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I reati di cui alla legge 22/2022: profili di vantaggio e obblighi di custodia

Crimes referred to in law 22/2022: advantage profiles and custody obligations
gerri-gambino_sacharov_berlin_2016
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Abstract

Dai lavori preparatori ed in base alla convenzione di Nicosia, volta prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione del patrimonio culturale, sembrerebbe che la legge 22/2022 preveda solo attività dolose. Ma quando si guarda la norma in ottica 231, il vantaggio e gli obblighi di custodia e protezione indirizzano la norma anche a fattispecie colpose come è accaduto per  la sicurezza sul lavoro?

From the preparatory work and on the basis of the Nicosia Convention, aimed at preventing and combating illicit trafficking and the destruction of cultural heritage, it would seem that the Law 22/2022 provides only for malicious activities. But when you look at the 231 standard, do the advantages and the obligations of custody and protection also address the rule to culpable cases such as occupational safety?

 

Sommario

1. Premessa

2. La nozione di “patrimonio culturale”

3. Aspetti criminologici e sociologi dei reati p.e p. dal Titolo VIII bis del Codice Penale

4. Art. 25-septiesdecies “Delitti contro il patrimonio culturale”

5. Art. 25-duodevicies “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”

6. La transizione dalle attività dolose a quelle colpose ed il principio di tassatività in attesa della giurisprudenza

7. I soggetti coinvolti

 

Summary

1. Introduction

2. The notion of “cultural heritage”

3. Criminological and sociological aspects of crimes p and p. from Title VIII bis of the Criminal Code

4. Art. 25-septiesdecies “Crimes against cultural heritage”

5. Art. 25-duodevicies “Recycling of cultural assets and devastation and pillage of cultural and landscape assets”

6. The transition from malicious to negligent activities and the principle of taxation pending the jurisprudence

7. The subjects involved

 

 

1. Premessa

La legge 9 marzo 2022, n. 22 recante «Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale» è entrata in vigore il 23 marzo 2022. Il codice penale si è arricchito di un Titolo VIII-bis (artt. 518-bis ss.), rubricato «Dei delitti contro il patrimonio culturale», che contiene un consistente numero di norme incriminatrici (art. 518-bis – 518-quaterdecies). Alcune fattispecie previste dalla legislazione complementare sono state arricchite e riordinate in seno al codice penale. Alle predette figure delittuose viene poi aggiunta, l’art. 707-bis, la nuova contravvenzione di «Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli». Viene, infine, estesa la portata della confisca di cui all’art. 240 bis. Il catalogo dei reati presupposto ai fini della responsabilità da reato degli enti, si è arricchito degli artt. 25-septiesdecies («Delitti contro il patrimonio culturale») e 25-duodevicies («Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici»).

Degne di nota l’estensione della disciplina delle operazioni sotto copertura (art. 9 l. 146/2006) ad alcune delle nuove fattispecie – in particolare, riciclaggio (art. 518-sexies) e autoriciclaggio (art. 518-septies) di beni culturali. L’intervento normativo tende a una tutela più precisa del patrimonio culturale e raccoglie gli spunti della Convenzione di Nicosia facendo un passo in avanti per la lotta ad un fenomeno globale e tanto diversificato.

 

2. La nozione di “patrimonio culturale”

La commissione di studio Franceschini, intorno al 1964, diede una definizione di “beni culturali” valida ancora oggi: beni culturali come testimonianza materiale avente valore di civiltà.

Testimonianza, dunque, di civiltà, storia e cultura (sono da ricordare i beni d’interesse storicoartistico, i monumenti, i beni archeologici, archivistici, librari e paesistico-ambientali), opere artistiche prodotte dall’uomo, quindi che, in forza di un valore artistico riconosciuto,

appartengono alla cultura e alla collettività, ne sono testimonianza storica e oggetto di educazione estetica, e sono per questo, oggetto di valorizzazione e di tutela.

