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Indisponibilità del “braccialetto elettronico”: le Sezioni Unite risolvono la querelle ma la carenza di dispositivi perdura

Commento alla sentenza SU, 28 aprile 2016, n. 20769
Indisponibilità del “braccialetto elettronico”: le Sezioni Unite risolvono la querelle ma la carenza di dispositivi perdura
Indisponibilità del “braccialetto elettronico”: le Sezioni Unite risolvono la querelle ma la carenza di dispositivi perdura

Sommario:

1. Premessa

2. Il caso concreto e la soluzione offerta dalle Sezioni Unite

3. L’evoluzione normativa del braccialetto elettronico

4.“Braccialetto elettronico”: nuova misura cautelare o mera modalità esecutiva?

5. Indisponibilità del “braccialetto elettronico”: custodia in carcere o arresti domiciliari “semplici”?

6. Considerazioni conclusive

 

1. Premessa

Nel recente passato la materia cautelare è stata oggetto di numerosi interventi legislativi, culminati, da ultimo, nella legge 16 aprile 2015, n. 47.

Le ragioni di tale attivismo legislativo sono da ricondurre principalmente all’allarmante situazione di sovraffollamento delle carceri italiane, stigmatizzata dalla dura condanna per violazione dell’articolo 3 C.e.d.u., da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo[1].

In questa sede, occorre evidenziare che uno degli obiettivi principali della riforma da ultima citata è stato quello di favorire il ricorso a misure cautelari non carcerarie, in modo tale, da un lato, da far fronte al problema del sovraffollamento e, dall’altro, da dare concreta attuazione al principio del minor sacrificio necessario per la libertà personale[2].

È pertanto evidente come, in un tale contesto, una delle norme che ha maggiormente catalizzato l’attenzione tanto del legislatore quanto degli interpreti, sia stato l’articolo 275 bis del codice di procedura penale, che disciplina gli arresti domiciliari con particolari modalità di controllo, comunemente noti come arresti domiciliari con “braccialetto elettronico”.

E proprio la pronuncia in commento affronta e fa il punto su una delle questioni più spinose, concernente le conseguenze derivanti dall’indisponibilità materiale del braccialetto[3].

 

2. Il caso concreto e la soluzione offerta dalle Sezioni Unite

La sentenza in esame prende le mosse dalla decisione del Tribunale del riesame di Potenza di dichiarare infondato l’appello del ricorrente, afferente l’asserita violazione dell’articolo 275 bis codice di procedura penale Il Tribunale ha, infatti, ritenuto che la Corte d’appello avesse «correttamente valutato la possibilità di sostituire gli arresti domiciliari con il dispositivo del braccialetto elettronico, concludendo in senso negativo, attesa l’indisponibilità del suddetto congegno».

L’imputato, a mezzo del suo difensore, proponeva quindi ricorso per Cassazione, denunciando, tra l’altro, la violazione e la falsa applicazione della legge con riferimento agli articoli 275, 275 bis e 299 del codice di procedura penale.

Con ordinanza del 28 gennaio 2016, la Prima Sezione Penale della Suprema Corte rimetteva la questione alle Sezioni Unite[4], avendo ravvisato l’esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla misura cautelare da disporre (o mantenere) in caso di indisponibilità materiale del “braccialetto elettronico”.

Come evidenziato dal collegio remittente, infatti, sul punto esistono due distinti orientamenti, che risolvono la questione in modo differente, pur muovendo entrambi dalla premessa secondo cui l’articolo 275 bis codice di procedura penale non disciplina un’autonoma misura cautelare, ma una mera modalità esecutiva degli arresti domiciliari.

Secondo una prima scuola di pensiero, infatti, l’autorità giudiziaria che rigetta l’istanza di arresti domiciliari ex articolo 275 bis del codice di procedura penale (o listanza di sostituzione con arresti domiciliari ex articolo 275 bis) per indisponibilità dei citati dispositivi elettronici, dovrebbe disporre (o eventualmente mantenere) la misura della custodia cautelare in carcere, poiché le esigenze cautelari che, originariamente, avevano imposto gli arresti domiciliari con “braccialetto elettronico” possono essere correttamente tutelate solo con la più grave misura carceraria[5]. In sintesi, quindi, “l’impossibilità di concedere gli arresti domiciliari senza il braccialetto elettronico dipende pur sempre dall’intensità delle esigenze cautelari, ed è, pertanto, ascrivibile alla persona dell’indagato”.

