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Giustizia, risparmi e altro in Austria

Nell’intento di risanare il bilancio federale austriaco, è stata proposta l’adozione di una serie di misure atte a contenere anche la spesa occorrente per l’amministrazione della giustizia. La maggior parte di esse è contenuta nel c.d. Justiz-Sparpaket. Le reazioni non si sono fatte attendere e sono state, almeno in parte, inusitatamente aspre e dure.

È stato detto che la giustizia dovrebbe essere l’ultima a dover contribuire al risanamento del deficit finanziario statale. Assicurare a tutti i ceti sociali - e quindi anche ai meno abbienti - “l’accesso” alla giustizia, è uno degli obblighi primari e fondamentali dello Stato. Il settore giudiziario, come hanno osservato i critici, non è un’azienda che si può condurre secondo criteri di lucro. Chi critica le proposte contenute nello “Sparpaket”, pone in rilievo che l’ammontare delle pene pecuniarie comminate da organi giudiziari ed incassate dallo Stato, coprono, già adesso, il 70 percento di quanto lo Stato spende per l’amministrazione della giustizia (e, se si escludono le spese sostenute per le carceri, il bilancio complessivo segnerebbe un attivo, sia pure modesto.

I risparmi che il dicastero federale della giustizia si propone di attuare, saranno ottenuti non soltanto con una diminuzione di spesa e con l’aumento dei contributi dovuti per copie di atti giudiziari, diritti di cancelleria, iscrizioni tavolari ed iscrizioni nel registro delle imprese, ma anche con una riduzione dei “ servizi” offerti al cittadino. Queste misure, secondo alcuni, influiscono in modo pesante sul diritto di ogni cittadino, di qualsiasi estrazione economico-sociale, che gli venga resa giustizia e c’è chi parla addirittura di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma nel 1950.

Aspramente criticata viene pure l’innovazione in materia di spese processuali, dato che, secondo il progetto ministeriale, la decisione sulle spese di causa verrebbe comunicata alle parti soltanto una volta avvenuto il passaggio in giudicato della sentenza. È prevista non soltanto la riduzione del periodo di pratica (il c.d. Gerichtsjahr) da 9 a 5 mesi, ma anche una decurtazione di quanto percepiscono i “praticanti” durante tale periodo. Fortemente criticata è pure la proposta ministeriale di abolire i periodi di sospensione delle udienze (“verhandlungsfreie Zeit”) in estate e durante le festività natalizie, date le prevedibilissime assenze di parti e difensori.

“Unfassbar”(inconcepibile) è stata ritenuta – da alcuni operatori del diritto – la proposta di depenalizzare le lesioni personali colpose, alle quali consegue una malattia di durata non superiore a 2 settimane (finora: tre giorni). Questa modifica legislativa (motivata dalla titolare del dicastero della giustizia col fatto che “non tutto deve finire davanti ad un giudice”), avrebbe per conseguenza, necessariamente, un considerevole aumento dei processi civili, mentre attualmente il risarcimento dei danni può essere chiesto nell’ambito del processo penale.

Per le ditte iscritte nel “Firmenbuch” che non osservino il termine per il deposito del bilancio annuale, è prevista una sanzione pecuniaria fino ad Euro 3.600 (è stato accertato che ogni anno 30.000 ditte consegnano il bilancio in ritardo).

L’indennità per ingiusta detenzione, attualmente prevista nella misura di Euro 100 il giorno, verrà ridotta e potrà essere riconosciuta soltanto nell’ ammontare da Euro 20 ad Euro 50 al massimo (ricordiamo che in Germania la c.d. Haftentschaedigung fuer Justizopfer sarà elevata, con decorrenza 1.1.2011, da 11 Euro ad Euro 25 giornaliere). Nel 2009, in Austria, lo Stato ha riconosciuto un’indennità per ingiusta detenzione a 184 persone.