I beni che entrano a far parte del patrimonio culturale esprimono dei valori irriproducibili e

irripetibili della società di cui sono emanazione (sono degli “unicum”, non ve ne sono repliche, né esiste un altro bene che corrisponda, in ogni suo aspetto, ai caratteri formali, estetici e simbolici di esso), hanno forti connotati estetici ed espressivi e gli si riconosce un valore economico, quindi redditività.

I beni possono essere mobili (trasportabili) o immobili (definitivamente ancorati al luogo per il quale sono stati costruiti). Si individuano nei beni mobili i dipinti, le suppellettili e qualunque

opera sia svincolata (o svincolabile) dal contesto che la accoglie.

In base alla legge Bottai l.1089/1939 le principali e più generali tipologie di beni sono:

  • Beni artistici e storici: tutte le opere e i monumenti, mobili e immobili, che hanno un riconosciuto pregio artistico o una particolare rilevanza storica;
  • Beni architettonici: tutti gli edifici, gli insiemi architettonici e i monumenti: beni immobili, dunque, cui sia riconosciuta l’artisticità o la pregnanza storica;
  • Beni archeologici: i beni e le testimonianze mobili o immobili del passato antico, portati alla luce attraverso lo scavo tecnico o non ancora rinvenuti, ma la cui presenza è accertata in un dato luogo;
  • Centri storici: Un insieme urbanistico ed edilizio che non ha mai visto interrotta la sua viabilità abitativa e la sua funzione urbana, né ha mai subito quel processo di ampliamento esterno alle mura antiche che ne avrebbe alterato la veduta.
  • Beni librari e biblioteche: questi beni sono solitamente custoditi tra le mura di biblioteche, che raccolgono i libri, custodendone l’integrità e li rendono accessibili al pubblico. Le biblioteche possono essere statali o dipendenti da enti locali, da enti morali, da monasteri o appartenenti a privati.
  • Beni archivistici: questi beni includono sia documenti, che archivi, ossia quelle istruzioni pubbliche destinate alla conservazione di atti e documenti pubblici e privati che sono di competenza statale.
  • Musei: I musei sono delle importanti istituzioni, atti ad ospitare ed esporre una serie di beni mobili, che sono custoditi, catalogati ed esibiti al pubblico (i musei possono essere pubblici o privati).

L’art. 2 del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42, meglio noto come Codice dei beni culturali e del paesaggio, ci indica che “Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici”.

Va, inoltre, evidenziato che i Beni Ambientali fanno parte del patrimonio culturale di un paese, quando rappresentative di una determinata regione, che costituiscono paesaggi naturali o trasformati ad opera dell’uomo (quelle zone in cui siano presenti strutture insediative urbane che, per il loro pregio, offrono testimonianza di civiltà).

Esistono due principali tipologie di beni ambientali:

  • le bellezze individuali, ossia quelle che conservano una non comune pregevolezza intrinseca spontanea (parchi, grotte, baie naturali, ecc.)
  • le bellezze d’insieme, cioè le forme naturali o gli edifici che vanno protetti, in quanto parte integrante di un complesso unitario di particolare valore.

Abbiamo, anche, l’elenco dei beni facenti parte del Patrimonio culturale dell’UNESCO fondato il 16 novembre 1972 con la Convenzione di Parigi sulla Tutela del Patrimonio Culturale e Materiale mondiale con la quale si richiede la cooperazione internazionale per la conservazione e la protezione dei Beni più importanti per la storia, l’arte, le scienze e le bellezze naturali di ciascuno Stato.