Al contrario, in accordo con il secondo indirizzo, nella medesima situazione, l’autorità procedente dovrebbe disporre la misura degli arresti domiciliari “semplici”, considerato che il dispositivo elettronico è una cautela che il giudice utilizza, ove lo ritenga necessario, “non già ai fini dell’adeguatezza della misura più lieve, vale a dire per rafforzare il divieto di non allontanarsi dall’abitazione, ma ai fini del giudizio, da compiere nel procedimento di scelta delle misure, sulla capacità effettiva dell’indagato di limitare la propria libertà di movimento, assumendo l’impegno di installare il braccialetto e di osservare le relative prescrizioni[6].

Le Sezioni Unite, investite della questione[7], ritenendo che nessuno dei summenzionati orientamenti fosse meritevole di accoglimento, enunciavano quindi il seguente principio di diritto: «Il giudice, investito di una richiesta di applicazione della misura degli arresti domiciliari con il c.d. ‘braccialetto elettronico’  o di sostituzione della custodia in carcere con la predetta misura, escluso ogni automatismo nei criteri di scelta delle misure, qualora abbia accertato l’indisponibilità del suddetto dispositivo elettronico, deve valutare, ai fini dell’applicazione o della sostituzione della misura coercitiva, la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna di esse in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto».

 

3. Levoluzione normativa del “braccialetto elettronico”

Prima di analizzare più da vicino le questioni affrontate dalla Suprema Corte nella pronuncia in commento, sembra opportuno ricostruire brevemente l’evoluzione normativa dell’istituto degli arresti domiciliari con “braccialetto elettronico”, così da poterlo inquadrare alla luce dei più recenti interventi legislativi.

L’articolo 275 bis codice di procedura penale è stato introdotto nell’ordinamento giuridico italiano dall’articolo 16 c. 2 d.l. 2 novembre 2000, n. 341, convertito nella legge 19 gennaio 2000, n. 4. In accordo con la versione originaria del predetto articolo, il giudice che lo riteneva necessario disponeva gli arresti domiciliari con procedure di controllo mediante appositi strumenti elettronici (i c.d. “braccialetti elettronici”), di cui avesse preventivamente accertato la disponibilità.

Il successivo articolo 19 d.l. 2 novembre 2000, n. 341, invece, demandava la definizione delle modalità di utilizzo ed installazione dei “braccialetti elettronici” ad una fonte normativa secondaria; pertanto, il 2 febbraio 2001, il Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero di Giustizia emanava apposito decreto interministeriale. Dal combinato disposto delle norme ora citate emergeva chiaramente che, nell’ordinamento italiano, il ricorso al “braccialetto elettronico” dipendeva dalla valutazione del caso concreto operata dal giudice, dall’accertamento della disponibilità e del corretto funzionamento del dispositivo da parte della polizia giudiziaria[8], nonché dal consenso prestato dal destinatario della misura stessa.

Di fatto, comunque, il sistema così delineato è divenuto concretamente operativo solo a partire dal 2005, in seguito alla convenzione siglata tra il Ministero dell’Interno e la Telecom S.p.A. per la fornitura, l’installazione e l’assistenza di circa 2000 dispositivi su tutto il territorio nazionale[9]. Tuttavia, occorre rilevare che al 20 maggio 2013 risultavano adottate sole 56 ordinanze per l’applicazione del braccialetto elettronico, ed alla stessa data solo 25 dispositivi risultavano effettivamente attivi[10].

Sempre nel 2013, il legislatore è intervenuto sul primo comma dell’articolo 275 bis con il d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazione, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10, sostituendo l’espressione «se lo ritiene necessario», con l’espressione «salvo che le ritenga non necessarie». Così facendo, quindi, il “braccialetto elettronico” è divenuta, di fatto, la «modalità di controllo “ordinaria” della cautela domiciliare»[11], che l’autorità giudiziaria può evitare solo attraverso apposita motivazione, indicando, quindi, una serie di elementi fattuali contrari al controllo mediante "braccialetto elettronico”[12].

Successivamente, con la riforma del sistema cautelare, ad opera della summenzionata legge 16 aprile 2015 n. 47, il legislatore ha inciso ulteriormente e in maniera significativa in materia di “braccialetto elettronico”, pur non intervenendo direttamente sull’articolo 275 bis. In quell’occasione, infatti, è stato introdotto il comma 3 bis dell’articolo 275 del codice di procedura penale, il quale statuisce che il giudice, nel disporre la custodia cautelare in carcere, deve puntualmente indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea nel caso di specie la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo previste dall’articolo 275 bis. Così facendo, il legislatore ha, quindi, imposto uno stringente obbligo di motivazione nei confronti del giudicante che voglia disporre la custodia cautelare in carcere, la quale dovrà pertanto necessariamente essere considerata quale extrema ratio.

