condannati a risarcire i danni.

Il Giudice di Pace di Caserta, con sentenza n. 1803/08 R.G. del 25 febbraio 2008, condanna, secondo equità, la Regione Campania ed il Comune di Caserta in solido tra loro, al pagamento a titolo di risarcimento della somma di € 500,00 (oltre alle spese di giudizio) per i danni e i disagi subiti dall’attore in rapporto alla vita da relazione e alla propria immagine, a seguito del disastro ecologico e dell’emergenza rifiuti verificatasi nella provincia campana.

Il Giudice di Pace, nella motivazione della sentenza, dopo aver riassunto tutte le vicende principali che hanno caratterizzato “l’emergenza rifiuti” in Campania e a Caserta dal 1994 ad oggi, conclude accogliendo la richiesta risarcitoria dell’istante – la cui abitazione è situata in prossimità di un cumulo di rifiuti depositati da tempo a cielo aperto - perché meritevole di tutela, di fatto e di diritto, e condanna in solido per il relativo adempimento la Regione Campania e il Comune di Caserta, posto che tali enti – sulla base del D.Lgs. 5.2.1997 n. 22, avente ad oggetto la “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”, come richiamato dall’art. 264, lett. i) del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 – sono responsabili, secondo la rispettiva competenza, della gestione e dello smaltimento dei rifiuti.

Il giudice di pace ha escluso la responsabilità della società appaltatrice che si occupa di eseguire lo smaltimento dei rifiuti nella città di Caserta giacché quest’ultima “è chiamata a svolgere, sostanzialmente, la funzione di trasporto dei rifiuti, con prelievo dai cassonetti situati nelle varie aree cittadine e zone limitrofe, per lo scarico, dei medesimi rifiuti, nei centri di raccolta o di smaltimento, ad essa indicati dal committente Comune di Caserta. Ed allora, venuti meno tali centri, è naturalmente sospesa l’attività della società di gestione e smaltimento dei rifiuti, senza che ad essa possa essere mosso alcun addebito, in relazione alla pretesa risarcitoria azionata”.

Inoltre, anche in capo alla Struttura Commissariale di Governo non è stata rinvenuta dal giudice “alcuna diretta responsabilità nella causazione della drammatica situazione dei rifiuti in Campania e nel Casertano, poiché la sua competenza si sostanzia in interventi di sostegno (sull’emergenza determinata da altri soggetti) diretti alla soluzione dei problemi di smaltimento, a valle della raccolta dei rifiuti sul territorio, quali i centri di raccolta e/o di confezionamento delle ecoballe, di incenerimento, dei termovalorizzatori e quant’altro, in affiancamento agli Enti deputati istituzionalmente a provvedere in materia, anche se munito di ampi poteri, anche finanziari, ma questi discendono dalla gravità assoluta della situazione determinatasi”.

(Giudice di Pace di Caserta - Avv. Generoso Bello, Sentenza 25 febbraio 2008, n. 1803).

[Donato Vozza]

Emergenza rifiuti: la Regione Campania ed il Comune di Caserta sono stati condannati a risarcire i danni.

Il Giudice di Pace di Caserta, con sentenza n. 1803/08 R.G. del 25 febbraio 2008, condanna, secondo equità, la Regione Campania ed il Comune di Caserta in solido tra loro, al pagamento a titolo di risarcimento della somma di € 500,00 (oltre alle spese di giudizio) per i danni e i disagi subiti dall’attore in rapporto alla vita da relazione e alla propria immagine, a seguito del disastro ecologico e dell’emergenza rifiuti verificatasi nella provincia campana.

Il Giudice di Pace, nella motivazione della sentenza, dopo aver riassunto tutte le vicende principali che hanno caratterizzato “l’emergenza rifiuti” in Campania e a Caserta dal 1994 ad oggi, conclude accogliendo la richiesta risarcitoria dell’istante – la cui abitazione è situata in prossimità di un cumulo di rifiuti depositati da tempo a cielo aperto - perché meritevole di tutela, di fatto e di diritto, e condanna in solido per il relativo adempimento la Regione Campania e il Comune di Caserta, posto che tali enti – sulla base del D.Lgs. 5.2.1997 n. 22, avente ad oggetto la “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”, come richiamato dall’art. 264, lett. i) del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 – sono responsabili, secondo la rispettiva competenza, della gestione e dello smaltimento dei rifiuti.

Il giudice di pace ha escluso la responsabilità della società appaltatrice che si occupa di eseguire lo smaltimento dei rifiuti nella città di Caserta giacché quest’ultima “è chiamata a svolgere, sostanzialmente, la funzione di trasporto dei rifiuti, con prelievo dai cassonetti situati nelle varie aree cittadine e zone limitrofe, per lo scarico, dei medesimi rifiuti, nei centri di raccolta o di smaltimento, ad essa indicati dal committente Comune di Caserta. Ed allora, venuti meno tali centri, è naturalmente sospesa l’attività della società di gestione e smaltimento dei rifiuti, senza che ad essa possa essere mosso alcun addebito, in relazione alla pretesa risarcitoria azionata”.

Inoltre, anche in capo alla Struttura Commissariale di Governo non è stata rinvenuta dal giudice “alcuna diretta responsabilità nella causazione della drammatica situazione dei rifiuti in Campania e nel Casertano, poiché la sua competenza si sostanzia in interventi di sostegno (sull’emergenza determinata da altri soggetti) diretti alla soluzione dei problemi di smaltimento, a valle della raccolta dei rifiuti sul territorio, quali i centri di raccolta e/o di confezionamento delle ecoballe, di incenerimento, dei termovalorizzatori e quant’altro, in affiancamento agli Enti deputati istituzionalmente a provvedere in materia, anche se munito di ampi poteri, anche finanziari, ma questi discendono dalla gravità assoluta della situazione determinatasi”.

(Giudice di Pace di Caserta - Avv. Generoso Bello, Sentenza 25 febbraio 2008, n. 1803).

[Donato Vozza]