Ha avuto invece un eco parzialmente positivo, la progettata introduzione, con decorrenza 1.1.2011, della c.d. Kronzeugenregelung (una specie di beneficio per “pentiti”) ed il previsto aumento dell’organico della Korruptionsstaatsanwaltschaft. La Kronzeugenregelung si giustifica, secondo coloro che ne hanno elaborato la relativa disciplina, col fatto che, come hanno dimostrato dati statistici, certi delitti in campo economico - la cui commissione presuppone spesso una struttura organizzativa e la partecipazione di un numero elevato di persone - possono essere perseguiti efficacemente soltanto se al coimputato, che si decide di collaborare, viene assicurato un adeguato “ ricompenso” per “l’aiuto” dato alla giustizia. È previsto che al “Kronzeuge”non verrà inflitta una pena detentiva; si ricorre invece a pene “alternative” quale lo svolgimento di lavoro socialmente utile, messa alla prova, pena pecuniaria. La Kronzeugenregelung, per ora, rimarrà in vigore per la durata di sei anni, trascorsi i quali, il legislatore si riserva , a seconda dei risultati concretamente ottenuti, di prorogarla, modificarla o di abolirla ed essa è destinata a trovare applicazione per reati puniti con la pena detentiva superiore a 5 anni, per quelli di corruzione e per reati “economici” (Wirtschaftskriminalitaet”). Sono invece esclusi i reati “sessuali” e quelli che hanno per conseguenza la morte di una persona. Presupposto indefettibile per poter beneficiare della Kronzeugenregelung, è che colui che collabora, riveli tutto ciò di cui è a conoscenza in ordine ai reati commessi – compresi quelli perpetrati dallo stesso Kronzeuge, cooperi pienamente con gli inquirenti e riferisca la verità.

Per reprimere la criminalità nel settore economico, è previsto l’ampliamento dell’organico della Korruptionsstaatsanwaltschaft da 7 a 38 unità; con facoltà di avvalersi della collaborazione di esperti. Originariamente era stata prevista la creazione di quattro “Wirtschaftskompetenzzentren” (centri di competenza in materia economica) a Vienna, Graz, Linz ed Innsbruck. Questa proposta poi non è stata attuata e si è preferito concentrare la competenza presso la Korruptionsstaatsanwaltschaft (con sede a Vienna), il cui organico, come sopra detto, verrà aumentato; l’odierna Korruptionsstaatsanwaltschaft assumerà la denominazione “Zentrale Staatsanwaltschaft zur Bekaempfung von Korruption und Wirtschaftskriminalitaet” (Procura centrale per la repressione della corruzione e della criminalità economica). Si prevede che a quest’organo giudiziario perverranno almeno 500 notizie di reato l’anno.

Qualche mese orsono, a Vienna, si è proceduto a fondare la “Antikorruptionsakademie” che avrà sede a Laxenburg; all’atto di fondazione hanno partecipato i rappresentanti di una quindicina di Stati. L’iniziativa è partita, oltre che dall’Austria, anche dall’Ufficio europeo per la repressione della truffa e dall’Interpol. Quest’accademia procederà all’aggiornamento professionale di PM, giudici e organi di polizia.

La discussione, in Austria, sulla “Weisungsbefugnis” (si veda il mio articolo pubblicato su “filodiritto”), non accenna ad attenuarsi e sembra che abbia dato luogo a contrasti anche all’interno dello stesso governo federale. Mentre il Cancelliere è contrario affinché sia mantenuta la Weisungsbefugnis (ed è favorevole che questo potere sia affidato ad una personalità indipendente), la titolare del dicastero della giustizia si è espressa nel senso che è intenzionata a mantenere questa sua prerogativa ministeriale e non vede motivo valido alcuno per una rinuncia o per il trasferimento di questo potere ad altra persona od organo, tanto più – come ha precisato la sig.ra Bandion-Ortner – recentemente è stato sancito espressamente l’obbligo di motivare le “Einstellungen”, cioè i provvedimenti, con i quali, in caso di reati di competenza dei tribunali, si dispone non doversi procedere.