Tuttavia, al fine di poter comprendere la ratio sottesa agli interventi legislativi ora menzionati, è necessario che gli stessi siano letti alla luce del contesto storico e sociale in cui sono andati ad inserirsi.

Come si è in precedenza accennato, a partire dal 2013, il problema del sovraffollamento carcerario[13] è divenuto una vera e propria “emergenza nazionale”, anche in ragione della dura condanna inflitta all’Italia con la sentenza Torreggiani[14]. Se si considera inoltre che, fino al maggio 2013 l’utilizzo dei controlli mediante “braccialetto elettronico” da parte della magistratura era stato per lo più nullo, è evidente come il legislatore, con la modifica apportata al primo comma dell’articolo 275 bis codice di procedura penale e con l’introduzione del comma 3 bis dell’articolo 275 codice di procedura penale, abbia voluto raggiungere un duplice scopo. Da un lato, incrementare il ricorso a misure alternative alla detenzione, ed in particolar modo, appunto, al “braccialetto elettronico”[15], così da ridurre il numero dei detenuti presenti negli istituti penitenziari italiani; dall’altro, quello di dare effettiva attuazione al principio del minimo sacrificio necessario per la libertà personale, che da sempre è (o meglio avrebbe dovuto essere) cardine dell’intero sistema cautelare[16].

 

4. “Braccialetto elettronico”: nuova misura cautelare o mera modalità esecutiva?

Il Collegio, dopo aver inquadrato la disciplina del “braccialetto elettronico” alla luce dei più recenti interventi legislativi, si è interrogato in ordine alla natura degli arresti domiciliari con le modalità prescritte dall’articolo 275 bis codice di procedura penale, in quanto questione strettamente connessa alla risoluzione della querelle principale.

Sin dall’introduzione dell’articolo 275 bis nel codice di rito, infatti, dottrina e giurisprudenza si sono domandate se il legislatore avesse predisposto una nuova e autonoma misura cautelare o se, al contrario, avesse delineato una “mera” modalità esecutiva degli arresti domiciliari. Se, da sempre, la giurisprudenza è stata concorde nell’affermare che si tratta di una modalità di esecuzione, la dottrina sul punto si è divisa.

Secondo un primo orientamento dottrinale, invero, l’articolo 275 bis codice di procedura penale introdurrebbe una misura cautelare autonoma, pensata per tutte quelle situazioni di pericolo intermedio, e cioè per tutti quei soggetti nei confronti dei quali il giudice nutra dei «dubbi in ordine alla loro capacità auto-limitativa»[17].

Un primo argomento a favore della tesi appena menzionata è offerto, secondo eminenti commentatori[18], dalle modifiche apportate in materia di “braccialetti elettronici” dalla l. 16 aprile 2015, n. 47. In particolare, il fatto che, in accordo con il nuovo comma 3 bis dell’articolo 275 codice di procedura penale, il giudice che voglia disporre la custodia cautelare in carcere debba indicare puntualmente i motivi per cui ritiene inidonea la misura degli arresti domiciliari con “braccialetto elettronico”, dimostrerebbe che questi ultimi altro non sono che un misura cautelare autonoma, posta a tutela di specifici pericula libertatis, i quali non potrebbero essere garantiti dai soli arresti domiciliari “semplici”. A parere di chi scrive, tuttavia, una tale esegesi del comma 3 bis non sembra essere perfettamente in linea con la ratio della riforma del 2015. Il più stringente onere motivazionale imposto al giudice che voglia disporre la misura carceraria è stato, infatti, uno strumento necessario per dare concreta attuazione al principio del minimo sacrificio necessario per la libertà personale, raggiungere così un duplice obiettivo: da un lato, risolvere, almeno in parte, il problema del sovraffollamento degli istituti penitenziari e, dall’altro, incrementare il ricorso ai “braccialetti elettronici”, costati allo stato milioni di euro e di fatto rimasti inutilizzati per circa un decennio.

