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Giurisdizione - Cassazione SU: il Giudice francese decide sull’inesistenza del contratto se il luogo di consegna è in Francia

La Corte di Cassazione, chiamata a regolare la giurisdizione in relazione a una fattispecie di compravendita internazionale di beni mobili, ha statuito nella sua composizione più solenne che per luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, rilevante in quanto luogo davanti alla cui autorità giudiziaria la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta, ai sensi dell’ articolo 5, n. 1 del Regolamento CE 44/2001 deve intendersi il luogo dove va eseguita la prestazione che può ritenersi principale, ovvero tale da caratterizzare l’intero rapporto.

Nel caso di specie, una società italiana ed una società francese intrattenevano tra loro rapporti di compravendita di beni mobili. La società italiana proponeva innanzi al Tribunale di Torino domanda di accertamento dell’insussistenza di qualsivoglia vincolo contrattuale e/o obbligatorio tra le parti. La società francese, convenuta, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano e la competenza della Camera Arbitrale di Parigi in ragione dell’esistenza di clausola arbitrale. Il Tribunale dichiarava competente il Giudice francese. La società italiana soccombente proponeva, dunque, appello. Il gravame principale dell’unico socio residuo della società attrice, ormai cancellata dal registro delle imprese, e quello incidentale della società francese venivano respinti dalla Corte d’appello. Il socio residuo ricorreva allora per cassazione e la controparte proponeva ricorso incidentale.

Il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell’articolo 5 del Regolamento CEE 44/2001 argomentando che, ai fini della determinazione della giurisdizione, vige il criterio della prospettazione, in base al quale sono rilevanti solo i fatti allegati dall’attore, e non invece le difese del convenuto. Secondo tale ricostruzione gli “stabiliti di compravendita” evidenziati dalla parte convenuta non possono avere alcun rilievo. È opportuno rilevare che la sentenza impugnata aveva ripetutamente affermato che gli “stabiliti” di compravendita versati in atti avevano individuato il luogo della consegna liberatoria per il venditore, in territorio francese e che tale assunto non è stato specificamente contestato dal ricorrente.

Le Sezioni Unite chiariscono ilcriterio di individuazione del giudice competente richiamando l’interpretazione consolidata della norma precitata: per luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, e segnatamente per luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve intendersi il luogo dove va eseguita la prestazione principale con la precisazione che, il foro così individuato opera qualunque sia l’oggetto della domanda e che in caso di vendita a distanza, il luogo di consegna è il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati sulla base delle disposizioni pattizie. La Corte aggiunge che ove ciò non sia possibile, tale luogo deve essere individuato in quello in cui l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporne effettivamente, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile alla fattispecie.

Sebbene la norma sembri riferirsi alle sole azioni indirizzate all’adempimento, non può ignorarsi che, anche le impugnative volte alla dissoluzione del vincolo attengono alla “materia contrattuale”, in quanto presuppongono un’effettiva o putativa, assunzione volontaria di un obbligo del quale tendono a conseguire la caducazione.

Di conseguenza nessuna rilevanza può avere l’evocata operatività del principio della prospettazione né il richiamo al criterio del petitum sostanziale.

Secondo le Sezioni Unite, pertanto, la Corte territoriale ha correttamente individuato in quella francese l’autorità giudiziaria competente a decidere sull’azione intentata dalla società italiana. La Cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito quello incidentale.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, sentenza 6 ottobre - 27 novembre 2015, n. 24244)

La Corte di Cassazione, chiamata a regolare la giurisdizione in relazione a una fattispecie di compravendita internazionale di beni mobili, ha statuito nella sua composizione più solenne che per luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, rilevante in quanto luogo davanti alla cui autorità giudiziaria la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta, ai sensi dell’ articolo 5, n. 1 del Regolamento CE 44/2001 deve intendersi il luogo dove va eseguita la prestazione che può ritenersi principale, ovvero tale da caratterizzare l’intero rapporto.

Nel caso di specie, una società italiana ed una società francese intrattenevano tra loro rapporti di compravendita di beni mobili. La società italiana proponeva innanzi al Tribunale di Torino domanda di accertamento dell’insussistenza di qualsivoglia vincolo contrattuale e/o obbligatorio tra le parti. La società francese, convenuta, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano e la competenza della Camera Arbitrale di Parigi in ragione dell’esistenza di clausola arbitrale. Il Tribunale dichiarava competente il Giudice francese. La società italiana soccombente proponeva, dunque, appello. Il gravame principale dell’unico socio residuo della società attrice, ormai cancellata dal registro delle imprese, e quello incidentale della società francese venivano respinti dalla Corte d’appello. Il socio residuo ricorreva allora per cassazione e la controparte proponeva ricorso incidentale.

Il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell’articolo 5 del Regolamento CEE 44/2001 argomentando che, ai fini della determinazione della giurisdizione, vige il criterio della prospettazione, in base al quale sono rilevanti solo i fatti allegati dall’attore, e non invece le difese del convenuto. Secondo tale ricostruzione gli “stabiliti di compravendita” evidenziati dalla parte convenuta non possono avere alcun rilievo. È opportuno rilevare che la sentenza impugnata aveva ripetutamente affermato che gli “stabiliti” di compravendita versati in atti avevano individuato il luogo della consegna liberatoria per il venditore, in territorio francese e che tale assunto non è stato specificamente contestato dal ricorrente.

Le Sezioni Unite chiariscono ilcriterio di individuazione del giudice competente richiamando l’interpretazione consolidata della norma precitata: per luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, e segnatamente per luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve intendersi il luogo dove va eseguita la prestazione principale con la precisazione che, il foro così individuato opera qualunque sia l’oggetto della domanda e che in caso di vendita a distanza, il luogo di consegna è il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati sulla base delle disposizioni pattizie. La Corte aggiunge che ove ciò non sia possibile, tale luogo deve essere individuato in quello in cui l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporne effettivamente, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile alla fattispecie.

Sebbene la norma sembri riferirsi alle sole azioni indirizzate all’adempimento, non può ignorarsi che, anche le impugnative volte alla dissoluzione del vincolo attengono alla “materia contrattuale”, in quanto presuppongono un’effettiva o putativa, assunzione volontaria di un obbligo del quale tendono a conseguire la caducazione.

Di conseguenza nessuna rilevanza può avere l’evocata operatività del principio della prospettazione né il richiamo al criterio del petitum sostanziale.

Secondo le Sezioni Unite, pertanto, la Corte territoriale ha correttamente individuato in quella francese l’autorità giudiziaria competente a decidere sull’azione intentata dalla società italiana. La Cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito quello incidentale.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, sentenza 6 ottobre - 27 novembre 2015, n. 24244)