Green Pass per i lavoratori, ecco cosa cambia
È stato attuato l’art. 3 del decreto legge 127/2021 in materia di disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo, il quale ha esteso l’obbligo di green pass a tutti i lavoratori, siano essi dipendenti privati o pubblici. Lo stato di emergenza, dichiarato sino il 31 dicembre 2021, impone –insino la fine di dicembre- l’obbligo di presentazione della certificazione per accedere ai luoghi di lavoro, e automaticamente consentire la prestazione.
Il Dpcm del 12 ottobre, pubblicato in GU, n.246/2021, chiarisce anch’esso le linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale. A differenza della prima versione nel testo ufficiale non è presente il termine di 48 ore che opera da avviso per la richiesta di green pass ai lavoratori. È vietata, ai sensi del Dpcm, la conservazione del QR code nonché la consultazione, registrazione o utilizzazione del codice per qualsiasi altra finalità. È fatta salva, però, la possibilità per il datore di lavoro di tracciare lo svolgimento dei controlli.
Diritto a malattia, maternità, assegni familiari e cassa integrazione sono riconosciuti per chi è in possesso della certificazione verde, in assenza di quest’ultima i lavoratori saranno considerati come assenti ingiustificati
Il lavoratore assente, il quale non abbia presentato il Green Pass, è considerato assente ingiustificato, e non avrà diritto allo stipendio sino a quando non avrà con sé e presenterà la certificazione. Il danno tuttavia comporta una perdita anche al diritto per qualunque componente della sua retribuzione, sia essa di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario. Per i giorni di assenza ingiustificata, inoltre, non si concorre alla maturazione delle ferie né di permessi retribuiti. Si evince tutto chiaramente dal decreto: «in relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio».
Le Faq del Governo chiariscono che anche in caso di malattia il lavoratore non potrà usufruire del certificato medico in modo tale da rendere giustificata la sua assenza- assenza per malattia. Lo stesso vale anche in caso di maternità e per quote di assegni familiari o all'indennità Cig.
È chiaro che l’obiettivo raggiunto sin ora in termini di vaccinazioni sia riuscito a ridurre la circolazione del virus, le ospedalizzazioni e a prevenire efficacemente l’insorgenza di patologie gravi e di decessi, ma quello che si auspica è un’adesione ancor maggiore per una tutela piena ed effettiva della popolazione.