Tuttavia, a riprova dell’interpretazione esegetica proposta da parte della dottrina, vi sarebbe, altresì, la previsione dell’ultimo periodo dell’articolo 275 bis c. 1, con cui il legislatore impone al giudice di predisporre, con il medesimo provvedimento con cui concede gli arresti domiciliari con “braccialetto elettronico”, la custodia cautelare in carcere nel caso in cui il destinatario della misura non presti il proprio consenso alle modalità di controllo prescritte. Per alcuni, infatti, una tale disposizione dimostrerebbe l’esistenza di specifici pericula libertatis, in ragione dei quali, lo stesso legislatore ha prescritto al giudice di disporre non gli arresti domiciliare semplici, ma la più grave misura della custodia cautelare in carcere[19]. A parere dell’autore, però, anche questo secondo argomento non sembra essere particolarmente convincente. Occorre, infatti, considerare che, se il legislatore non avesse predisposto l’immediata carcerazione per l’indagato/imputato che non presti il consenso alle modalità di controllo prescritte ai sensi dell’articolo 275 bis, ne sarebbe derivato che il proprio rifiuto avrebbe garantito all’interessato l’automatica applicazione della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari “semplici”[20]. Pertanto, la previsione ed i mantenimento, anche all’indomani della riforma, di un tale automatismo sono dovuti alla particolarità della circostanza considerata.

Quanto, invece, al secondo orientamento dottrinale, sposato dalla giurisprudenza[21] e confermato dalle Sezioni Unite nella sentenza in commento, il “braccialetto elettronico” altro non è che una modalità esecutiva degli arresti domiciliari[22].

A favore di tale tesi vi è, innanzitutto, la relazione al disegno di legge relativo alla conversione del d.l. 341/2000, in cui si legge chiaramente che «non si tratta di creare nuove misure alternative alla detenzione o alla custodia cautelare in carcere, quanto piuttosto disciplinare un nuovo strumento di controllo applicabile, nei casi in cui ciò sia possibile, alle misure esistenti».

Un secondo argomento a sostegno della predetta esegesi è dato, poi, dall’incipit dello stesso articolo 275 bis codice di procedura penale, che esordisce con la formula «Nel disporre gli arresti domiciliari». A tal proposito, occorre, inoltre, considerare la collocazione sistematica della medesima disposizione normativa, la quale, come osservano le Sezioni Unite, non solo è posta nell’ambito delle disposizioni generali, ma è di seguito allo stesso articolo 275, che disciplina proprio i criteri di scelta delle misure cautelari. Tali elementi sono chiaramente sintomatici del fatto che non si tratta di una nuova misura cautelare, ma di una modalità esecutiva, applicabile anche a misure cautelari diverse dagli arresti domiciliari. Lo stesso Collegio evidenzia come, a seguito delle modifiche apportate dal d.l. 14 agosto 2013, n. 93, all’articolo 282 bis codice di procedura penale, il “braccialetto elettronico” possa accompagnarsi anche alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare, a riprova, quindi, della sua natura di modalità esecutiva, da applicare nei casi e nei modi prescritti dal legislatore.

 

5. Indisponibilità del “braccialetto elettronico”: custodia in carcere o arresti domiciliari “semplici”?

Risolta la questione concernente la natura del “braccialetto elettronico”, le Sezioni Unite giungono, quindi, al cuore della querelle, interrogandosi in ordine alle conseguenze derivanti dall’indisponibilità materiale dei dispositivi elettronici.

A tal proposito, occorre, innanzitutto, premettere che, l’articolo 275 bis del codice di procedura penale è cristallino nell’indicare che il giudice deve predisporre una verifica preventiva in ordine alla disponibilità dei mezzi di controllo elettronici, avvalendosi dell’ausilio della polizia giudiziaria. Duole, tuttavia, constatare che, non sempre, una tale previsione normativa viene osservata dalla magistratura, che spesso, non curandosi dell’assenza dei predetti dispositivi, dispone gli arresti domiciliari ai sensi dell’articolo 275 bis codice di procedura penale[23], contribuendo così ad inasprire il dibattito, dottrinale e giurisprudenziale, in ordine alle misure cautelari da applicare in caso di indisponibilità.

Sul punto esistono, infatti, due distinte scuole di pensiero. In accordo con un primo orientamento, in assenza del “braccialetto elettronico” il giudice dovrebbe disporre o comunque mantenere la custodia cautelare in carcere. Come sostenuto tanto dalla giurisprudenza di legittimità[24] quanto da quella di merito[24], difatti, questa sarebbe «l’unica [proposta] realmente sostenibile»[25], dal momento che l’opposta soluzione implicherebbe la concessione degli arresti domiciliari “semplici”, inadatti a garantire le esigenze cautelari sottese alla misura stessa[26].

Tuttavia, nella sentenza in commento, le Sezioni Unite hanno puntualmente indicato i motivi per cui una tale risoluzione della questione non appare condivisibile.

