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I gruppi societari e la responsabilità ex Decreto Legislativo 231/2001

Corporate groups and responsibility under Legislative Decree 231/2001
Caduta Muro di Berlino
Ph. Massimo Golfieri / Caduta Muro di Berlino

Articolo pubblicato nella sezione Il confronto col legislatore del numero 1/2021 della Rivista "Sistema 231".

 

Abstract

Lo scritto ha lo scopo di analizzare le possibilità di coinvolgimento del gruppo di società nell’ambito di un procedimento per un illecito amministrativo derivante dalla commissione di un reato presupposto della responsabilità dell’ente ex Decreto Legislativo 231 del 2001. Partendo dalla definizione di gruppo societario ricavabile dalla normativa vigente, si affronteranno le posizioni della dottrina e della giurisprudenza (di merito e di legittimità) con riferimento alla possibilità di far risalire la responsabilità derivante dalla commissione di un reato presupposto commesso nell’interesse o a vantaggio di una società controllata anche alla capogruppo o alla società estera facente parte del medesimo gruppo societario.

The paper is intended to analyze the possibilities of involvement of a corporate group in the context of a proceeding for an administrative offense deriving from the commission of a predicate under Legislative Decree 231 of 2001. Starting from the definition of corporate group obtainable from current legislation, the paper will examine the positions of doctrine and jurisprudence with reference to the possibility of tracing the responsibility deriving from the commission of a predicate crime committed in the interest or to the advantage of a subsidiary also to the parent company or to the foreign company belonging to the same corporate group.

 

Sommario

1. La definizione di gruppo societario desumibile dalla normativa vigente

2. Il possibile coinvolgimento ex Decreto Legislativo 231/2001 della capogruppo nel reato commesso nell’interesse o a vantaggio di una delle controllate

3. Il possibile coinvolgimento della società estera appartenente al gruppo

 

Summary

1. The definition of corporate group that can be deduced from current legislation

2. The possible involvement of the parent company under Legislative Decree 231/2001 in the crime committed in the interest or to the advantage of one of the subsidiaries

3. The possible involvement of the foreign company belonging to the group

 

1. La definizione di gruppo societario desumibile dalla normativa vigente

Dopo aver rimesso per lunghi anni all’interprete il compito di ricavare la definizione di gruppo di società dall’obiter dictum delle disposizioni normative vigenti, con il Codice della crisi d’impresa, il legislatore ha finalmente fornito una definizione normativa esaustiva, giungendo finanche a distinguere il gruppo di imprese dal gruppo di imprese di rilevante dimensione[1].

Le menzionate definizioni sono contenute rispettivamente nell’articolo 2, lett. h) e lett. i) del Decreto Legislativo 14/2019 (cd. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza)[2]. In particolare, l’articolo 2, lett. h) ricomprende nel gruppo di imprese “l’insieme delle società, delle imprese e degli enti, escluso lo Stato, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto[3], offrendo – per maggiore semplificazione – due presunzioni: quella secondo cui l’attività di direzione e coordinamento di una o più società è “esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci[4] e quella secondo cui sono sottoposte alla direzione e coordinamento di una società o ente “le società controllate, direttamente o indirettamente, o sottoposte a controllo congiunto, rispetto alla società o ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento”.

L’articolo 2, lett. i) del Decreto Legislativo 14/2019, invece, definisce come gruppi di imprese di rilevante dimensione “i gruppi di imprese composti da un’impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013”, ossia i cd. gruppi di dimensioni medie[5] e i cd. grandi gruppi[6].  

Pertanto, si ha gruppo di imprese laddove vi sia un soggetto – ente[7] o persona fisica – che esercita un’attività di direzione e coordinamento, da intendersi come consolidamento dei bilanci, come vero e proprio controllo societario o – richiamando i principi già enunciati in passato dalla dottrina e dalla giurisprudenza – quando si rinvengano atti di indirizzo o regole di comportamento oppure accordi contrattuali o patti parasociali tra le società interessate: sono esempi di attività di direzione e coordinamento, in questo senso, la predisposizione o la decisione finale da parte di una società, di un ente o di una persona fisica in merito a piani strategici, industriali, finanziari o ai budget annuali o l’autorizzazione in merito ad operazioni straordinarie  o la gestione centralizzata dei rapporti con istituzioni pubbliche o private[8].

Le modalità di esercizio di questa attività di direzione e coordinamento sono riconducibili ad atti formali (p. es., delibere del consiglio di amministrazione della capogruppo), ad atti di indirizzo (ordini di servizio, istruzioni, circolari, policies) o, come ricordato, a patti parasociali, ma anche più semplicemente ad incontri in cui i manager della capogruppo comunicano le proprie decisioni a quelli delle società subordinate o, infine, a mere risposte recanti decisioni di carattere gestionale[9].

Quel che rileva è che, in ogni caso, le funzioni di direzione e coordinamento proprie della società capogruppo non devono mai scadere in atti coercitivi o con efficacia vincolante per le controllate: se così fosse, infatti, si vanificherebbe l’autonomia giuridica delle singole entità del gruppo e dei rispettivi organi di amministrazione e di controllo.

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