Ad avviso della titolare del dicastero della giustizia, le proposte presentate da chi è contrario alla Weisungsbefugnis, non costituiscono una valida alternativa al potere di controllo sull’attività dei PM. L’istituzione di una Procura Generale, alla quale affidare la Weisungsbefugnis, non risolverebbe il problema, dato che non è stato chiarito, nei confronti di chi quest’organo dovrebbe essere responsabile. Particolarmente frustrante viene percepito dai PM austriaci l’obbligo dei c.d. Vorhabensberichte che, in casi particolarmente rilevanti e delicati sotto l’aspetto politico o per le implicazioni sociali che comportano, devono inviare al ministro della Giustizia (sono ca. 200 all’anno).

Favorevole si è dichiarata la sig.ra Bandion-Ortner alla proposta di allentare il segreto d’ufficio nel corso dei procedimenti penali; ciò al fine di garantirne una maggiore trasparenza; trasparenza reclamata da tempo con insistenza dall’opinione pubblica.

Particolarmente scettici si sono dimostrati i colleghi austriaci nel concedere gli arresti domiciliari con la c.d. Fussfessel (si veda il mio articolo in proposito pubblicato su “filodiritto”); a quanto risulta, dal settembre 2010 ad oggi, questa misura ha trovato applicazione soltanto in 70 casi (in tutta l’Austria).

Infine ancora qualche dato statistico. Sulla scrivania dei giudici austriaci “piovono” annualmente ca. 3.700.000 fascicoli processuali, ivi compresi quelli di volontaria giurisdizione. L’organico è di 1.600 giudici e 321 PM. Il numero degli abitanti è di ca. 8.000.000 - tra essi un numero elevato di stranieri in quanto, negli anni passati, l’indice di immigrazione in Austria, rapportato a 100.000 cittadini, è stato uno tra i più elevati in Europa (si veda in proposito il mio articolo pubblicato su “filodiritto”).

Nell’intento di risanare il bilancio federale austriaco, è stata proposta l’adozione di una serie di misure atte a contenere anche la spesa occorrente per l’amministrazione della giustizia. La maggior parte di esse è contenuta nel c.d. Justiz-Sparpaket. Le reazioni non si sono fatte attendere e sono state, almeno in parte, inusitatamente aspre e dure.

È stato detto che la giustizia dovrebbe essere l’ultima a dover contribuire al risanamento del deficit finanziario statale. Assicurare a tutti i ceti sociali - e quindi anche ai meno abbienti - “l’accesso” alla giustizia, è uno degli obblighi primari e fondamentali dello Stato. Il settore giudiziario, come hanno osservato i critici, non è un’azienda che si può condurre secondo criteri di lucro. Chi critica le proposte contenute nello “Sparpaket”, pone in rilievo che l’ammontare delle pene pecuniarie comminate da organi giudiziari ed incassate dallo Stato, coprono, già adesso, il 70 percento di quanto lo Stato spende per l’amministrazione della giustizia (e, se si escludono le spese sostenute per le carceri, il bilancio complessivo segnerebbe un attivo, sia pure modesto.

I risparmi che il dicastero federale della giustizia si propone di attuare, saranno ottenuti non soltanto con una diminuzione di spesa e con l’aumento dei contributi dovuti per copie di atti giudiziari, diritti di cancelleria, iscrizioni tavolari ed iscrizioni nel registro delle imprese, ma anche con una riduzione dei “ servizi” offerti al cittadino. Queste misure, secondo alcuni, influiscono in modo pesante sul diritto di ogni cittadino, di qualsiasi estrazione economico-sociale, che gli venga resa giustizia e c’è chi parla addirittura di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma nel 1950.