La prima ragione si rinviene nell’articolo 275 bis c. 1, che, come si è visto, impone al giudice di disporre, con lo stesso provvedimento con cui concede gli arresti domiciliari con particolari modalità di controllo, la custodia cautelare in carcere del destinatario della misura nel caso in cui quest’ultimo non presti il proprio consenso. Il legislatore, infatti, ha previsto tale automatismo esclusivamente per l’ipotesi del dissenso dell’interessato e non anche per il caso di indisponibilità del “braccialetto elettronico”. Occorre invero sottolineare che, sebbene il d.l. 26 giugno 2014, n. 92 avesse momentaneamente modificato l’articolo 97 disp. att. codice di procedura penale («Modalità di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliari»), prevedendo che, in caso di sostituzione della misura carceraria con gli arresti domiciliari ex articolo 275 bis, il direttore dell’istituto penitenziario potesse differirne il passaggio proprio in ragione della mancanza del dispositivo elettronico, una tale previsione non è stata inserita nella legge di conversione 11 agosto 2014, n. 117.

“Ubi lex voluit dixit ubi noluit taxit”. Appare evidente, quindi, che per l’ipotesi di indisponibilità dei “braccialetti elettronici” il legislatore non abbia voluto predisporre né l’automatica carcerazione, né tantomeno l’immediata sostituzione con gli arresti domiciliari semplici.

La seconda ragione per cui le Sezioni Unite ritengono di non condividere un tale orientamento risiede, poi, proprio nell’«automatismo nell’applicazione della custodia in carcere» che ne deriverebbe. Come si è detto in precedenza, infatti, gli interventi legislativi che tra il 2013 ed il 2015 hanno interessato il sistema delle misure cautelari hanno cercato di rafforzare la funzione di extrema ratio attribuita alla custodia in carcere, andando pertanto a ridurre quanto più possibile il ricorso alla predetta misura, eliminando anche tutte quelle disposizioni che prevedevano l’automatica applicazione della misura carceraria[27].

In accordo con il secondo filone esegetico[28], invece, l’indisponibilità del “braccialetto elettronico” imporrebbe l’applicazione degli arresti domiciliari “semplici”, dal momento che, l’assenza degli strumenti tecnici, essendo una difficoltà di natura tecnica/amministrativa, non può incidere negativamente sullo status libertatis del soggetto ritenuto dal giudice idoneo agli arresti domiciliari con procedure di controllo con mezzi elettronici.

A parere della Corte, però, neanche questo secondo orientamento meriterebbe di essere accolto. Esso comporterebbe, infatti, «un favor non commisurato al convincimento del decidente ed alle valutazioni da questo operate in ordine all’individuazione ed alla tutela delle esigenze cautelari», violando, altresì, i principi di proporzionalità e di ragionevolezza che governano la materia[29].

La soluzione alternativa proposta dalle Sezioni Unite, ispirata alla ratio della recente riforma del sistema cautelare, nonché ad alcune pronunce della Consulta sul tema[30], prevede, invece, che il giudice, ritenuta astrattamente idonea l’applicazione della misura degli arresti domiciliari con “braccialetto elettronico” e constatatane l’indisponibilità, effettui un nuovo bilanciamento che «metta a confronto l’intensità delle esigenze cautelari e la tutela della libertà personale dell’imputato»[31]. All’esito di tale bilanciamento, il giudicante avrà, quindi, modo di vedere se le esigenze del caso concreto richiedano l’applicazione degli arresti domiciliari “semplici” o della più afflittiva misura della custodia cautelare in carcere[32].

6. Considerazioni conclusive

La risoluzione della querelle offerta dalla Suprema Corte, rispetto alle precedenti, è senza dubbio più rispettosa dei principi costituzionali posti alla base dell’intero sistema cautelare. Essa rifiuta infatti, qualsiasi tipo di automatismo, tanto quelli favorevoli al reo, quanto quelli contrari. A differenza delle precedenti esegesi proposte dalla dottrina e sposate dalla giurisprudenza di legittimità, il bilanciamento di interessi promosso dalle Sezioni Unite non solo consente il rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e del minimo sacrificio necessario, ma permette, altresì, di prendere in considerazione le circostanze del singolo caso concreto, imprescindibili quando è in gioco la libertà personale.

Tuttavia, tanto la pronuncia in commento, quanto il dibattito dottrinale e giurisprudenziale che ha determinato l’intervento delle Sezioni Unite, impongono alcune brevi considerazioni in tema, appunto, di “braccialetto elettronico”.