Infine, il Codice dei beni culturali propone all’art. 9 una ulteriore categoria “i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose i quali sono soggette anche le intese concluse ai sensi dell’articolo 12 dell’Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984

Tutti i beni appartenenti a questo elenco rientrano certamente, nella nozione di patrimonio culturale sopra descritto e sono soggetti alla tutela legislativa in argomento, ma meritano una riflessione i c.d. “beni immateriali”, cioè quelli per cui è fondamentale “non il valore universale bensì la rappresentatività della diversità e della creatività umana[1]. Questi beni sono soggetti anche alla medesima tutela? Sradicare e/o danneggiare una coltivazione di “viti ad alberello di Pantelleria”[2] può portare all’applicazione degli artt. 518 e ss. c.p.? Potrà essere perseguito ai sensi e per gli effetti dell’art. 518 duodecies c.p. colui che “deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili un Giglio di Nola o un Candeliere di Sassari pronto per la Faradda?

 

3. Aspetti criminologici e sociologi dei reati p.e p. dal Titolo VIII bis del Codice Penale

Le attività antropiche di questa categoria di reati sono il furto d’arte, le frodi d’arte e il saccheggio e traffico di beni archeologici. In base al momento in cui si innesta l’azione criminosa nel lungo processo criminale è possibile frazionare i mercati illeciti delle opere d’arte, in diverse fasi. In genere si individuano quattro fasi non sempre distinte nettamente: 1) furto/saccheggio 2) trasporto/intermediazione iniziale 3) “ripulitura” /intermediazione finale 4) immissione nel mercato/vendita. Poiché è difficile che lo stesso soggetto sia in grado di coprire tutte le fasi è possibile tracciare un primo identikit criminolgico dei rei: le prime fasi vedono prevalere personalità e persone con scarse e/o modeste competenze specialistiche, senza cognizione completa del valore intrinseco ed estrinseco dell’oggetto aggredito e che necessitano di collegamenti che non hanno direttamente; le fasi di ripulitura ed immissione nel mercato sono territorio di persone con competenze e relazioni spesso transnazionali; facenti parte a vario titolo di circuiti criminali organizzati e propensi a margini di profitto più alti vista la comprensione socio economica dell’azione criminosa.

L’elevato status socio-economico degli attori fa sì che la collettività percepisca il fenomeno come crimine da colletti bianchi e quindi il sistema di giustizia sembra doversi dirigere verso “poche mele marce” e “nemici esterni”.

Oltre a soggetti di alto profilo, anche soggetti di basse condizioni socio-economiche partecipano al traffico illecito di beni culturali, soprattutto nello scavo illecito e nei furti d’arte.

L’odierno intervento legislativo è frutto della continua spinta delle pubblicazioni scientifiche in diversi ambiti come quello giuridico, archeologico e criminologico[3]; della maggiore sensibilità al tema del traffico di opere d’arte e dalla concomitante distruzione di opere d’arte a causa di guerre e conflitti civili. I crimini che hanno ad oggetto opere d’arte si possono dividere in tre grandi aree e consentono la profilazione di altrettanti tipi criminali. Il primo tipo è il furto d’arte. Il furto può avere ad oggetto opere di minor valore e per questo sfuggono ad analisi ulteriori del semplice lucro per l’asportazione, ed opere dal valore sensazionale il cui furto non è finalizzato alla rivendita, quando piuttosto causato da motivi politico-ideologici[4] o dall’obiettivo di chiedere un riscatto[5].

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[1] https://www.unesco.it/it/italianellunesco/detail/189

[2] La tradizionale coltivazione della vite ad alberello è entrata a far parte dell’elenco UNESCO nel 2014.

[3] Mackenzie, S. (2011a). The Market as Criminal and Criminals in the Market: Reducing Opportunities for Organised Crime in the International Antiquities Market. In S.Manacorda & D. Chappell (A c. Di), Crime in the Art and Antiquities World: Illegal Trafficking in Cultural Property (pagg. 69–85). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-7946-9_4

[4] Ceschi, G. (2019). Il ruolo della criminalità organizzata nel traffico illecito di opere d’arte. Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata, 5(3), Article 3. https://doi.org/10.13130/cross-12561

[5] Durney, M., & Bowman Proulx, B. (2011). Art crime: A brief introduction. Crime, Law and Social Change, 56(2), 115. https://doi.org/10.1007/s10611-011-9316-3