Aspramente criticata viene pure l’innovazione in materia di spese processuali, dato che, secondo il progetto ministeriale, la decisione sulle spese di causa verrebbe comunicata alle parti soltanto una volta avvenuto il passaggio in giudicato della sentenza. È prevista non soltanto la riduzione del periodo di pratica (il c.d. Gerichtsjahr) da 9 a 5 mesi, ma anche una decurtazione di quanto percepiscono i “praticanti” durante tale periodo. Fortemente criticata è pure la proposta ministeriale di abolire i periodi di sospensione delle udienze (“verhandlungsfreie Zeit”) in estate e durante le festività natalizie, date le prevedibilissime assenze di parti e difensori.

“Unfassbar”(inconcepibile) è stata ritenuta – da alcuni operatori del diritto – la proposta di depenalizzare le lesioni personali colpose, alle quali consegue una malattia di durata non superiore a 2 settimane (finora: tre giorni). Questa modifica legislativa (motivata dalla titolare del dicastero della giustizia col fatto che “non tutto deve finire davanti ad un giudice”), avrebbe per conseguenza, necessariamente, un considerevole aumento dei processi civili, mentre attualmente il risarcimento dei danni può essere chiesto nell’ambito del processo penale.

Per le ditte iscritte nel “Firmenbuch” che non osservino il termine per il deposito del bilancio annuale, è prevista una sanzione pecuniaria fino ad Euro 3.600 (è stato accertato che ogni anno 30.000 ditte consegnano il bilancio in ritardo).

L’indennità per ingiusta detenzione, attualmente prevista nella misura di Euro 100 il giorno, verrà ridotta e potrà essere riconosciuta soltanto nell’ ammontare da Euro 20 ad Euro 50 al massimo (ricordiamo che in Germania la c.d. Haftentschaedigung fuer Justizopfer sarà elevata, con decorrenza 1.1.2011, da 11 Euro ad Euro 25 giornaliere). Nel 2009, in Austria, lo Stato ha riconosciuto un’indennità per ingiusta detenzione a 184 persone.

Ha avuto invece un eco parzialmente positivo, la progettata introduzione, con decorrenza 1.1.2011, della c.d. Kronzeugenregelung (una specie di beneficio per “pentiti”) ed il previsto aumento dell’organico della Korruptionsstaatsanwaltschaft. La Kronzeugenregelung si giustifica, secondo coloro che ne hanno elaborato la relativa disciplina, col fatto che, come hanno dimostrato dati statistici, certi delitti in campo economico - la cui commissione presuppone spesso una struttura organizzativa e la partecipazione di un numero elevato di persone - possono essere perseguiti efficacemente soltanto se al coimputato, che si decide di collaborare, viene assicurato un adeguato “ ricompenso” per “l’aiuto” dato alla giustizia. È previsto che al “Kronzeuge”non verrà inflitta una pena detentiva; si ricorre invece a pene “alternative” quale lo svolgimento di lavoro socialmente utile, messa alla prova, pena pecuniaria. La Kronzeugenregelung, per ora, rimarrà in vigore per la durata di sei anni, trascorsi i quali, il legislatore si riserva , a seconda dei risultati concretamente ottenuti, di prorogarla, modificarla o di abolirla ed essa è destinata a trovare applicazione per reati puniti con la pena detentiva superiore a 5 anni, per quelli di corruzione e per reati “economici” (Wirtschaftskriminalitaet”). Sono invece esclusi i reati “sessuali” e quelli che hanno per conseguenza la morte di una persona. Presupposto indefettibile per poter beneficiare della Kronzeugenregelung, è che colui che collabora, riveli tutto ciò di cui è a conoscenza in ordine ai reati commessi – compresi quelli perpetrati dallo stesso Kronzeuge, cooperi pienamente con gli inquirenti e riferisca la verità.