In primo luogo, sembra opportuno segnalare che, molte delle sentenze sul tema sono state originate dall’inosservanza, da parte della magistratura, dell’articolo 275 bis codice di procedura penale, il quale prescrive al giudice di disporre le modalità di controllo con dispositivi elettronici solo dopo averne accertato preventivamente la materiale disponibilità. Una tale previsione, se correttamente applicata, eviterebbe (e avrebbe evitato) l’insorgere di numerose controversie sul punto. Nella pronuncia in commento, infatti, gli Ermellini hanno ribadito la necessità che il giudice, dopo aver ritenuto astrattamente idonea la misura degli arresti domiciliari con le modalità di controllo di cui all’articolo 275 bis codice di procedura penale, accerti, per mezzo della polizia giudiziaria, la disponibilità dei dispositivi elettronici. Solo in seguito a tale controllo preventivo, seguito, altresì, da una verifica in ordine alla possibilità di installazione del dispositivo presso il domicilio del destinatario della misura, il medesimo potrà emettere il provvedimento di disposizione degli arresti domiciliari. Alcuni commentatori hanno  però osservato che la prescrizione dei predetti accertamenti preventivi mal si concilia con l’immediatezza che caratterizza o dovrebbe caratterizzare la materia cautelare[33].

In secondo luogo, appare opportuno evidenziare che, nonostante la sentenza delle Sezioni Unite abbia risolto il contrasto di natura giurisprudenziale in ordine alle conseguenze derivanti dall’indisponibilità del “braccialetto elettronico”, è altamente probabile che i problemi pratici originati dall’insufficienza degli stessi dispositivi continuino a perdurare. Come si è avuto modo di osservare, infatti, a partire dal 2013, il legislatore ha introdotto una serie di disposizioni volte, tra l’altro, ad incrementare il ricorso al “braccialetto elettronico”, che è di fatto divenuto lo strumento di controllo “ordinario” dei soggetti sottoposti agli arresti domiciliari. Al contempo, però, non ne ha predisposto delle scorte adeguate. I 2000 braccialetti che tra il 2005 e il 2013 sono rimasti pressoché inutilizzati si sono, invero, ben presto esauriti. A ciò ha contribuito anche l’annullamento della convenzione tra Telecom S.p.A. e Ministero di Grazie e Giustizia[34] a far data dal 31 dicembre 2013. Solo recentemente, nelle more della pronuncia delle Sezioni Unite, si è parlato di una nuova gara per la fornitura di circa 10.000 dispositivi elettronici, la quale, però, al momento in cui si scrive, non è ancora stata bandita[35].

Un ultimo elemento da prendere in considerazione è, infine, il costo (spropositato) dei braccialetti elettronici nell’ordinamento italiano. Nonostante il disporre gli arresti domiciliari con meccanismi di controllo elettronico sia meno costoso del mantenimento in carcere del detenuto, occorre segnalare che se negli Stati Uniti ed in Germania il costo giornaliero di un singolo braccialetto è pari, rispettivamente, a 5 e 7 euro, in Italia lo stesso si aggira intorno ai 115 euro[36]. È evidente come una tale discrasia celi una qualche anomalia nel sistema nazionale e meriti, pertanto, di essere presa in considerazione dagli addetti ai lavori. Il “braccialetto elettronico” è ormai parte integrante della misura cautelare degli arresti domiciliari, ed in quanto tale è necessario non solo che se ne dispongano scorte adeguate, ma anche che si predisponga una drastica riduzione dei costi giornalieri, magari prendendo spunto dalle esperienza degli altri Paesi.

[1] Ci si riferisce principalmente alla sentenza, Corte e.d.u., 8 gennaio 2013, Torreggiani e aa. c. Italia, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 927 ss., ma anche alla precedente e forse meno nota sentenza Corte e.d.u., 16 luglio 2009, Sulejmanovic c. Italia, in Cass. pen., 2009, p. 4927 ss.

[2] Per un commento alla l. 16 aprile 2015 n. 47 si vedano cfr. t. bene (a cura di), Il rinnovamento delle misure cautelari. Analisi della legge n. 47 del 16 aprile 2015, Giappichelli, Torino, 2015; p. borrelli, Una prima lettura delle novità della legge 47 del 2015 in tema di misure cautelari personali, in Dir. pen. cont., 3 giugno 2015; g. illuminati, Verso il ripristino della cultura delle garanzie in tema di libertà personale dellimputato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, p. 1131 e ss.

[3] Situazione questa sempre più frequente, dovuta alle novelle disposizioni che incentivano all’utilizzo dei predetti dispositivi elettronici, senza che ve ne siano, però, delle scorte adeguate.

[4] Con successiva assegnazione da parte del Primo Presidente con decreto del 15 febbraio 2016.

[5] Ex multis, Cass., sez. II, 19 giugno 2015, Candolfi, n. 28115, in Dir. giust., 6 agosto 2015; Cass., sez. II, 17 dicembre 2014, Borchiero, n. 520, in Dir. giust., 9 gennaio 2015

[6] Ex multis, Cass., sez. I, 10 settembre 2015, Quici, n. 39529, in Proc. pen. e giust., 2016, p. 76 e ss.; Cass., sez. II, 23 settembre 2014, Di Francesco, n. 50400, in CED Cass., 261439

[7] Enunciata dalle stesse nei seguenti termini: «Se il giudice, investito di una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con c.d. “braccialetto elettronico”, o di sostituzione della custodia in carcere con la predetta misura, in caso di indisponibilità di tale dispositivo elettronico, debba applicare la misura più grave della custodia in carcere ovvero quella meno grave degli arresti domiciliari».

[8] Il decreto interministeriale del 2 febbraio 2001 statuisce, infatti che su richiesta del giudice, la polizia giudiziaria controlli non solo la disponibilità materiale dei dispositivi elettronici, ma verifichi, altresì, che sussistano le condizioni tecniche necessarie per l’installazione ed il funzionamento presso il domicilio dell’indagato/imputato destinatario della misura cautelare.

[9] Per un approfondimento, si vedano a. bassi - c. von borries, Il braccialetto elettronico: uno strumento dimenticato, in Quest. giust., 12 dicembre 2013; r.g. grassia, Il braccialetto elettronico: uno strumento inespresso. Quando la tecnologia è al servizio delluomo, ma la copertura finanziaria non è al servizio della tecnologia, in www.archiviopenale.it, 2015.

[10] r.g. grassia, op. cit., p. 9.

[11] d. potetti, Questioni in tema di arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, in Cass. pen. 2016, p. 260.

[12] Si tratta di fatto di un vero e proprio obbligo di motivazione in negativo, in tal senso, tra i tanti f. fiorentin, Decreto svuota carceri (d.l. 23 dicembre 2013 n. 146), Giuffré, Milano, 2014, p. 14; contra p. spagnolo, Per uneffettiva gradualità delle misure cautelari personali, in Leg. pen., 2014, p. 340 e ss., in giurisprudenza  Cass., sez. II, 4 giugno 2014, Cierello, n. 26327, in C.E.D. Cass., archivio SNPEN.

[13] Le statistiche dal sito del Ministero della giustizia riportano che al 30 giugno 2013 il totale della popolazione carceraria era pari a 66.028 detenuti, di cui 24.547 non definitivi, comprensivi quindi sia dei detenuti in attesa di giudizio sia dei condannati in primo e secondo grado. Tuttavia, al 30 giugno 2015 l’obiettivo della riduzione dei numeri sembrava essere stato parzialmente centrato, con un totale di 52.754 detenuti, di cui 17.883 non definitivi. Ciononostante, nel luglio 2016 l’associazione Antigone ha denunciato un nuovo incremento nel numero dei detenuti. Al 30 giugno 2016, infatti, il totale della popolazione carceraria era pari a 54.072 detenuti, di cui 18.513 non definitivi (dati del sito del Ministero della giustizia, disponibili al link https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=0_2&facetNode_2=1_5_30&facetNode_3=1_5_32&contentId=SST165666&previsiousPage=mg_1_14). Sul punto si veda anche i. m. scalise, Antigone, carceri sempre più affollate: uno su tre è straniero, in repubblica.it, 28 luglio 2016.

[14] Corte e.d.u., 8 gennaio 2013, Torreggiani e aa. c. Italia cit., con cui l’Italia è stata condannata per violazione dell’art. 3 C.e.d.u. per aver inflitto un trattamento inumano e degradante ai detenuti a causa, appunto, del sovraffollamento carcerario.

[15] Le Sezioni Unite nella sentenza in commento affermano che non può dubitarsi che «il giudice chiamato ad applicare una misura cautelare, anche in sostituzione della custodia in carcere, deve obbligatoriamente considerare il braccialetto elettronico come alternativa al carcere - invertendosi così il rapporto regola/eccezione, in cui la regola è rappresentata dagli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e l’eccezione dalla custodia cautelare in carcere [..]» cons. in dir. 4.1.

[16] Come osservato da eminenti commentatori, nonché dalle stesse Sezioni Unite, la riforma del 2015 ha tentato di ricondurre il sistema delle misure cautelari agli originari principi ispiratori del codice di procedura penale del 1989, tra cui, appunto, quello del minimo sacrificio necessario per la libertà personale. In tal senso si veda ex multis g. illuminati, op. cit., p. 1139 e ss.