Per reprimere la criminalità nel settore economico, è previsto l’ampliamento dell’organico della Korruptionsstaatsanwaltschaft da 7 a 38 unità; con facoltà di avvalersi della collaborazione di esperti. Originariamente era stata prevista la creazione di quattro “Wirtschaftskompetenzzentren” (centri di competenza in materia economica) a Vienna, Graz, Linz ed Innsbruck. Questa proposta poi non è stata attuata e si è preferito concentrare la competenza presso la Korruptionsstaatsanwaltschaft (con sede a Vienna), il cui organico, come sopra detto, verrà aumentato; l’odierna Korruptionsstaatsanwaltschaft assumerà la denominazione “Zentrale Staatsanwaltschaft zur Bekaempfung von Korruption und Wirtschaftskriminalitaet” (Procura centrale per la repressione della corruzione e della criminalità economica). Si prevede che a quest’organo giudiziario perverranno almeno 500 notizie di reato l’anno.

Qualche mese orsono, a Vienna, si è proceduto a fondare la “Antikorruptionsakademie” che avrà sede a Laxenburg; all’atto di fondazione hanno partecipato i rappresentanti di una quindicina di Stati. L’iniziativa è partita, oltre che dall’Austria, anche dall’Ufficio europeo per la repressione della truffa e dall’Interpol. Quest’accademia procederà all’aggiornamento professionale di PM, giudici e organi di polizia.

La discussione, in Austria, sulla “Weisungsbefugnis” (si veda il mio articolo pubblicato su “filodiritto”), non accenna ad attenuarsi e sembra che abbia dato luogo a contrasti anche all’interno dello stesso governo federale. Mentre il Cancelliere è contrario affinché sia mantenuta la Weisungsbefugnis (ed è favorevole che questo potere sia affidato ad una personalità indipendente), la titolare del dicastero della giustizia si è espressa nel senso che è intenzionata a mantenere questa sua prerogativa ministeriale e non vede motivo valido alcuno per una rinuncia o per il trasferimento di questo potere ad altra persona od organo, tanto più – come ha precisato la sig.ra Bandion-Ortner – recentemente è stato sancito espressamente l’obbligo di motivare le “Einstellungen”, cioè i provvedimenti, con i quali, in caso di reati di competenza dei tribunali, si dispone non doversi procedere.

Ad avviso della titolare del dicastero della giustizia, le proposte presentate da chi è contrario alla Weisungsbefugnis, non costituiscono una valida alternativa al potere di controllo sull’attività dei PM. L’istituzione di una Procura Generale, alla quale affidare la Weisungsbefugnis, non risolverebbe il problema, dato che non è stato chiarito, nei confronti di chi quest’organo dovrebbe essere responsabile. Particolarmente frustrante viene percepito dai PM austriaci l’obbligo dei c.d. Vorhabensberichte che, in casi particolarmente rilevanti e delicati sotto l’aspetto politico o per le implicazioni sociali che comportano, devono inviare al ministro della Giustizia (sono ca. 200 all’anno).

Favorevole si è dichiarata la sig.ra Bandion-Ortner alla proposta di allentare il segreto d’ufficio nel corso dei procedimenti penali; ciò al fine di garantirne una maggiore trasparenza; trasparenza reclamata da tempo con insistenza dall’opinione pubblica.

Particolarmente scettici si sono dimostrati i colleghi austriaci nel concedere gli arresti domiciliari con la c.d. Fussfessel (si veda il mio articolo in proposito pubblicato su “filodiritto”); a quanto risulta, dal settembre 2010 ad oggi, questa misura ha trovato applicazione soltanto in 70 casi (in tutta l’Austria).

Infine ancora qualche dato statistico. Sulla scrivania dei giudici austriaci “piovono” annualmente ca. 3.700.000 fascicoli processuali, ivi compresi quelli di volontaria giurisdizione. L’organico è di 1.600 giudici e 321 PM. Il numero degli abitanti è di ca. 8.000.000 - tra essi un numero elevato di stranieri in quanto, negli anni passati, l’indice di immigrazione in Austria, rapportato a 100.000 cittadini, è stato uno tra i più elevati in Europa (si veda in proposito il mio articolo pubblicato su “filodiritto”).