[17] p. spagnolo, op. cit., p. 338.

[18] In tal senso cfr. j. della torre, Per la Suprema Corte lindisponibilità del braccialetto elettronico comporta lapplicazione degli arresti domiciliari semplici: una discutibile lettura dellart. 275-bis c.p.p., in proc. pen. e giust., 2016, p. 83 e ss.; p. spagnolo, loc. cit.

[19] In tal senso cfr. a. cisterna, Una figura autonoma da collocare in posizione mediana, in Guida dir., 2015, p. 70 ss..; j. della torre, op. cit., p. 86.

[20] È infatti innegabile che il controllo mediante “braccialetto elettronico” sia più penetrante e quindi maggiormente afflittivo, rispetto alle modalità di controllo tradizionale. Tuttavia, a parere dello scrivente, non è questo un argomento sufficiente a dimostrare che l’art. 275 bis c.p.p. introduca un’autonoma misura cautelare. Contra, m.f. cortesi, Interventi sulle misure custodiali, in A. Diddi-R.M. Geraci (a cura di), Misure cautelari ad personam in un triennio di riforme, Giappichelli, Torino, 2015, p. 41.

[21] Per tutti Cass., sez. II, 29 ottobre 2003, Bianchi, n. 47413, in Cass. pen., 2005, p. 896 e ss., il cui principio di diritto è stato richiamato dalla giurisprudenza successiva.

[22] In dottrina cfr. g. amato, Arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, in Guida dir., 2014,  p. 47; d. potetti, loc. cit.

[23] r.g. grassia, op. cit., p. 4, riporta quanto denunciato nella conferenza stampa del 28 luglio 2015 dalla Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere.

[24] Cfr. Cass.sez. II, 19 giugno 2015, Candolfi cit.Cass., sez. IIBorchiero cit.

[25] Trib. Siena, 17 settembre 2015, E. G., in www.archiviopenale.it.

[26] Trib. Siena, 17 settembre 2015 cit.

[27] In particolare si segnala che, in alcuni uffici giudiziari, favorevoli alla tesi summenzionata, è invalsa la prassi di subordinare l’esecuzione dell’ordinanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura inframuraria con controllo elettronico alla «procurata disponibilità di un braccialetto elettronico», così da determinare l’inserimento del destinatario della misura in una sorta di “lista d’attesa”, non contemplata dall’ordinamento. Sul punto, si veda r.g. grassia, loc. cit.

[28] Le Sezioni Unite fanno riferimento alle modifiche apportate agli art. 276 c. 1 ter e 284 c. 5 bis c.p.p. Uno dei pochi automatismi rimasti indenni dalla riforma è, appunto, il disposto dell’art. 275 bis c. 1, che il legislatore deve aver ritenuto indispensabile, onde evitare rifiuti strumentali del controllo mediante “braccialetto elettronico”.

[29] Così cfr. Cass., sez. IV, 3 luglio 2015, Albergo, n. 35571, in Guida dir., 2015, p. 64 ss.;Cass., sez. I, 10 settembre 2015, Quici cit.Cass., sez. II, 23 settembre 2014, Di Francesco cit.

[30] Cons. in dir. 5.1.

[31] C. cost. 19 - 22 luglio 2011, n. 231, disponibile al link http://www.giurcost.org/decisioni/index.html; C. cost. 25 febbraio - 26 marzo 2015, n. 48, disponibile al linkhttp://www.giurcost.org/decisioni/index.html.

[32] Cons. in dir. 5.3.

[33] d. potetti, op. cit., p. 275 e ss. prima ancora della pronuncia delle Sezioni Unite proponeva un’analoga soluzione per l’ipotesi in cui il “braccialetto elettronico” fosse sì disponibile, ma impossibile da installare. L’autore osserva, infatti, che, pur predisponendo gli appositi controlli preventivi prescritti, è possibile che al momento dell’installazione il dispositivo sia difettoso o che magari ci sia un più complesso problema tecnico. Contra Cass., sez. II, 23 settembre 2014, Di Francesco cit.

[34] Per un approfondimento sul punto si veda d. potetti, op. cit., p. 269 e ss.

[35] TAR Lazio, 1 giugno 2012, n. 4997.

[36] Si vedano a. bassi - c. von borries, cit.; antonello cherchi - bianca lucia mazzei, Braccialetto elettronico, 400 in attesa, in Il Sole 24 Ore, 4 aprile 2016; r.g. grassia, loc. cit.

[37] r.g. grassia, loc. cit.